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Ordinanza

Ordinanza n. 3077/2026 - Roma, Sezione 1

per l'annullamento quanto al ricorso introduttivo: - per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall’AGCM sull’istanza di accesso agli atti e partecipazione procedimentale ex artt. 11 e 12 del Regolamento AGCM sulle procedure istruttorie in materia di tutela del consumatore e pubblicità ingannevole e comparativa, avanzata dalla FIT in data 24 marzo 2026 relativamente al procedimento istruttorio PS12940; per la condanna - dell’AGCM a provvedere in ordine alla predetta istanza, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ai sensi dell’art. 117, comma 3, c.p.a. per l’ipotesi di ulteriore inerzia dell’Amministrazione oltre il termine stabilito; quanto ai motivi aggiunti depositati in data 7 maggio 2026: - del provvedimento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del 5 maggio 2026, prot. n. 51105, notificato in pari data, in relazione al procedimento AGCM n. PS12940; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale​.

Giustizia amministrativa202604834

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IOrdinanza cautelareAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: Provvedimento dell'AGCM del 5 maggio 2026 relativo al procedimento istruttorio PS12940, impugnato con motivi aggiunti, nonché il silenzio sull’istanza di accesso agli atti e partecipazione procedimentale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità indipendente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La federazione ricorrente ha proposto un ricorso iniziale per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento dell’AGCM su un’istanza di accesso agli atti e di partecipazione procedimentale presentata il 24 marzo 2026 nell’ambito del procedimento istruttorio PS12940, chiedendo anche la condanna dell’Autorità a provvedere e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Con motivi aggiunti ha impugnato il provvedimento AGCM del 5 maggio 2026 e ne ha chiesto incidentalmente la sospensione. La censura cautelare mirava, in sostanza, a contestare il mancato accoglimento dell’istanza di partecipazione e accesso. Il TAR ha rilevato che l’istanza di partecipazione era stata presentata quando la fase istruttoria era già conclusa, sicché gli artt. 11 e 12 del Regolamento AGCM sulle procedure istruttorie impedivano il suo accoglimento. Ha inoltre ritenuto non decisivo stabilire quando la ricorrente avesse avuto conoscenza dell’avvio del procedimento, poiché la chiusura della fase istruttoria costituiva una preclusione assorbente. L’Autorità aveva comunque dato notizia dell’avvio del procedimento mediante un comunicato stampa pubblicato sul proprio sito istituzionale.

La decisione

In sede cautelare, sulla base di una valutazione sommaria, il TAR ha ritenuto i motivi aggiunti privi di prospettica fondatezza. La domanda di sospensione del provvedimento AGCM è stata quindi rigettata, non ravvisandosi i presupposti per la tutela cautelare. Il giudice ha considerato decisiva la presentazione dell’istanza di partecipazione dopo la conclusione della fase istruttoria, in contrasto con la previsione testuale degli artt. 11 e 12 del Regolamento AGCM. Il TAR ha ritenuto altresì irrilevante, ai fini cautelari, l’esatto momento della conoscenza dell’avvio del procedimento e ha valorizzato l’avvenuta pubblicazione del comunicato stampa istituzionale. Le spese di lite sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; nel caso concreto non sono stati ravvisati i presupposti per concedere la sospensione richiesta.

  • artt. 11 e 12 del Regolamento AGCM sulle procedure istruttorie in materia di tutela del consumatore e pubblicità ingannevole e comparativa

    Sono stati interpretati nel senso che l’istanza di partecipazione presentata dopo la conclusione della fase istruttoria non può essere accolta.

  • art. 117, comma 3, c.p.a.

    Richiamato dalla ricorrente per chiedere la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia dell’amministrazione; l’ordinanza cautelare non si pronuncia specificamente sulla nomina.

Massime di principio

  • Quando la disciplina regolamentare di un procedimento istruttorio subordina la partecipazione alla presentazione dell’istanza entro una determinata fase procedimentale, la domanda presentata dopo la chiusura dell’istruttoria non presenta prospettive di fondatezza, poiché la conclusione della fase costituisce una preclusione all’accoglimento.
  • In sede cautelare, la preclusione derivante dalla conclusione della fase istruttoria può risultare assorbente rispetto alla questione relativa al momento esatto in cui l’interessato ha avuto conoscenza dell’avvio del procedimento.
  • La pubblicazione di un comunicato sul sito istituzionale dell’autorità può integrare, secondo la disciplina applicabile e nella valutazione sommaria cautelare, un’idonea forma di informazione dell’avvio del procedimento.

Come è indicizzato

MaterieProtezione dei dati personaliTutela cautelare
RamiAutorità indipendenti e regolazioneProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareTermini del procedimentoPartecipazione procedimentale

Testo integrale

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