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Sentenza

Sentenza del 02/03/2016 n. 4146 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava una cartella di pagamento emessa a seguito del controllo automatizzato della dichiarazione Modello Unico 1999. C. s.r.l. aveva impugnato la cartella sostenendo, tra l'altro, la carenza di motivazione e l'avvenuto perfezionamento della definizione agevolata prevista dalla Legge n. 289 del 2002, art. 9-bis. La società aveva però versato soltanto la prima rata. L'Agenzia delle Entrate ha sostenuto che il condono si perfezionasse esclusivamente con il pagamento integrale e tempestivo di tutte le somme dovute, secondo le scadenze previste dalla legge.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo errata la decisione della Commissione Tributaria Regionale, secondo cui il pagamento della prima rata sarebbe stato sufficiente a perfezionare il condono, consentendo poi il recupero delle rate successive non pagate. La Corte ha stabilito che, per la definizione agevolata prevista dall'art. 9-bis della Legge n. 289 del 2002, sono necessari l'integrale e tempestivo pagamento di tutti gli importi dovuti. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa è stata rinviata ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9-bis

    La definizione agevolata dei debiti risultanti dalle dichiarazioni si perfeziona solo mediante il pagamento integrale e tempestivo di tutte le somme dovute, nei termini previsti dalla norma. Il semplice versamento della prima rata non è sufficiente.

  • Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Consente di ricorrere per cassazione denunciando la violazione o falsa applicazione di norme di diritto; tale vizio è stato dedotto dall'Agenzia delle Entrate.

  • Legge 30 dicembre 1991, n. 413, art. 62-bis

    La Corte ha escluso l'applicazione, alla definizione prevista dall'art. 9-bis della Legge n. 289 del 2002, dei principi elaborati per una diversa forma di condono disciplinata da questa norma.

Massime di principio

  • Le norme sui condoni fiscali sono eccezionali e devono essere interpretate restrittivamente: non è possibile estendere automaticamente a una forma di definizione agevolata le regole previste per altre forme di condono.
  • Quando la legge subordina il perfezionamento della definizione agevolata al pagamento di più rate, occorre verificare se richieda il pagamento integrale e tempestivo: in tal caso, il mancato pagamento anche di una sola rata può impedire il perfezionamento del condono.
  • Il pagamento della prima rata non produce necessariamente l'effetto di definire la posizione fiscale; tale effetto sussiste solo se è espressamente previsto dalla disciplina applicabile.
  • In caso di mancato perfezionamento del condono, l'Amministrazione finanziaria può procedere al recupero delle somme originariamente dovute, applicando le conseguenze previste dalla legge.
  • Non si possono applicare per analogia interpretazioni favorevoli elaborate per altri condoni, anche se disciplinati dalla stessa legge, quando la normativa prevede meccanismi e presupposti differenti.

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