Regolamento (UE) 2026/2348
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/2348 della Commissione, del 23 ottobre 2026, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive estere metilico dell’acido 2,5-diclorobenzoico, acechinocil, acido acetico, fosfuro di alluminio, amidosulfuron, buprofezin, carburo di calcio, emamectina, etilene, acidi grassi da C7 a C20, fenoxaprop-P, flonicamid (IKI-220), halosulfuron metile, solfato di ferro, fosfuro di magnesio, metamitron, olio di arancio, quinmerac, sodio argento tiosolfato, sulcotrione, tembotrione, Trichoderma asperellum ceppi ICC012, T25 e TV1, Trichoderma atroviride ceppo T-11, Trichoderma gamsii ceppo ICC080, Trichoderma harzianum ceppi T-22 e ITEM 908 e fosfuro di zinco
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento proroga, per periodi differenti, le approvazioni di 26 sostanze attive, poiché le procedure di rinnovo non si concluderanno prima delle rispettive scadenze e i ritardi sono estranei al controllo dei richiedenti. Le nuove scadenze, comprese tra il 15 marzo 2027 e il 31 maggio 2030, sono inserite nelle parti A e B dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. La proroga non determina il rinnovo definitivo: la Commissione dovrà adottare successivamente le decisioni di gestione del rischio.
Proroga delle scadenze di approvazione di 26 sostanze attive utilizzate nei prodotti fitosanitari, in attesa delle decisioni sulle domande di rinnovo.
Ambito di applicazione
Il regolamento modifica le scadenze di approvazione, riportate nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, per le sostanze attive elencate nell’allegato del regolamento (20 voci della parte A e 6 della parte B). Riguarda le sostanze attive impiegate nei prodotti fitosanitari le cui domande di rinnovo sono ancora in valutazione secondo il regolamento (CE) n. 1107/2009 e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 844/2012 o (UE) 2020/1740. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; il testo è indicato come rilevante ai fini del SEE. Non disciplina le autorizzazioni dei singoli prodotti fitosanitari né decide l’esito delle domande di rinnovo.
Proroga delle approvazioni di sostanze attive nei prodotti fitosanitari
Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/2348 adegua le scadenze di approvazione di 26 sostanze attive inserite nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. La Commissione interviene perché le domande di rinnovo sono ancora in valutazione e le approvazioni potrebbero scadere prima delle decisioni finali; secondo le informazioni raccolte dagli Stati membri relatori e dall’EFSA, i ritardi non sono imputabili ai richiedenti.
Ambito e base normativa
L’atto è adottato ai sensi dell’articolo 17, primo comma, del regolamento (CE) n. 1107/2009. Modifica esclusivamente le date di scadenza riportate nella sesta colonna delle righe interessate dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011: 20 voci della parte A e 6 della parte B. Le procedure di rinnovo seguono, a seconda dei casi, il regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 oppure il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1740. Il regolamento proroga le approvazioni esistenti in via temporanea, ma non concede il rinnovo definitivo e non modifica direttamente le autorizzazioni dei singoli prodotti fitosanitari.
Nuove scadenze: parte A
Per le sostanze elencate nella parte A dell’allegato del regolamento n. 540/2011 sono stabilite le seguenti date:
- Amidosulfuron e fenoxaprop-P: 31 agosto 2027.
- Buprofezin: 15 marzo 2027.
- Estere metilico dell’acido 2,5-diclorobenzoico: 15 maggio 2028.
- Acido acetico: 15 novembre 2028.
- Carburo di calcio e acidi grassi da C7 a C20: 31 gennaio 2028.
- Etilene: 31 maggio 2029.
- Solfato di ferro: 31 maggio 2030.
- Fosfuro di alluminio e fosfuro di magnesio: 31 gennaio 2029.
- Metamitron: 31 luglio 2029.
- Sulcotrione: 15 agosto 2028.
- Flonicamid (IKI-220): 15 ottobre 2029.
- Quinmerac: 31 maggio 2029.
- Fosfuro di zinco: 31 maggio 2030.
- Trichoderma asperellum ceppi ICC012, T25 e TV1; Trichoderma atroviride ceppo T-11; Trichoderma gamsii ceppo ICC080; Trichoderma harzianum ceppi T-22 e ITEM 908: 31 gennaio 2028.
La voce «acidi grassi da C7 a C20» comprende, secondo i considerando, acidi grassi C7-C18 e sali di potassio insaturi C18, acido caprico e acido caprileico.
Nuove scadenze: parte B
Per le sostanze elencate nella parte B dell’allegato del regolamento n. 540/2011 sono stabilite le seguenti date:
- Halosulfuron metile: 15 agosto 2027.
- Emamectina: 15 maggio 2029.
- Olio di arancio e sodio argento tiosolfato: 30 novembre 2029.
- Tembotrione: 31 maggio 2029.
- Acechinocil: 15 gennaio 2029.
Stato delle procedure e valutazioni specifiche
Le date sono differenziate in base alle fasi ancora necessarie per ciascun rinnovo: completamento delle valutazioni di rischio da parte degli Stati membri relatori, conclusioni dell’EFSA, discussione o parere del comitato permanente e decisioni della Commissione. Per alcune sostanze, come amidosulfuron, buprofezin, fenoxaprop-P e halosulfuron metile, le valutazioni dell’EFSA sono state già adottate o aggiornate e la proroga è volta a completare l’esame istituzionale e la gestione del rischio. Per altre, le valutazioni del rischio o i progetti di rapporto sono ancora da completare, con tempi stimati che arrivano fino al 2027-2029.
