Regolamento (UE) 2026/2371
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/2371 della Commissione, del 22 ottobre 2026, recante modifica dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna la classificazione geografica delle zone soggette a restrizioni I, II e III per la peste suina africana, alla luce dei nuovi focolai e dell’evoluzione epidemiologica in diversi Stati membri. L’allegato I del regolamento (UE) 2023/594 viene sostituito integralmente, con modifiche territoriali in particolare per Cechia, Germania, Italia e Polonia e con l’aggiornamento complessivo delle zone elencate per gli altri Stati membri. Il nuovo testo si applica dal 24 ottobre 2026.
Aggiornamento delle zone soggette a restrizioni per la peste suina africana negli allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594.
Ambito di applicazione
Il regolamento modifica l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, sostituendolo integralmente e ridefinendo le zone soggette a restrizioni I, II e III negli Stati membri elencati. Le delimitazioni territoriali riguardano le misure speciali di controllo della peste suina africana e si applicano nei territori individuati, comprese le aree descritte mediante comuni, distretti, unità amministrative, strade, ferrovie e altri confini geografici. Non introduce obblighi autonomi per operatori né deroghe specifiche; le conseguenze operative discendono dalle misure già previste dal regolamento (UE) 2023/594. Entra in vigore il 24 ottobre 2026, giorno successivo alla pubblicazione.
Aggiornamento delle zone soggette a restrizioni per la peste suina africana
Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/2371 aggiorna le misure territoriali di controllo della peste suina africana, malattia che può avere gravi conseguenze per la salute dei suini e per l’allevamento, oltre a perturbare i movimenti di animali e prodotti e le esportazioni. La modifica tiene conto dei nuovi focolai e dei miglioramenti epidemiologici comunicati dagli Stati membri, nonché del rischio di ulteriore diffusione.
Ambito e contenuto della modifica
L’articolo 1 sostituisce integralmente l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594. Il nuovo allegato elenca le zone soggette a restrizioni I, II e III per gli Stati membri interessati, descrivendole con delimitazioni amministrative e geografiche anche di dettaglio. La classificazione territoriale costituisce parte delle misure speciali di controllo già stabilite dal regolamento (UE) 2023/594; il regolamento 2026/2371 non introduce un autonomo regime di obblighi per gli operatori.
Criteri epidemiologici e territoriali
La revisione si fonda sulla situazione epidemiologica nelle aree interessate e nel complesso dello Stato membro, sul rischio di propagazione e sulle informazioni e giustificazioni delle autorità competenti nazionali. La delimitazione considera inoltre le aree circostanti i focolai, gli orientamenti della Commissione sulla prevenzione, il controllo e l’eradicazione della peste suina africana, il codice sanitario per gli animali terrestri della WOAH e le misure previste dal regolamento delegato (UE) 2020/687.
I considerando richiamano, per le misure relative ai suini selvatici, in particolare gli articoli 64, 65 e 67 del regolamento delegato (UE) 2020/687; per le misure riguardanti i suini detenuti in aree polacche elencate in zona III, gli articoli 22, 25 e 40 dello stesso regolamento.
Nuovi focolai e riclassificazioni verso restrizioni più rigorose
Dopo l’ultimo aggiornamento, effettuato con il regolamento di esecuzione (UE) 2026/2220, Germania, Italia e Polonia hanno notificato nuovi focolai in suini selvatici. Il regolamento adegua di conseguenza le zone dell’allegato I:
- In Germania, un focolaio rilevato nell’ottobre 2026 in un suino selvatico nel Brandeburgo, in un’area già classificata come zona I, determina la riclassificazione dell’area interessata in zona II e la ridefinizione dei confini delle zone I e II.
- In Italia, un focolaio rilevato nell’ottobre 2026 in Toscana, in zona III e vicino a un’area classificata come zona I, comporta la riclassificazione in zona II dell’area italiana indicata nei considerando e la ridefinizione dei confini delle zone I, II e III.
- In Polonia, i focolai di ottobre 2026 in suini selvatici nelle regioni Łódź, Precarpazia e Pomerania occidentale comportano la riclassificazione in zona II di aree precedentemente in zona I e l’aggiornamento dei confini delle zone I e II.
Le precise aree incluse nelle diverse categorie sono individuate esclusivamente dalle descrizioni territoriali dell’allegato sostitutivo, che specifica comuni, unità amministrative e, in alcuni casi, confini stradali o ferroviari.
