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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14766/2025 del 14/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Natella ha impugnato l'ordinanza del 23/10/2024 che aveva rigettato il reclamo avverso il provvedimento del 21/02/2024, chiedendo la liberazione anticipata per i semestri dal 24/11/2016 al 16/07/2021. Ha contestato (1) la motivazione del Tribunale che avrebbe valutato negativamente comportamenti sanzionatori riferiti a fatti anteriori al 15/06/2016, dunque non pertinenti ai semestri richiesti; (2) l'erronea applicazione dell'art.54 Ord. pen. perché il Tribunale avrebbe valutato globalmente un lungo periodo (circa 4,5 anni) invece di effettuare una valutazione frazionata per singoli semestri, non tenendo conto dell'ammissione di responsabilità e della buona condotta complessiva del richiedente.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato infondato e rigettato. La Corte ha ritenuto che, ai fini della liberazione anticipata ex art.54 Ord. pen., non è sufficiente una condotta meramente passiva o il rispetto formale delle regole: è necessaria una partecipazione attiva al trattamento rieducativo e comportamenti concreti sintomatici di volontà di reinserimento. Il Tribunale ha inoltre ritenuto rilevante il fatto che Natella abbia commesso reati (minaccia e detenzione illegale di arma) il 1/08/2022 e sia stato condannato con patteggiamento il 19/10/2022, circostanza che, anche se successiva al periodo valutato, dimostra l'assenza di un reale percorso rieducativo. Per questi motivi il rigetto dell'istanza è stato confermato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • legge 26 luglio 1975, n.354 (Ordinamento penitenziario), art.69-bis comma 3

    art.69-bis, comma 3, legge 26 luglio 1975, n.354

    Norma procedurale richiamata per il reclamo contro i provvedimenti del magistrato di sorveglianza; usata come cornice procedurale per la impugnazione dell'ordinanza

  • art.54 Ordinamento penitenziario

    La norma richiede non solo osservanza formale delle regole ma una partecipazione attiva al trattamento rieducativo; il giudice valuta la 'condotta regolare e partecipativa' in senso ampio e può considerare comportamenti, denunce o recidive che denotino insofferenza alle regole come ostativi alla concessione del beneficio

  • art.616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata per condennare il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento

  • art.444 cod. proc. pen. (patteggiamento)

    Richiamato per descrivere la vicenda processuale del ricorrente (condanna con patteggiamento per i reati commessi il 1/08/2022); la sentenza per patteggiamento è stata valutata come elemento probatorio della recidiva/ della mancata rieducazione

Massime di principio

  • Per ottenere la liberazione anticipata ex art.54 Ord. pen. non basta la mera osservanza formale delle regole: è richiesta una partecipazione attiva e comportamenti concreti indicativi di rieducazione
  • Comportamenti sanzionabili, denunce di reato o la commissione di nuovi delitti, anche se avvenuti dopo il periodo valutato, possono essere considerati elementi sintomatici di un percorso rieducativo inesistente e quindi ostativi al beneficio
  • Il giudice può operare una valutazione globale del periodo detentivo; la possibilità di valutazione frazionata per singoli semestri non impedisce al giudice di tenere conto di elementi che dimostrino una costante mancata adesione alle regole
  • L'ammissione di responsabilità o il patteggiamento non determinano automaticamente l'accoglimento della domanda di liberazione anticipata se sussistono indicatori contrari (recidive, irregolarità, sospensioni di misure alternative)
  • Fatti antecedenti al periodo oggetto della domanda possono conservare rilevanza se collocano la condotta del detenuto in un quadro d'insieme di persistente insofferenza alle regole
  • La parte soccombente può essere condannata alle spese processuali (art.616 c.p.p.) quando il ricorso viene rigettato

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