Il caso del buprofezin è specifico: il 25 settembre 2026 il comitato permanente ha votato a favore della proposta della Commissione di non rinnovare l’approvazione. La proroga fino al 15 marzo 2027 è prevista per consentire alla Commissione di adottare le conseguenti decisioni di gestione del rischio; il regolamento non costituisce esso stesso la decisione definitiva di mancato rinnovo.
Dati supplementari sugli interferenti endocrini
Per l’estere metilico dell’acido 2,5-diclorobenzoico, l’acido acetico, il fosfuro di alluminio, l’etilene, il solfato di ferro, il fosfuro di magnesio, il metamitron e il sulcotrione, l’EFSA, in consultazione con gli Stati membri, può chiedere ulteriori informazioni ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3 bis, del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, al fine di valutare le proprietà di interferente endocrino secondo i criteri pertinenti del regolamento (CE) n. 1107/2009, come modificato dal regolamento (UE) 2018/605. Il tempo eventualmente necessario per la presentazione e la valutazione di tali dati non è incluso nei periodi di proroga fissati dal presente atto.
Conseguenze delle future decisioni e decorrenza
Il considerando 51 precisa il coordinamento con gli atti successivi: in caso di mancato rinnovo, la Commissione dovrebbe fissare la scadenza alla data di entrata in vigore del regolamento di mancato rinnovo oppure alla precedente scadenza, se posteriore; in caso di rinnovo, dovrebbe fissare la data di applicazione più prossima possibile, tenuto conto delle circostanze.
Il regolamento è stato pubblicato il 26 ottobre 2026 ed entra in vigore il terzo giorno successivo, ossia il 29 ottobre 2026. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Modifica delle scadenze nella parte A
L’articolo 1 e il punto 1 dell’allegato modificano la sesta colonna delle righe indicate nella parte A dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. Le nuove scadenze sono: amidosulfuron e fenoxaprop-P, 31 agosto 2027; buprofezin, 15 marzo 2027; estere metilico dell’acido 2,5-diclorobenzoico, 15 maggio 2028; acido acetico, 15 novembre 2028; carburo di calcio e acidi grassi da C7 a C20, 31 gennaio 2028; etilene, 31 maggio 2029; solfato di ferro, 31 maggio 2030; fosfuro di alluminio e fosfuro di magnesio, 31 gennaio 2029; metamitron, 31 luglio 2029; sulcotrione, 15 agosto 2028; flonicamid (IKI-220), 15 ottobre 2029; quinmerac, 31 maggio 2029; fosfuro di zinco, 31 maggio 2030; Trichoderma asperellum ceppi ICC012, T25 e TV1, Trichoderma atroviride ceppo T-11, Trichoderma gamsii ceppo ICC080 e Trichoderma harzianum ceppi T-22 e ITEM 908, 31 gennaio 2028.
Modifica delle scadenze nella parte B
Il punto 2 dell’allegato modifica la sesta colonna delle righe indicate nella parte B dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. Le nuove scadenze sono: halosulfuron metile, 15 agosto 2027; emamectina, 15 maggio 2029; olio di arancio e sodio argento tiosolfato, 30 novembre 2029; tembotrione, 31 maggio 2029; acechinocil, 15 gennaio 2029.
Ragioni e carattere della proroga
Le procedure di rinnovo sono in corso e, sulla base delle informazioni disponibili, i ritardi non dipendono dai richiedenti. Le proroghe sono stabilite caso per caso, considerando i tempi stimati per le valutazioni dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), i pareri del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi e le successive decisioni della Commissione. Le proroghe sono temporanee e non anticipano l’esito del rinnovo. Per il buprofezin, il comitato permanente ha votato il 25 settembre 2026 a favore della proposta di mancato rinnovo; la proroga fino al 15 marzo 2027 serve a consentire alla Commissione di adottare le conseguenti decisioni.
Possibili informazioni supplementari sugli interferenti endocrini
Per estere metilico dell’acido 2,5-diclorobenzoico, acido acetico, fosfuro di alluminio, etilene, solfato di ferro, fosfuro di magnesio, metamitron e sulcotrione, l’EFSA, in consultazione con gli Stati membri, può ancora chiedere informazioni supplementari ai richiedenti ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3 bis, del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, per valutare le proprietà di interferente endocrino. Le proroghe fissate per queste sostanze non includono l’eventuale tempo aggiuntivo necessario per presentare e valutare tali informazioni.
Esito successivo delle procedure di rinnovo
Se la Commissione adotta un regolamento di mancato rinnovo per una delle sostanze interessate, dovrebbe fissare la scadenza dell’approvazione alla data di entrata in vigore di tale regolamento oppure alla scadenza prevista prima del presente atto, se posteriore. In caso di rinnovo, dovrebbe fissare la data di applicazione più prossima possibile, tenendo conto delle circostanze.
Entrata in vigore e applicabilità
Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Pubblicato il 26 ottobre 2026, entra in vigore il 29 ottobre 2026. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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