Sentenza n. 543/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l'ottemperanza DEL GIUDICATO formatosi sulla sentenza n. 567/2024 del Tribunale di Teramo, Sezione Lavoro, pubblicata in data 09.10.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Teramo, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica del docente per cinque annualità, per complessivi 2.500 euro
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, con la quale era stato accertato il suo diritto, in relazione a contratti di lavoro a tempo determinato, al beneficio economico annuo di 500 euro mediante la carta elettronica del docente prevista dall’art. 1 l. 107/2015, per cinque annualità, oltre alle spese processuali. La sentenza era stata notificata al Ministero ai fini dell’esecuzione; era inoltre decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996 per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. La ricorrente ha dedotto il perdurante inadempimento dell’amministrazione e ha chiesto l’ordine di esecuzione, il pagamento di quanto dovuto e la nomina di un commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo integrati i presupposti dell’azione di ottemperanza: la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, rientrava tra i provvedimenti suscettibili di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., erano rispettati i termini processuali ed era decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Non essendo stata fornita prova dell’adempimento, il Ministero è stato dichiarato obbligato a dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, depositando la relativa documentazione secondo le regole del processo amministrativo telematico. È stato nominato sin d’ora commissario ad acta il responsabile della Direzione generale competente del Ministero, con facoltà di delega, affinché provveda entro ulteriori 60 giorni in caso di inerzia. Al commissario è stato attribuito il compito di compiere tutti gli atti contabili e amministrativi necessari, inclusa l’allocazione della somma in bilancio, precisando che l’esaurimento degli stanziamenti o la mancanza di cassa non costituiscono impedimento legittimo all’esecuzione del giudicato. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 1.500 euro oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione [...] delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
L’azione di ottemperanza davanti al giudice amministrativo è esperibile per ottenere l’attuazione, da parte della pubblica amministrazione, di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che abbia accertato un obbligo dell’amministrazione.
art. 114, comma 1, c.p.a.
Il TAR ha ritenuto rispettato il termine per la proposizione dell’azione di ottemperanza.
art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.
Il TAR ha ritenuto rispettati i termini processuali applicabili al rito camerale utilizzato per il giudizio di ottemperanza.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo deve essere decorso prima di procedere all’esecuzione forzata nei confronti di una pubblica amministrazione; nel caso concreto il termine era inutilmente decorso.
art. 1 l. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio economico della carta elettronica del docente, riconosciuto dal giudicato presupposto anche in favore della docente titolare di contratti a tempo determinato.
art. 115 c.p.a.
È richiamato in relazione alla notificazione del titolo giudiziale all’amministrazione ai fini dell’esecuzione.
art. 479 c.p.c.
È richiamato, nel testo vigente, per la notificazione del titolo esecutivo; le copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza necessità di apposizione della formula esecutiva.
art. 6 d.m. 17 gennaio 2025, n. 6
Individua la struttura ministeriale cui appartiene il responsabile nominato commissario ad acta.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è esperibile davanti al giudice amministrativo per ottenere l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando essa imponga alla pubblica amministrazione di conformarsi al decisum nel caso concreto.
- La mancata prova dell’adempimento di un giudicato che impone una prestazione alla pubblica amministrazione giustifica la pronuncia dell’obbligo di esecuzione integrale entro un termine assegnato dal giudice dell’ottemperanza.
- Il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire in caso di ulteriore inerzia dell’amministrazione, fissando un termine per l’esercizio dei poteri sostitutivi.
- Nell’esecuzione di un giudicato di natura pecuniaria, l’esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, un impedimento legittimo: il commissario deve adottare tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento dovuto.
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