Declassamenti e soppressioni delle zone
Per alcune aree il regolamento riduce o elimina le restrizioni sulla base dell’assenza di focolai per periodi determinati e dell’efficacia delle misure di controllo:
- In Cechia, è rimossa dalla zona I un’area della regione di Liberec, dopo 12 mesi senza focolai in suini detenuti o selvatici.
- In Italia, alcune aree delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Piemonte sono rimosse dalla zona I dopo 12 mesi senza focolai in suini detenuti o selvatici; altre aree delle stesse regioni passano dalla zona II alla zona I, sempre dopo 12 mesi senza focolai.
- In Polonia, alcune aree delle regioni Bassa Slesia e Slesia sono rimosse dalla zona I dopo 12 mesi senza focolai in suini detenuti o selvatici. Alcune aree della regione di Opole passano dalla zona II alla zona I dopo 12 mesi senza focolai.
- In Pomerania occidentale e Lubusz, alcune aree precedentemente in zona III sono classificate, in parte, in zona II dopo tre mesi senza focolai nei suini detenuti; il considerando precisa che la malattia continua a essere presente nei suini selvatici.
Allegato territoriale sostitutivo
L’allegato integralmente sostitutivo aggiorna gli elenchi delle zone I, II e III per gli Stati membri inclusi nelle tre parti dell’allegato: Finlandia, Germania, Estonia, Lettonia, Ungheria, Polonia, Slovacchia, Italia, Grecia, Croazia, Spagna, Lituania, Bulgaria e Romania. Le zone sono identificate mediante elenchi di comuni o unità territoriali e, ove necessario, mediante confini specifici. Per gli operatori e i professionisti interessati, la classificazione di una località va quindi verificata sulla base della delimitazione puntuale contenuta nell’allegato e non soltanto del nome della regione o dello Stato.
Entrata in vigore e rapporti con gli altri atti
Il regolamento è adottato sulla base dell’articolo 71, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429. Modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, che stabilisce le misure speciali di controllo della peste suina africana, e richiama il regolamento delegato (UE) 2020/687 per le misure di prevenzione e controllo. Ai sensi dell’articolo 2, entra in vigore il 24 ottobre 2026, giorno successivo alla pubblicazione del 23 ottobre 2026; è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Sostituzione integrale dell’allegato I
L’articolo 1 sostituisce l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 con il testo riportato nell’allegato del regolamento 2026/2371. L’allegato aggiornato suddivide le zone soggette a restrizioni I, II e III per Stato membro e ne definisce i confini territoriali.
Aggiornamento epidemiologico e riclassificazioni
Sono considerate le nuove notifiche di focolai in suini selvatici in Germania, Italia e Polonia e i miglioramenti epidemiologici registrati in Cechia, Italia e Polonia. In Germania, Italia e Polonia alcune aree sono riclassificate verso una categoria di restrizione più elevata in prossimità dei nuovi focolai; altre aree sono declassate o rimosse dall’elenco in ragione dell’assenza di focolai per i periodi indicati nei considerando.
Declassamenti e rimozioni basati sull’assenza di focolai
Il considerando 9 dispone la rimozione dall’elenco delle zone I di un’area della regione di Liberec in Cechia, dopo 12 mesi senza focolai in suini detenuti o selvatici. I considerando 10 e 13 prevedono la rimozione di alcune aree di Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte, Bassa Slesia e Slesia, anch’esse senza focolai per 12 mesi. I considerando 11 e 14 prevedono il passaggio di alcune aree di Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Opole dalla zona II alla zona I dopo 12 mesi senza focolai. Per alcune aree delle regioni polacche Pomerania occidentale e Lubusz è previsto il passaggio parziale dalla zona III alla zona II dopo tre mesi senza focolai nei suini detenuti, pur permanendo la malattia nei suini selvatici.
Criteri di delimitazione
La definizione e la modifica delle zone tengono conto della situazione epidemiologica nelle aree interessate e nello Stato membro, del rischio di ulteriore diffusione, degli orientamenti della Commissione sulla prevenzione, il controllo e l’eradicazione della peste suina africana, del codice sanitario per gli animali terrestri della WOAH e delle giustificazioni fornite dalle autorità nazionali. Sono inoltre considerate le aree circostanti i focolai.
Entrata in vigore ed efficacia
Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, quindi il 24 ottobre 2026. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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