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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-601/23

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 19 dicembre 2024. — Credit Suisse Securities (Europe) Ltd contro Diputación Foral de Bizkaia. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. — Rinvio pregiudiziale – Articolo 63 TFUE – Libera circolazione dei capitali – Fiscalità – Tassazione dei dividendi – Ritenuta alla fonte – Rimborso della ritenuta alla fonte concesso ai beneficiari di dividendi residenti aventi un risultato negativo alla chiusura dell’esercizio fiscale di percezione dei dividendi – Mancanza di rimborso della ritenuta alla fonte ai beneficiari di dividendi non residenti – Differenza di trattamento – Restrizione – Comparabilità – Giustificazione. — Causa C-601/23

Giurisprudenza europea62023CJ0601

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato incompatibile con la libera circolazione dei capitali una disciplina fiscale della Biscaglia che riserva ai soli residenti, in perdita, il rimborso della ritenuta sui dividendi. Pur applicando formalmente la stessa aliquota ai residenti e ai non residenti, il sistema produce un vantaggio di tesoreria o un'esenzione per i primi e un prelievo definitivo per i secondi. Le giustificazioni invocate dalle autorità fiscali e dai governi intervenuti sono state tutte respinte.

Libera circolazione dei capitali e ritenuta alla fonte sui dividendi: incompatibilità con l'articolo 63 TFUE del mancato rimborso ai non residenti in perdita quando il rimborso è riconosciuto ai residenti in analoga situazione.

La questione giuridica

Se l'articolo 63 TFUE osti a una normativa fiscale di uno Stato membro che prevede, per i dividendi distribuiti da una società stabilita in un territorio fiscalmente autonomo, una ritenuta alla fonte applicata tanto ai residenti quanto ai non residenti, ma che per i residenti funge da acconto rimborsabile in caso di perdita d'esercizio, mentre per i non residenti non prevede alcun rimborso, nemmeno quando essi non riescano a neutralizzare la differenza di trattamento tramite una convenzione contro le doppie imposizioni.

Principio di diritto

L'articolo 63 TFUE osta a una normativa fiscale nazionale che assoggetta i dividendi percepiti da società non residenti a una ritenuta alla fonte definitiva, senza possibilità di rimborso in caso di esercizio in perdita, quando gli stessi dividendi, se percepiti da una società residente assoggettata all'imposta sulle società nel medesimo territorio, sono trattati come acconto e integralmente rimborsati se l'esercizio si chiude in perdita. Una siffatta differenza di trattamento riguarda situazioni oggettivamente comparabili, costituisce una restrizione alla libera circolazione dei capitali e non è giustificata né dall'efficacia della riscossione dell'imposta, né dalla ripartizione del potere impositivo, né dalla prevenzione del duplice uso delle perdite, né dalla coerenza del sistema fiscale.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 63 TFUE
  • Articolo 65 TFUE
  • Convenzione tra il Regno di Spagna e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord contro la doppia imposizione e per la prevenzione dell'evasione fiscale in materia di imposte sui redditi e sul patrimonio, in particolare articoli 10 e 22
  • Norma Foral del Impuesto sobre Sociedades 11/2013, articoli 68 e 130
  • Norma Foral del Impuesto sobre la Renta de no Residentes 12/2013, articoli 1, 13, 25 e 31

Ritenuta alla fonte sui dividendi e rimborso ai soli residenti in perdita

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco in materia di articolo 63 TFUE e tassazione dei dividendi. Il giudice spagnolo chiedeva, in sostanza, se fosse compatibile con la libera circolazione dei capitali una normativa forale della Biscaglia che, pur applicando ai residenti e ai non residenti la medesima ritenuta alla fonte sui dividendi, riconosce ai soli residenti un rimborso integrale della ritenuta quando chiudono l'esercizio fiscale in perdita.

Fatti e procedimento principale

La Credit Suisse Securities (Europe) Ltd, società residente nel Regno Unito e priva di stabile organizzazione in Spagna, aveva percepito nel 2017 dividendi distribuiti da una società residente in Biscaglia. Su tali dividendi era stata applicata una ritenuta alla fonte ai sensi della normativa forale spagnola, poi ridotta al 10% in base alla convenzione ispano-britannica contro le doppie imposizioni.

