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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08283/2026 del 02/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per l'anno d'imposta 2013 nei confronti di una società, in relazione a IRES, IRAP e IVA, perché l'Ufficio riteneva utilizzate fatture relative a operazioni oggettivamente inesistenti emesse da società cartiere. In primo grado il ricorso della contribuente era stato accolto; in appello l'Agenzia aveva ottenuto un accoglimento solo parziale, con conferma della qualifica di operazioni oggettivamente inesistenti e con rideterminazione del reddito in termini induttivi. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) violazione delle norme sulla sospensione dei termini processuali per l'emergenza Covid e della sospensione feriale, oltre a vizi di motivazione, per avere la CTR ritenuto tempestivo l'appello dell'Ufficio; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente sulla qualificazione delle fatture; 3) violazione delle regole sull'onere della prova e sui presupposti della prova indiziaria in materia di operazioni inesistenti, nonché delle norme IVA e reddituali, per avere la CTR valorizzato gli indizi dell'Ufficio e ritenuto insufficiente la prova contraria della contribuente; 4) omesso esame di fatti decisivi e ulteriori violazioni di legge per la medesima questione probatoria; 5) nullità della sentenza e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, perché la CTR aveva demandato all'Amministrazione la rideterminazione del quantum con criteri induttivi e parametri generici, ritenendo necessario un ricalcolo del reddito per evitare una pretesa incompatibile con l'art. 53 Cost.

La decisione

La Corte ha rigettato i primi quattro motivi: ha ritenuto corretta la decisione della CTR sulla tempestività dell'appello dell'Agenzia, perché la sospensione dei termini per l'emergenza Covid si cumula con quella feriale; ha escluso la nullità per motivazione apparente, rilevando che la CTR aveva comunque esposto una ratio decidendi chiara; ha confermato che, in tema di operazioni oggettivamente inesistenti, l'Ufficio può assolvere l'onere probatorio anche per presunzioni mentre grava sul contribuente la prova contraria, e che nel caso concreto la CTR aveva legittimamente ritenuto generici gli elementi offerti dalla società. È stato invece accolto il quinto motivo: la Corte ha censurato la statuizione della CTR che aveva demandato all'Agenzia una nuova rideterminazione del reddito con un metodo induttivo fondato su parametri generici e non previamente devoluti in modo corretto al giudice, ritenendo che tale impostazione violasse il principio dispositivo e il perimetro del devolutum. La sentenza è stata quindi cassata limitatamente a tale profilo e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 83 d.l. 17 marzo 2020, n. 18 conv. in L. 24 aprile 2020, n. 27

    La sospensione emergenziale dei termini processuali è cumulabile con la sospensione feriale ai fini del termine lungo di impugnazione.

  • art. 37, comma 1, d.l. 8 aprile 2020, n. 23

    Richiamato insieme alla disciplina emergenziale sulla sospensione dei termini processuali.

  • art. 327 c.p.c.

    Norma sul termine lungo di impugnazione, computato tenendo conto della sospensione emergenziale e di quella feriale.

  • art. 132 c.p.c.

    Invocato per dedurre la nullità della sentenza per motivazione apparente.

  • art. 156 c.p.c.

    Richiamato quale norma sulla nullità degli atti processuali, in relazione al vizio motivazionale denunciato.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Norma sulla motivazione della sentenza richiamata ai fini della censura di motivazione apparente.

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato per il contenuto minimo della motivazione delle sentenze tributarie.

  • art. 2697 c.c.

    Norma sul riparto dell'onere della prova, applicata nel senso che l'Ufficio prova l'inesistenza oggettiva e il contribuente la prova contraria.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato quale base delle presunzioni semplici utilizzabili dall'Amministrazione finanziaria.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato per la valutazione di gravità, precisione e concordanza degli indizi.

  • art. 19 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Richiamato in tema di detraibilità IVA, esclusa in presenza di operazioni oggettivamente inesistenti.

  • art. 21 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Richiamato tra le norme IVA pertinenti alla fatturazione e alla detrazione contestata.

  • art. 54 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Richiamato in materia di accertamento IVA.

  • art. 14, comma 4-bis, L. 24 dicembre 1993, n. 537

    Richiamato per il regime dei costi relativi ad attività o beni utilizzati per operazioni penalmente rilevanti o inesistenti, con esclusione nel caso accertato.

  • art. 109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    Richiamato in tema di deducibilità dei costi ai fini delle imposte sui redditi.

  • artt. 40, 41 e 41-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Richiamati in tema di accertamento delle imposte sui redditi e dei metodi di rettifica.

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    Richiamato per il controllo sulla motivazione del provvedimento giurisdizionale.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato con riferimento alla valutazione delle prove e al principio dispositivo.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per la corrispondenza tra chiesto e pronunciato, violata secondo il quinto motivo accolto.

  • art. 35, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato in relazione alla decisione tributaria che non può demandare indebitamente all'Ufficio la determinazione della pretesa.

  • art. 53 Cost.

    Richiamato dalla CTR quale parametro di capacità contributiva, ma la Cassazione ha ritenuto inconferente il richiamo rispetto alla statuizione impugnata.

Massime di principio

  • Nel computo del termine lungo di impugnazione, la sospensione dei termini processuali prevista per l'emergenza Covid si cumula con la sospensione feriale, perché i due regimi non sono funzionalmente né cronologicamente sovrapponibili.
  • In materia di operazioni oggettivamente inesistenti, l'Amministrazione finanziaria deve provare l'assenza dell'operazione anche mediante elementi indiziari gravi, precisi e concordanti; una volta raggiunta tale prova, la detrazione IVA e la deduzione dei costi restano precluse.
  • Quando l'Ufficio contesta fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, il contribuente non assolve l'onere probatorio con la sola esibizione delle fatture, con la regolarità formale della contabilità o con la tracciabilità dei pagamenti, occorrendo la prova dell'effettiva esistenza delle operazioni o, quantomeno, della loro inesistenza solo soggettiva.
  • La motivazione è apparente solo quando, pur esistente graficamente, non rende percepibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; una motivazione sintetica ma intellegibile e coerente con la decisione supera il minimo costituzionale.
  • Nel giudizio tributario il giudice non può demandare all'Amministrazione una nuova quantificazione della pretesa sulla base di criteri generici e non devoluti, perché la rideterminazione del quantum deve restare entro il perimetro del devolutum e nel rispetto del principio dispositivo.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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