Regolamento (UE) 2026/2346
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/2346 della Commissione, del 23 ottobre 2026, che dispone la registrazione delle importazioni di silicio originario della Repubblica popolare cinese
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeNel contesto del riesame intermedio del dazio antidumping definitivo sul silicio cinese, la Commissione ordina alle autorità doganali di registrare le importazioni del prodotto per raccogliere dati dettagliati e preservare l’efficacia delle misure. La registrazione dura nove mesi dall’entrata in vigore; il regolamento non determina né stima un eventuale dazio futuro.
Dispone la registrazione per nove mesi delle importazioni nell’Unione di silicio originario della Cina, nell’ambito di un riesame intermedio delle misure antidumping.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione di silicio originario della Repubblica popolare cinese, elemento non metallico con simbolo Si e numero atomico 14, attualmente classificato al codice NC 2804 69 00 (silicio con contenuto ponderale inferiore al 99,99%). Le autorità doganali degli Stati membri devono registrare tali importazioni dalla data di entrata in vigore del regolamento; la registrazione termina dopo nove mesi. Il codice NC è indicato a titolo informativo e la classificazione tariffaria può essere modificata. Il regolamento non estende la registrazione al silicio spedito dalla Corea o da Taiwan.
Registrazione delle importazioni di silicio cinese
Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/2346 dispone la registrazione doganale delle importazioni nell’Unione di silicio originario della Repubblica popolare cinese. La misura si inserisce nel riesame intermedio del dazio antidumping vigente ed è volta a raccogliere dati sulle importazioni successive al periodo dell’inchiesta, così da consentire alla Commissione di valutare eventuali misure necessarie per ripristinare l’efficacia del dazio.
Ambito e prodotto interessato
La registrazione riguarda il silicio, elemento chimico non metallico con simbolo «Si» e numero atomico 14, originario della Cina. Il prodotto è attualmente classificato al codice NC 2804 69 00, relativo al silicio contenente in peso meno del 99,99% di silicio. Il codice è indicato a fini informativi e non preclude una successiva modifica della classificazione tariffaria. La registrazione prevista da questo atto concerne il prodotto originario della Cina, anche se le misure antidumping preesistenti sono state estese, in base al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1394, anche alle importazioni di silicio spedito dalla Corea del Sud e da Taiwan.
Contesto del riesame e motivazioni
Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1394 ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di silicio originario della Cina, a seguito di un riesame in previsione della scadenza, estendendolo al silicio spedito dalla Corea del Sud e da Taiwan, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato originario di tali paesi.
Il 1º settembre 2026 la Commissione ha aperto, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1036, un riesame intermedio delle misure applicabili al silicio originario della Cina. L’apertura è seguita alla domanda presentata l’8 luglio 2026 da Euroalliages per conto di produttori che rappresentano il 100% dell’industria dell’Unione. Secondo gli elementi addotti, cambiamenti di circostanze duraturi avrebbero reso le misure in vigore non più sufficienti a compensare gli effetti del dumping pregiudizievole precedentemente accertato. In particolare, l’accumulo di sovracapacità sarebbe alla base di un significativo aumento delle importazioni cinesi, in volume e quota di mercato, a prezzi pregiudizievoli, con conseguente notevole pregiudizio per l’industria dell’Unione.
Obbligo di registrazione e durata
L’articolo 1, paragrafo 1, incarica le autorità doganali di adottare le disposizioni necessarie per registrare le importazioni nell’Unione del prodotto interessato, a norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036. La Commissione ha disposto la registrazione d’ufficio anche in considerazione del rischio di ulteriori aumenti delle importazioni dopo l’apertura del riesame.
La registrazione ha funzione di raccolta di dati sufficientemente particolareggiati sulle importazioni successive al periodo dell’inchiesta. L’articolo 1, paragrafo 2, ne fissa la durata in nove mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento.
Eventuali dazi e trattamento dei dati
La registrazione non determina l’importo di un dazio futuro né comporta, nel testo, una quantificazione preventiva. La Commissione dichiara di non ritenere al momento opportuno fornire una stima dell’importo dei dazi eventualmente dovuti in futuro.
I dati personali raccolti nel contesto della registrazione devono essere trattati conformemente al regolamento (UE) 2018/1725, relativo alla protezione delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione.
Entrata in vigore
Il regolamento è stato pubblicato il 26 ottobre 2026 ed è entrato in vigore il giorno successivo, 27 ottobre 2026. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro; il periodo di registrazione di nove mesi decorre da tale data.
Disposizioni principali
Prodotto e importazioni soggetti a registrazione
L’articolo 1, paragrafo 1, dispone la registrazione delle importazioni nell’Unione di silicio originario della Repubblica popolare cinese: elemento non metallico Si, numero atomico 14, attualmente classificato al codice NC 2804 69 00, relativo al silicio contenente in peso meno del 99,99% di silicio. Il codice è fornito a fini informativi e la classificazione tariffaria può essere modificata.
Durata e autorità competenti
Le autorità doganali devono adottare le disposizioni necessarie per registrare le importazioni. Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, la registrazione termina dopo nove mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento.
Contesto antidumping e finalità della registrazione
È in vigore il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/1394, esteso anche al silicio spedito dalla Corea del Sud e da Taiwan. Il riesame intermedio, aperto il 1º settembre 2026 ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1036 su domanda di Euroalliages dell’8 luglio 2026, riguarda le misure applicabili al silicio originario della Cina. La registrazione è disposta d’ufficio ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, per raccogliere dati dettagliati sulle importazioni successive al periodo dell’inchiesta e fornire una base per eventuali provvedimenti volti a ripristinare l’efficacia delle misure.
Motivazioni e dazi futuri
La domanda di riesame, presentata per conto di produttori che rappresentano il 100% dell’industria dell’Unione, ha addotto cambiamenti duraturi, accumulo di sovracapacità e aumento significativo delle importazioni cinesi in volume e quota di mercato a prezzi pregiudizievoli, con notevole pregiudizio per l’industria dell’Unione. La Commissione non ritiene al momento opportuno stimare l’importo di eventuali dazi da corrispondere in futuro.
Trattamento dei dati personali
I dati personali raccolti nel contesto della registrazione sono trattati in conformità al regolamento (UE) 2018/1725.
Entrata in vigore e applicabilità
Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, avvenuta il 26 ottobre 2026; è pertanto entrato in vigore il 27 ottobre 2026. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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