Regolamento (UE) 2026/2340
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/2340 della Commissione, del 22 ottobre 2026, relativo alla non approvazione dell’estensione dell’uso della sostanza di base Urtica spp. conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Commissione non approva l’estensione degli usi della sostanza di base Urtica spp. richiesta da Collot Agriculture, perché la nuova ricetta con lievito Saccharomyces cerevisiae non rientra nel regime delle sostanze di base e le informazioni disponibili non dimostrano la sicurezza e l’efficacia richieste. Restano ferme le condizioni d’uso già approvate nel 2017; sono invece aggiornati, per chiarezza e correzione di una svista, i riferimenti tecnici del rapporto di riesame relativi alla codifica degli usi e ai tipi di formulazione supportati.
Non approvazione dell’estensione degli usi della sostanza di base Urtica spp. nei prodotti fitosanitari e aggiornamento tecnico del rapporto di riesame.
Ambito di applicazione
Il regolamento riguarda l’estensione richiesta per l’uso della sostanza di base Urtica spp. ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, comprendente una nuova ricetta e nuovi impieghi fungicidi, insetticidi e di stimolazione delle difese delle piante. Si applica in tutti gli Stati membri ed è rilevante ai fini del SEE. Non modifica gli usi già approvati dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/419: respinge esclusivamente l’estensione proposta. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella GUUE del 23 ottobre 2026.
Non approvazione dell’estensione degli usi di Urtica spp.
Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/2340 respinge la richiesta di estendere gli usi della sostanza di base Urtica spp. approvata nel 2017. La decisione si fonda sulla valutazione scientifica dell’EFSA, sulle osservazioni degli Stati membri e sulle informazioni supplementari presentate dal richiedente, che non consentono di verificare i requisiti previsti dal regolamento (CE) n. 1107/2009.
Ambito della domanda e usi proposti
La domanda di Collot Agriculture, ricevuta dalla Commissione il 26 settembre 2019 ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, proponeva una nuova ricetta per la preparazione di Urtica spp. e nuovi impieghi. Gli usi fungicidi proposti riguardavano fagioli comuni, cucurbitacee, fragole, insalate, carote e patate. Gli impieghi insetticidi riguardavano carote, insalate, fragole, piante ornamentali, asparagi e patate; era inoltre proposto l’uso negli asparagi come stimolatore delle difese delle piante.
L’approvazione originaria, disposta dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/419, comprende invece gli usi già elencati in tale atto: applicazioni a spruzzo come insetticida, acaricida o fungicida su determinate colture, nonché applicazioni come copertura del suolo inclusa nel pacciame per le colture specificate. Il regolamento in esame non revoca né amplia tali usi approvati.
Ragioni del rigetto
La nuova ricetta prevede la macerazione in acqua della parte aerea dell’ortica e l’aggiunta di lievito Saccharomyces cerevisiae per facilitare la fermentazione. L’EFSA ha rilevato che il ceppo LAS02 di Saccharomyces cerevisiae è una sostanza attiva approvata dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/952, ma non è una sostanza di base. Di conseguenza, il preparato ottenuto con la ricetta proposta deve essere considerato un prodotto fitosanitario e non può essere valutato secondo la procedura dell’articolo 23 del regolamento (CE) n. 1107/2009.
La valutazione non ha inoltre potuto concludere che la nuova ricetta destinata all’uso fungicida soddisfi i criteri di approvazione applicabili alle sostanze di base, in particolare l’assenza di effetti nocivi, immediati o ritardati, sulla salute umana o animale e di effetti inaccettabili sull’ambiente. Le informazioni fornite non erano sufficienti per completare la valutazione dei rischi per operatori, lavoratori, residenti, astanti, consumatori e organismi non bersaglio. Anche le prove di efficacia relative all’uso come stimolatore delle difese delle piante sono state giudicate insufficienti, nella misura in cui tale impiego rientra nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1107/2009.
Esito normativo
L’articolo 1 dispone la non approvazione dell’estensione dell’uso di Urtica spp. La decisione riguarda la nuova ricetta e gli usi aggiuntivi proposti; non modifica l’approvazione preesistente di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2017/419.
Aggiornamenti del rapporto di riesame
Il regolamento dispone inoltre aggiornamenti tecnici dell’appendice II del rapporto di riesame relativo all’approvazione di Urtica spp. La codifica degli usi supportati dai dati disponibili è allineata alla norma EPPO PP 1/248, approvata dopo l’atto originario, per consentire una classificazione armonizzata e una comprensione e comparazione coerenti degli impieghi nei diversi Paesi.
È anche corretto un errore materiale nell’indicazione dei tipi di formulazione: oltre al concentrato dispersibile (DC), unico tipo riportato nell’appendice, viene riconosciuta come supportata la sospensione concentrata (SC), omessa nell’approvazione originaria per una svista amministrativa.
Entrata in vigore
Il regolamento è stato adottato il 22 ottobre 2026 e pubblicato il 23 ottobre 2026. Ai sensi dell’articolo 2 entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella GUUE; è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Non approvazione dell’estensione degli usi
L’articolo 1 stabilisce che non è approvata l’estensione dell’uso della sostanza di base Urtica spp. proposta ai sensi dell’articolo 23 del regolamento (CE) n. 1107/2009. La domanda, ricevuta il 26 settembre 2019 da Collot Agriculture, includeva una nuova ricetta e nuovi usi fungicidi, insetticidi e di stimolazione delle difese delle piante.
Ragioni relative alla nuova ricetta e alla sicurezza
La ricetta proposta prevede la macerazione in acqua della parte aerea dell’ortica e l’aggiunta di Saccharomyces cerevisiae per favorire la fermentazione. Poiché il ceppo LAS02 è una sostanza attiva approvata con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/952 e non una sostanza di base, il prodotto ottenuto è da considerarsi un prodotto fitosanitario e non rientra nell’ambito dell’articolo 23 del regolamento (CE) n. 1107/2009. Inoltre, non sono state fornite informazioni sufficienti per completare la valutazione dei rischi per operatori, lavoratori, residenti, astanti, consumatori e organismi non bersaglio, né per concludere che siano soddisfatti i criteri di approvazione relativi alla salute umana e animale e all’ambiente.
Insufficienza delle prove di efficacia
L’Autorità europea per la sicurezza alimentare ha ritenuto insufficienti le informazioni a sostegno dell’impiego di Urtica spp. come corroborante delle piante, nella misura in cui tale uso ricade nel regolamento (CE) n. 1107/2009, ossia come stimolatore delle difese delle piante.
Aggiornamenti tecnici del rapporto di riesame
Per chiarezza, l’appendice II del rapporto di riesame è adeguata alla norma EPPO PP 1/248, che armonizza la classificazione e la codifica degli usi dei prodotti fitosanitari: gli usi supportati dai dati disponibili devono essere identificati mediante codici EPPO. È inoltre riconosciuta la sospensione concentrata (SC) come tipo di formulazione supportato, oltre al concentrato dispersibile (DC), correggendo un’omissione dovuta a svista amministrativa nell’approvazione originaria.
Entrata in vigore e applicabilità
Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, avvenuta il 23 ottobre 2026. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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