Regolamento (UE) 2026/2342
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/2342 della Commissione, del 22 ottobre 2026, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/2105 per quanto riguarda i controlli di conformità di alcuni oli extra vergini di oliva monovarietali
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento rafforza i presupposti per i controlli di conformità sugli oli extra vergini di oliva monovarietali ottenuti esclusivamente dalle varietà Koroneiki o Nocellara del Belice. Gli operatori devono poterli identificare dal frantoio all’imbottigliamento e, su richiesta, fornire documentazione idonea a dimostrare il rispetto dei requisiti di commercializzazione; gli Stati membri verificano l’adempimento degli obblighi pertinenti.
Modifica delle regole sui controlli di conformità e sulla tracciabilità di alcuni oli extra vergini di oliva monovarietali.
Ambito di applicazione
Il regolamento modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/2105 e riguarda gli Stati membri, tenuti a verificare il rispetto degli obblighi degli operatori, e gli operatori del settore dell’olio di oliva, in particolare quelli che trattano oli extra vergini monovarietali ottenuti esclusivamente dalle varietà Koroneiki o Nocellara del Belice. Per tali oli, l’obbligo di identificazione copre il percorso dal frantoio alla fase di imbottigliamento. La disciplina è applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il 24 ottobre 2026, giorno successivo alla pubblicazione del 23 ottobre 2026.
Controlli di conformità sugli oli extra vergini monovarietali Koroneiki e Nocellara del Belice
Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/2342 modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/2105, che disciplina i controlli di conformità delle norme di commercializzazione dell’olio di oliva. La modifica mira a consentire controlli specifici sugli oli extra vergini ottenuti esclusivamente dalle varietà Koroneiki o Nocellara del Belice, aggiornando gli obblighi degli Stati membri e degli operatori in materia di identificazione e documentazione.
Ambito e soggetti interessati
Le nuove disposizioni riguardano gli Stati membri e gli operatori soggetti agli obblighi di controllo previsti dall’articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2105. La regola di identificazione interessa gli oli extra vergini monovarietali ottenuti esclusivamente da una delle due varietà indicate e copre il percorso dal frantoio fino alla fase di imbottigliamento. La richiesta documentale compete allo Stato membro nel quale è stabilito l’operatore che figura sull’etichetta.
Identificazione e verifiche
L’articolo 1 del regolamento sostituisce l’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2105. Gli Stati membri devono verificare che gli operatori rispettino gli obblighi previsti dall’articolo 5, paragrafi 1 e 1 bis.
Il nuovo articolo 5, paragrafo 1 bis, impone agli operatori di essere in grado, ai fini dei controlli di conformità, di identificare gli oli interessati dal frantoio fino all’imbottigliamento. La disposizione riguarda esclusivamente gli oli extra vergini di oliva monovarietali ottenuti dalle varietà Koroneiki o Nocellara del Belice.
Documentazione dei requisiti di commercializzazione
Il paragrafo 2 dell’articolo 5 è sostituito. Su richiesta dello Stato membro competente per il luogo di stabilimento dell’operatore indicato in etichetta, l’operatore deve fornire documentazione relativa al rispetto dei requisiti stabiliti dagli articoli 6, 8, 8 bis e 10 del regolamento delegato (UE) 2022/2104.
La documentazione può fondarsi su uno o più dei seguenti elementi:
- dati di fatto o dati scientificamente provati;
- risultati di analisi o registrazioni automatiche effettuate su campioni rappresentativi;
- informazioni amministrative o contabili tenute conformemente alla normativa dell’Unione e nazionale.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento è stato pubblicato il 23 ottobre 2026 ed entra in vigore il giorno successivo, il 24 ottobre 2026. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro. La motivazione indica l’avvio della nuova campagna di commercializzazione dell’olio di oliva il 1º ottobre 2026 e l’esigenza che le nuove disposizioni entrino in vigore subito dopo la pubblicazione.
Disposizioni principali
Verifiche degli Stati membri
L’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2105 è sostituito: gli Stati membri verificano che gli operatori rispettino gli obblighi derivanti dall’articolo 5, paragrafi 1 e 1 bis, dello stesso regolamento.
Identificazione degli oli monovarietali
È inserito l’articolo 5, paragrafo 1 bis, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2105. Ai fini dei controlli di conformità, gli operatori devono essere in grado di identificare, dal frantoio fino alla fase di imbottigliamento, gli oli extra vergini di oliva monovarietali ottenuti esclusivamente dalle varietà Koroneiki o Nocellara del Belice.
Documentazione a supporto dei requisiti
Il nuovo articolo 5, paragrafo 2, stabilisce che, su richiesta dello Stato membro in cui è stabilito l’operatore indicato sull’etichetta, quest’ultimo fornisce documentazione sul rispetto dei requisiti degli articoli 6, 8, 8 bis e 10 del regolamento delegato (UE) 2022/2104. La prova può basarsi su dati di fatto o scientificamente provati, risultati di analisi o registrazioni automatiche su campioni rappresentativi, oppure informazioni amministrative o contabili tenute conformemente alle normative dell’Unione e nazionali.
Entrata in vigore
Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea: essendo stato pubblicato il 23 ottobre 2026, entra in vigore il 24 ottobre 2026. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Come è indicizzato
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