Cassazione Civile, Ordinanza n. 08561/2026 del 06/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione non ha esaminato i motivi di ricorso perché è stata depositata rinuncia al ricorso da parte dei ricorrenti, con accettazione della controparte. Ne è conseguita la dichiarazione di estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 391 c.p.c., con compensazione delle spese come da accordo fra le parti.
Esito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia riguarda un giudizio in materia di conto corrente bancario e dedotta usura sopravvenuta. In appello era stata rigettata l'impugnazione proposta dalla società correntista e dal socio avverso la sentenza di primo grado. In cassazione i ricorrenti hanno articolato tre motivi: il primo per violazione dell'art. 112 c.p.c., lamentando l'omessa pronuncia della Corte d'appello sulle domande di accertamento dell'usura sopravvenuta; il secondo per contestare la quantificazione del saldo di conto corrente operata in primo grado; il terzo per violazione degli artt. 1815 c.c. e 644 c.p., nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c., deducendo che la Corte d'appello avesse erroneamente ritenuto dimostrata un'usura sopravvenuta, che si assumeva non configurabile quando l'eccedenza dei tassi derivasse da una modifica unilaterale ex art. 118 TUB. Prima della decisione nel merito, tuttavia, parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso con compensazione delle spese, accettato dalla controricorrente.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Richiamato come parametro del primo motivo per dedurre omessa pronuncia del giudice d'appello.
art. 1815 c.c.
Richiamato nel terzo motivo in relazione alla dedotta usura sopravvenuta nei rapporti di conto corrente.
art. 644 c.p.
Richiamato nel terzo motivo quale norma penale evocata per sostenere la configurabilità dell'usura sopravvenuta.
artt. 115 e 116 c.p.c.
Richiamati nel terzo motivo per censurare la valutazione della prova sulla asserita usura sopravvenuta.
art. 118 TUB
Richiamato nel terzo motivo per sostenere che l'eventuale eccedenza dei tassi derivasse da modifica unilaterale del contratto.
art. 391 c.p.c.
Applicato dalla Corte quale base normativa per dichiarare l'estinzione del giudizio a seguito di rinuncia accettata.
Massime di principio
- Quando il ricorrente rinuncia validamente al ricorso e la controparte accetta la rinuncia, il giudizio di legittimità si estingue e la Corte non esamina i motivi proposti.
- In presenza di estinzione del giudizio per rinuncia accettata, non si forma alcuna decisione di merito sui motivi di ricorso, che restano assorbiti.
- La dichiarazione di estinzione ai sensi dell'art. 391 c.p.c. è il provvedimento conseguente alla rinuncia al ricorso in cassazione accettata dalla parte controricorrente.
Come è indicizzato
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