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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25425/2026 del 16/09/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La Guardia di Finanza contestava alla società contribuente l'indebita detrazione dell'IVA relativa agli anni d'imposta 2015 e 2016, in relazione a fatture emesse da fornitori ritenuti soggettivamente inesistenti e inseriti in una frode carosello. Le corti di merito avevano accolto i ricorsi della società e respinto gli appelli dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo non sufficientemente provati sia gli indebiti vantaggi fiscali e commerciali conseguiti dalla contribuente, sia gli elementi gravi, precisi e concordanti idonei a dimostrare la natura soggettivamente inesistente delle operazioni e la consapevolezza del legale rappresentante. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. Con il primo ha denunciato la violazione delle norme sulla motivazione della sentenza, sostenendo che la decisione d'appello fosse apparente e non consentisse di individuare le ragioni del rigetto degli appelli. Con il secondo ha denunciato la violazione delle norme sull'onere della prova, sulle presunzioni semplici e sulla detrazione IVA, sostenendo che il giudice di merito avesse applicato criteri erronei per valutare l'inesistenza soggettiva delle operazioni e la conoscibilità della frode da parte della contribuente.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo che la sentenza impugnata contenesse una motivazione concisa ma effettiva, fondata su un iter logico riconoscibile e rispettosa del minimo costituzionale. Ha invece accolto il secondo motivo. La Corte ha chiarito che, nelle contestazioni relative a operazioni soggettivamente inesistenti inserite in una frode carosello, l'Amministrazione deve provare sia la fittizietà soggettiva del fornitore sia, anche mediante presunzioni fondate su elementi oggettivi e specifici, che il destinatario conoscesse o avrebbe dovuto conoscere, usando l'ordinaria diligenza rapportata alla sua qualità professionale, l'inserimento dell'operazione in un'evasione dell'IVA. Il giudice di merito aveva attribuito rilievo decisivo a circostanze non determinanti, quali la congruità dei prezzi, il loro allineamento ai valori di mercato, la regolarità formale della contabilità e dei pagamenti e l'assenza di dimostrati benefici commerciali, nonché aveva richiesto erroneamente la prova della consapevolezza effettiva della frode anziché della sua mera conoscibilità. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, per una nuova valutazione del compendio probatorio e per la regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Richiamato per la denuncia dei vizi processuali relativi alla motivazione della sentenza.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Richiamato per la denuncia della violazione o falsa applicazione delle norme sull'onere della prova, sulle presunzioni e sulla detrazione IVA.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il sindacato sulla motivazione è limitato al minimo costituzionale; sono rilevanti soltanto anomalie motivazionali quali la mancanza assoluta di motivi, la motivazione apparente, il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o la motivazione perplessa e incomprensibile.

  • art. 36, d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato in tema di contenuto e motivazione della sentenza tributaria.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente con riferimento al vizio di omessa o apparente pronuncia.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla valutazione del materiale probatorio.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Richiamato in tema di motivazione della sentenza; la Corte ha escluso che nel caso concreto ricorresse una motivazione apparente.

  • art. 117, comma 6, Cost.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione all'obbligo di motivazione.

  • art. 2697 c.c.

    L'Amministrazione deve provare gli elementi costitutivi della contestazione, inclusi la fittizietà soggettiva del fornitore e la conoscibilità dell'inserimento dell'operazione in un'evasione dell'IVA.

  • art. 2727 c.c.

    Le presunzioni semplici possono fondare l'accertamento tributario quando risultino da fatti noti idonei a risalire al fatto ignorato.

  • art. 2729 c.c.

    gravi, precise e concordanti

    La gravità, precisione e concordanza degli indizi devono essere valutate complessivamente e non in modo atomistico, considerando il reciproco rafforzamento degli elementi.

  • art. 19, d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato in materia di diritto alla detrazione dell'IVA.

  • art. 21, d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato in materia di fatturazione e operazioni soggettivamente inesistenti.

  • art. 54, d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato in materia di accertamento dell'IVA.

  • art. 54, d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134

    Richiamato quale disposizione che ha riformulato l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riducendo il controllo sulla motivazione al minimo costituzionale.

  • art. 12 preleggi

    Richiamato quale criterio ermeneutico per interpretare la riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, le presunzioni semplici costituiscono la regola generale, salvo specifiche disposizioni applicabili alla singola tipologia di accertamento; la gravità, precisione e concordanza degli indizi devono essere valutate nel loro complesso e non atomisticamente, poiché ciascun elemento può rafforzarsi reciprocamente con gli altri.
  • In caso di contestazione della detrazione IVA per operazioni soggettivamente inesistenti inserite in una frode carosello, l'Amministrazione finanziaria deve provare sia l'oggettiva fittizietà soggettiva del fornitore sia che il cessionario conoscesse o avrebbe dovuto conoscere, usando l'ordinaria diligenza rapportata alla propria qualità professionale, l'inserimento dell'operazione in un'evasione dell'imposta.
  • Una volta assolto dall'Amministrazione l'onere di fornire tali elementi, spetta al contribuente dimostrare di avere adottato la massima diligenza esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità rispetto alle circostanze concrete.
  • Nelle operazioni soggettivamente inesistenti, la congruità del prezzo, il suo allineamento ai valori di mercato, la regolarità formale della contabilità e dei pagamenti e l'assenza di un beneficio commerciale immediatamente dimostrato non sono, di per sé, elementi decisivi per escludere la frode o la conoscibilità dell'operazione illecita, poiché il vantaggio può consistere nella detrazione dell'IVA esposta da un soggetto interposto che non l'ha versata.
  • Ai fini dell'elemento soggettivo della contestazione, non è necessario provare la consapevolezza effettiva della frode in capo al contribuente; è sufficiente accertare la conoscibilità del fatto che l'operazione si inseriva in un'evasione dell'imposta, alla luce della diligenza ordinaria esigibile in relazione alla qualità professionale del soggetto.
  • La motivazione concisa non è apparente quando espone il thema decidendum, le posizioni delle parti, le ragioni della decisione e un percorso logico riconoscibile, ancorché sintetico e non idoneo a soddisfare soltanto esigenze di maggiore sufficienza argomentativa.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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