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Sentenza

Sentenza n. 12928/2026 - Roma, Sezione 5

per l'accertamento del diritto del ricorrente ad ottenere il ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei sei scatti stipendiali ex art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 ed art. 21 della legge n. 232/1990, oltre interessi e rivalutazione sul dovuto sino all'effettivo soddisfo, previo annullamento e/ la riforma ove occorra e per quanto di ragione: - del prospetto di liquidazione e del provvedimento di determina del Trattamento Fine Servizio n. -OMISSIS- del 15.04.2024, pratica n. -OMISSIS-, rilasciati dall'-OMISSIS- nella parte in cui non si attribuisce al ricorrente medesimo il beneficio dei sei scatti stipendiali ex art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 ed art. 21 della legge n. 232/1990; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

Giustizia amministrativa202602068

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. VSentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: prospetto di liquidazione e determina del trattamento di fine servizio che non riconoscevano i sei scatti stipendiali nella base di calcolo

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l’accertamento del diritto al ricalcolo del trattamento di fine servizio, con inclusione dei sei scatti stipendiali figurativi previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e dall’art. 21 della legge n. 232/1990, nonché il pagamento degli interessi e della rivalutazione. Ha dedotto, con un unico motivo, l’illegittimità, erroneità e falsa applicazione delle disposizioni citate. La pretesa si fondava sul fatto che il ricorrente, appartenente alla Polizia di Stato, era cessato dal servizio a domanda dopo avere compiuto almeno 55 anni e maturato oltre 35 anni di servizio. L’INPS ha contestato nel merito la fondatezza del ricorso e ha prospettato anche, in modo generico, una questione di legittimità costituzionale dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 per asserita violazione degli artt. 3 e 81 Cost.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto applicabile l’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 al personale della Polizia di Stato e ha riconosciuto che la situazione del ricorrente rientrava nella fattispecie del comma 2, relativa al personale collocato in quiescenza a domanda dopo il compimento dei 55 anni di età e di 35 anni di servizio utile. Il Collegio ha escluso che il termine previsto per la presentazione della domanda di quiescenza avesse natura perentoria o che il suo superamento comportasse decadenza, poiché la disposizione non qualifica il termine come perentorio né prevede espressamente tale conseguenza. Ha inoltre richiamato l’art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010, ritenendo confermata la perdurante applicabilità dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 ai fini del trattamento di fine rapporto del personale delle forze di polizia ad ordinamento militare, nonché l’orientamento del Consiglio di Stato secondo cui non è possibile interpretare in senso contrario un’espressa previsione legislativa invocando genericamente la sostenibilità finanziaria del sistema previdenziale. La questione di costituzionalità è stata ritenuta generica e comunque non rilevante, alla luce dell’interpretazione già affermata dal Consiglio di Stato. L’INPS è stato condannato a rideterminare l’indennità di buonuscita includendo nella base di calcolo i sei scatti stipendiali. Sulle somme spettano soltanto gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria. Le spese di lite sono state poste a carico dell’INPS e liquidate in euro 1.000, oltre accessori e rimborso del contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 6-bis d.l. n. 387/1987

    Al personale della Polizia di Stato [...] che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita [...] sei scatti ciascuno del 2,50 per cento

    La disposizione riconosce sei scatti stipendiali figurativi ai fini della liquidazione dell’indennità di buonuscita e si applica anche al personale che chieda il collocamento in quiescenza dopo avere compiuto 55 anni di età e maturato 35 anni di servizio utile.

  • art. 21 legge n. 232/1990

    È indicato quale ulteriore base normativa della pretesa al riconoscimento dei sei scatti stipendiali ai fini del trattamento di fine servizio.

  • art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010

    Continua ad applicarsi l'articolo 6 bis, d.l. 387/1987 ai soli fini del trattamento di fine rapporto

    La norma conferma la perdurante applicabilità dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, ai fini del trattamento di fine rapporto, alle forze di polizia ad ordinamento militare.

  • art. 16, comma 6, legge n. 412/1991

    In relazione alle somme dovute a titolo previdenziale, consente il riconoscimento dei soli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria.

  • art. 22, comma 36, legge n. 724/1994

    Concorre a fondare il riconoscimento dei soli interessi legali sulle somme spettanti, senza cumulo con la rivalutazione monetaria.

  • artt. 3 e 81 Cost.

    La prospettata questione di legittimità costituzionale dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 è stata ritenuta generica e comunque non fondata sulla base dell’interpretazione normativa e giurisprudenziale richiamata.

Massime di principio

  • L’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 riconosce i sei scatti stipendiali figurativi, ciascuno nella misura del 2,50 per cento, ai fini della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita del personale delle forze di polizia nei casi previsti dalla legge.
  • Il beneficio dei sei scatti stipendiali si applica anche al personale collocato in quiescenza a domanda che abbia compiuto 55 anni di età e maturato 35 anni di servizio utile, purché sussistano tali condizioni soggettive al momento della cessazione dal servizio.
  • Il termine previsto dall’art. 6-bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987 per la presentazione della domanda di collocamento in quiescenza non può essere considerato perentorio né il suo superamento può comportare decadenza quando la disposizione non qualifichi espressamente il termine come perentorio e non preveda tale conseguenza.
  • L’art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010 conferma la perdurante applicabilità dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 ai fini del trattamento di fine rapporto del personale delle forze di polizia ad ordinamento militare.
  • In presenza di una previsione legislativa espressa sul riconoscimento del beneficio previdenziale, l’esigenza di sostenibilità finanziaria del sistema non consente un’interpretazione giudiziale diretta ad attribuire alla norma un contenuto opposto a quello risultante dal suo tenore.
  • Sulle somme riconosciute a titolo di ricalcolo del trattamento di fine servizio spettano soltanto gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, ai sensi della disciplina richiamata dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenzialeStato giuridico e avanzamento
RamiForze armate e forze di poliziaPubblico impiego e concorsi
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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