Regolamento (UE) 2026/2345
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/2345 della Commissione, del 23 ottobre 2026, che dispone la registrazione delle importazioni di determinato policloruro di vinile (PVC) originario della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea, del Messico e di Taiwan al fine di consentire la riscossione di dazi antidumping sulle importazioni soggette a registrazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento ordina alle autorità doganali di registrare per nove mesi le importazioni nell’Unione di determinate categorie di PVC provenienti da Cina, Corea del Sud, Messico e Taiwan, nell’ambito di un’inchiesta antidumping avviata il 23 settembre 2026. La registrazione consente di valutare l’eventuale riscossione retroattiva dei dazi, ma non istituisce dazi né determina il loro importo: tali aspetti dipenderanno dalle risultanze dell’inchiesta e dalle condizioni previste dal regolamento di base.
Dispone per nove mesi la registrazione doganale delle importazioni di determinato PVC originario di Cina, Corea del Sud, Messico e Taiwan, in vista dell’eventuale riscossione retroattiva di dazi antidumping.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione di S-PVC e M-PVC in forma pura e non miscelati con altre sostanze, compresi S-PVC di base, extender S-PVC e S-PVC speciale, originari della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea, del Messico e di Taiwan. Sono esclusi i PVC polimerizzati mediante emulsione (E-PVC). Il prodotto è classificato con il codice NC ex 3904 10 00 e i codici TARIC 3904 10 00 15, 3904 10 00 21, 3904 10 00 80 e 3904 10 00 81. La registrazione decorre dall’entrata in vigore del regolamento e termina dopo nove mesi.
Registrazione delle importazioni di determinato PVC
Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/2345, adottato nell’ambito dell’inchiesta antidumping aperta dalla Commissione, dispone la registrazione doganale di specifiche importazioni di PVC da quattro origini. La misura è diretta a preservare la possibilità di riscuotere dazi antidumping retroattivamente, se ne ricorreranno i presupposti; non istituisce dazi provvisori o definitivi.
Contesto dell’inchiesta
Il 23 settembre 2026 la Commissione ha annunciato l’apertura di un procedimento antidumping sulle importazioni nell’Unione di determinato PVC originario della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea, del Messico e di Taiwan. Il procedimento è seguito alla denuncia del 10 agosto 2026 del Polyvinyl chloride (PVC) Trade Committee, presentata per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell’Unione del prodotto interessato.
Ambito merceologico e territoriale
La registrazione riguarda il policloruro di vinile polimerizzato mediante polimerizzazione in sospensione (S-PVC) e mediante polimerizzazione in massa (M-PVC), in forma pura e non miscelato con altre sostanze. Sono inclusi l’S-PVC di base, l’extender S-PVC e l’S-PVC speciale; è escluso il PVC polimerizzato mediante emulsione (E-PVC). Le origini interessate sono Cina, Corea del Sud, Messico e Taiwan. La classificazione indicata è il codice NC ex 3904 10 00 e i codici TARIC 3904 10 00 15, 3904 10 00 21, 3904 10 00 80 e 3904 10 00 81.
Registrazione e durata
In forza dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, l’articolo 1 incarica le autorità doganali di adottare le disposizioni necessarie a registrare le importazioni descritte. La registrazione termina dopo nove mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento. Il regolamento è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, conformemente all’articolo 2.
Eventuale riscossione retroattiva e criteri sui dazi
La registrazione ha lo scopo di consentire l’eventuale riscossione retroattiva di dazi antidumping sulle importazioni registrate, ma soltanto se risultano soddisfatte le condizioni previste dalle disposizioni applicabili. La Commissione rinvia la valutazione di tali condizioni al regolamento che, se del caso, istituirà i dazi definitivi. L’importo futuro non è determinato dal presente atto e dipenderà dalle conclusioni dell’inchiesta.
Di norma, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036, il dazio è fissato al livello inferiore tra il margine di dumping e il margine di pregiudizio. Per la Cina, qualora l’inchiesta accerti distorsioni relative alle materie prime ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2 bis, e si concluda che un dazio inferiore al margine di dumping non sarebbe sufficiente a eliminare il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione, l’importo potrebbe essere fissato al livello del margine di dumping secondo l’articolo 7, paragrafo 2 ter.
Valori indicativi menzionati nella denuncia
La denuncia riportava margini di dumping stimati tra l’84 % e il 273 % per la Cina, tra il 21 % e il 61 % per la Corea del Sud, pari al 65 % per il Messico e tra il 13 % e il 39 % per Taiwan. Per il 2025, i livelli di eliminazione del pregiudizio indicati erano rispettivamente del 68 %, 53 %, 55 % e 56 %. La Commissione chiarisce che questi valori hanno esclusiva funzione informativa: in questa fase non è possibile stimare l’importo dei futuri dazi e i dati della denuncia non possono generare aspettative sul livello che sarà eventualmente stabilito.
Dati personali e applicazione
I dati personali raccolti nel contesto della registrazione sono trattati conformemente al regolamento (UE) 2018/1725. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Prodotto e origini soggetti a registrazione
L’articolo 1, paragrafo 1, riguarda S-PVC e M-PVC in forma pura e non miscelati con altre sostanze, compresi S-PVC di base, extender S-PVC e S-PVC speciale. Esclude l’E-PVC. Codice NC ex 3904 10 00; codici TARIC 3904 10 00 15, 3904 10 00 21, 3904 10 00 80 e 3904 10 00 81. Origini: Repubblica popolare cinese, Repubblica di Corea, Messico e Taiwan.
Registrazione e durata
A norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, l’articolo 1 dà istruzione alle autorità doganali di adottare le disposizioni necessarie per registrare le importazioni. La registrazione termina dopo nove mesi dall’entrata in vigore del regolamento.
Possibile riscossione retroattiva e determinazione dei dazi
La registrazione mira a consentire l’eventuale riscossione retroattiva di dazi antidumping sulle importazioni registrate, qualora ricorrano le condizioni giuridiche applicabili. Le condizioni saranno valutate nel regolamento che istituisce eventuali dazi definitivi. L’importo dipenderà dall’inchiesta e, di norma, sarà fissato al livello inferiore tra margine di dumping e margine di pregiudizio ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036. Se fossero accertate distorsioni relative alle materie prime ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2 bis, e un dazio inferiore al margine di dumping risultasse insufficiente a eliminare il pregiudizio, potrebbe applicarsi il margine di dumping secondo l’articolo 7, paragrafo 2 ter.
Stime indicative riportate nella denuncia
La denuncia indicava margini di dumping stimati dell’84-273 % per la Cina, del 21-61 % per la Corea del Sud, del 65 % per il Messico e del 13-39 % per Taiwan. I livelli di eliminazione del pregiudizio per il 2025 erano stimati rispettivamente al 68 %, 53 %, 55 % e 56 %. La Commissione precisa che tali valori sono meramente informativi, non consentono di stimare i futuri dazi e non fondano aspettative sul loro livello effettivo.
Procedimento e trattamento dei dati personali
L’inchiesta antidumping è stata annunciata il 23 settembre 2026, a seguito della denuncia del 10 agosto 2026 presentata dal Polyvinyl chloride (PVC) Trade Committee per conto di produttori rappresentanti oltre il 25 % della produzione totale dell’Unione di determinato PVC. I dati personali raccolti nell’ambito della registrazione sono trattati conformemente al regolamento (UE) 2018/1725.
Entrata in vigore e applicabilità
Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea; è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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