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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/2371

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/2371 della Commissione, del 22 ottobre 2026, recante modifica dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana

Normativa europea32026R2371

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna la classificazione geografica delle zone soggette a restrizioni I, II e III per la peste suina africana, alla luce dei nuovi focolai e dell’evoluzione epidemiologica in diversi Stati membri. L’allegato I del regolamento (UE) 2023/594 viene sostituito integralmente, con modifiche territoriali in particolare per Cechia, Germania, Italia e Polonia e con l’aggiornamento complessivo delle zone elencate per gli altri Stati membri. Il nuovo testo si applica dal 24 ottobre 2026.

Aggiornamento delle zone soggette a restrizioni per la peste suina africana negli allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594.

Ambito di applicazione

Il regolamento modifica l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, sostituendolo integralmente e ridefinendo le zone soggette a restrizioni I, II e III negli Stati membri elencati. Le delimitazioni territoriali riguardano le misure speciali di controllo della peste suina africana e si applicano nei territori individuati, comprese le aree descritte mediante comuni, distretti, unità amministrative, strade, ferrovie e altri confini geografici. Non introduce obblighi autonomi per operatori né deroghe specifiche; le conseguenze operative discendono dalle misure già previste dal regolamento (UE) 2023/594. Entra in vigore il 24 ottobre 2026, giorno successivo alla pubblicazione.

Aggiornamento delle zone soggette a restrizioni per la peste suina africana

Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/2371 aggiorna le misure territoriali di controllo della peste suina africana, malattia che può avere gravi conseguenze per la salute dei suini e per l’allevamento, oltre a perturbare i movimenti di animali e prodotti e le esportazioni. La modifica tiene conto dei nuovi focolai e dei miglioramenti epidemiologici comunicati dagli Stati membri, nonché del rischio di ulteriore diffusione.

Ambito e contenuto della modifica

L’articolo 1 sostituisce integralmente l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594. Il nuovo allegato elenca le zone soggette a restrizioni I, II e III per gli Stati membri interessati, descrivendole con delimitazioni amministrative e geografiche anche di dettaglio. La classificazione territoriale costituisce parte delle misure speciali di controllo già stabilite dal regolamento (UE) 2023/594; il regolamento 2026/2371 non introduce un autonomo regime di obblighi per gli operatori.

Criteri epidemiologici e territoriali

La revisione si fonda sulla situazione epidemiologica nelle aree interessate e nel complesso dello Stato membro, sul rischio di propagazione e sulle informazioni e giustificazioni delle autorità competenti nazionali. La delimitazione considera inoltre le aree circostanti i focolai, gli orientamenti della Commissione sulla prevenzione, il controllo e l’eradicazione della peste suina africana, il codice sanitario per gli animali terrestri della WOAH e le misure previste dal regolamento delegato (UE) 2020/687.

I considerando richiamano, per le misure relative ai suini selvatici, in particolare gli articoli 64, 65 e 67 del regolamento delegato (UE) 2020/687; per le misure riguardanti i suini detenuti in aree polacche elencate in zona III, gli articoli 22, 25 e 40 dello stesso regolamento.

Nuovi focolai e riclassificazioni verso restrizioni più rigorose

Dopo l’ultimo aggiornamento, effettuato con il regolamento di esecuzione (UE) 2026/2220, Germania, Italia e Polonia hanno notificato nuovi focolai in suini selvatici. Il regolamento adegua di conseguenza le zone dell’allegato I:

  • In Germania, un focolaio rilevato nell’ottobre 2026 in un suino selvatico nel Brandeburgo, in un’area già classificata come zona I, determina la riclassificazione dell’area interessata in zona II e la ridefinizione dei confini delle zone I e II.
  • In Italia, un focolaio rilevato nell’ottobre 2026 in Toscana, in zona III e vicino a un’area classificata come zona I, comporta la riclassificazione in zona II dell’area italiana indicata nei considerando e la ridefinizione dei confini delle zone I, II e III.
  • In Polonia, i focolai di ottobre 2026 in suini selvatici nelle regioni Łódź, Precarpazia e Pomerania occidentale comportano la riclassificazione in zona II di aree precedentemente in zona I e l’aggiornamento dei confini delle zone I e II.

Le precise aree incluse nelle diverse categorie sono individuate esclusivamente dalle descrizioni territoriali dell’allegato sostitutivo, che specifica comuni, unità amministrative e, in alcuni casi, confini stradali o ferroviari.

Declassamenti e soppressioni delle zone

Per alcune aree il regolamento riduce o elimina le restrizioni sulla base dell’assenza di focolai per periodi determinati e dell’efficacia delle misure di controllo:

  • In Cechia, è rimossa dalla zona I un’area della regione di Liberec, dopo 12 mesi senza focolai in suini detenuti o selvatici.
  • In Italia, alcune aree delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Piemonte sono rimosse dalla zona I dopo 12 mesi senza focolai in suini detenuti o selvatici; altre aree delle stesse regioni passano dalla zona II alla zona I, sempre dopo 12 mesi senza focolai.
  • In Polonia, alcune aree delle regioni Bassa Slesia e Slesia sono rimosse dalla zona I dopo 12 mesi senza focolai in suini detenuti o selvatici. Alcune aree della regione di Opole passano dalla zona II alla zona I dopo 12 mesi senza focolai.
  • In Pomerania occidentale e Lubusz, alcune aree precedentemente in zona III sono classificate, in parte, in zona II dopo tre mesi senza focolai nei suini detenuti; il considerando precisa che la malattia continua a essere presente nei suini selvatici.

Allegato territoriale sostitutivo

L’allegato integralmente sostitutivo aggiorna gli elenchi delle zone I, II e III per gli Stati membri inclusi nelle tre parti dell’allegato: Finlandia, Germania, Estonia, Lettonia, Ungheria, Polonia, Slovacchia, Italia, Grecia, Croazia, Spagna, Lituania, Bulgaria e Romania. Le zone sono identificate mediante elenchi di comuni o unità territoriali e, ove necessario, mediante confini specifici. Per gli operatori e i professionisti interessati, la classificazione di una località va quindi verificata sulla base della delimitazione puntuale contenuta nell’allegato e non soltanto del nome della regione o dello Stato.

Entrata in vigore e rapporti con gli altri atti

Il regolamento è adottato sulla base dell’articolo 71, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429. Modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, che stabilisce le misure speciali di controllo della peste suina africana, e richiama il regolamento delegato (UE) 2020/687 per le misure di prevenzione e controllo. Ai sensi dell’articolo 2, entra in vigore il 24 ottobre 2026, giorno successivo alla pubblicazione del 23 ottobre 2026; è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Sostituzione integrale dell’allegato I

L’articolo 1 sostituisce l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 con il testo riportato nell’allegato del regolamento 2026/2371. L’allegato aggiornato suddivide le zone soggette a restrizioni I, II e III per Stato membro e ne definisce i confini territoriali.

Aggiornamento epidemiologico e riclassificazioni

Sono considerate le nuove notifiche di focolai in suini selvatici in Germania, Italia e Polonia e i miglioramenti epidemiologici registrati in Cechia, Italia e Polonia. In Germania, Italia e Polonia alcune aree sono riclassificate verso una categoria di restrizione più elevata in prossimità dei nuovi focolai; altre aree sono declassate o rimosse dall’elenco in ragione dell’assenza di focolai per i periodi indicati nei considerando.

Declassamenti e rimozioni basati sull’assenza di focolai

Il considerando 9 dispone la rimozione dall’elenco delle zone I di un’area della regione di Liberec in Cechia, dopo 12 mesi senza focolai in suini detenuti o selvatici. I considerando 10 e 13 prevedono la rimozione di alcune aree di Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte, Bassa Slesia e Slesia, anch’esse senza focolai per 12 mesi. I considerando 11 e 14 prevedono il passaggio di alcune aree di Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Opole dalla zona II alla zona I dopo 12 mesi senza focolai. Per alcune aree delle regioni polacche Pomerania occidentale e Lubusz è previsto il passaggio parziale dalla zona III alla zona II dopo tre mesi senza focolai nei suini detenuti, pur permanendo la malattia nei suini selvatici.

Criteri di delimitazione

La definizione e la modifica delle zone tengono conto della situazione epidemiologica nelle aree interessate e nello Stato membro, del rischio di ulteriore diffusione, degli orientamenti della Commissione sulla prevenzione, il controllo e l’eradicazione della peste suina africana, del codice sanitario per gli animali terrestri della WOAH e delle giustificazioni fornite dalle autorità nazionali. Sono inoltre considerate le aree circostanti i focolai.

Entrata in vigore ed efficacia

Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, quindi il 24 ottobre 2026. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materiesanità animalesicurezza alimentaremercato interno

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