La società ha chiesto il rimborso della ritenuta, sostenendo che nel proprio Stato di residenza aveva registrato perdite fiscali e che, perciò, non poteva neutralizzare la ritenuta mediante imputazione a debito d'imposta. L'amministrazione tributaria forale ha respinto l'istanza, e il diniego è stato confermato in sede amministrativo-tributaria; la controversia è quindi giunta al giudice del rinvio.

Normativa rilevante

Sul piano del diritto dell'Unione, la Corte richiama:

  • articolo 63, paragrafo 1, TFUE, che vieta le restrizioni ai movimenti di capitali;
  • articolo 65 TFUE, relativo alle deroghe fondate sulla diversa situazione dei contribuenti in ragione della residenza o del luogo di investimento del capitale.

Sul piano interno, vengono in rilievo:

  • la Norma Foral 11/2013, in particolare gli articoli 68 e 130;
  • la Norma Foral 12/2013, in particolare gli articoli 1, 13, 25 e 31;
  • la convenzione ispano-britannica, in particolare gli articoli 10 e 22.

Questione pregiudiziale

Il giudice nazionale chiedeva se l'articolo 63 TFUE osti a una disciplina per cui:

  • i dividendi corrisposti da una società di Biscaglia sono sempre soggetti a ritenuta alla fonte;
  • per i residenti tale ritenuta costituisce un mero acconto sull'imposta sulle società ed è rimborsata integralmente se l'esercizio si chiude in perdita;
  • per i non residenti non è previsto alcun rimborso, anche quando non sia possibile compensare la ritenuta nello Stato di residenza attraverso la convenzione contro le doppie imposizioni.

Ricevibilità

La Corte respinge il dubbio di ricevibilità sollevato dal governo tedesco. Ricorda che la domanda pregiudiziale gode di una presunzione di rilevanza e che, nel caso concreto, non emergeva in modo manifesto l'assenza di rapporto tra la questione sollevata e la controversia principale. La Corte prende atto che, secondo la decisione di rinvio, la società aveva effettivamente registrato perdite fiscali nel Regno Unito.

Esistenza di una restrizione alla libera circolazione dei capitali

La Corte rileva che la normativa nazionale crea due regimi diversi per i dividendi distribuiti da società stabilite in Biscaglia:

  • per le società non residenti, la ritenuta è definitiva e viene applicata a prescindere dal risultato d'esercizio;
  • per le società residenti, la ritenuta è solo un acconto e, in caso di perdita, è rimborsata.

Questo trattamento sfavorevole per i non residenti è idoneo a dissuadere gli investimenti transfrontalieri e costituisce una restrizione vietata dall'articolo 63 TFUE. La Corte precisa che la comparazione va effettuata con riferimento a ciascun esercizio fiscale e che il fatto che la ritenuta ai non residenti sia più bassa per effetto della convenzione non elimina la disparità, poiché il vantaggio riconosciuto ai residenti in perdita continua a mancare per i non residenti.

Comparabilità delle situazioni

La Corte ritiene che le società residenti e non residenti si trovino in situazioni oggettivamente comparabili, poiché lo Stato membro della fonte ha scelto di tassare i dividendi distribuiti da una società residente anche quando sono percepiti da non residenti. In tale contesto, non si può escludere la comparabilità solo invocando il principio di territorialità o precedenti giurisprudenziali diversi, già esaminati nella sentenza Sofina e a..

Giustificazioni respinte

La Corte esamina e respinge tre giustificazioni principali.

1. Efficace riscossione dell'imposta

La ritenuta alla fonte è certamente uno strumento legittimo per assicurare la riscossione dell'imposta sui redditi di soggetti non residenti. Tuttavia, estendere ai non residenti in perdita il rimborso della ritenuta non comprometterebbe l'obiettivo della riscossione: il beneficio si applicherebbe solo ai soggetti che dimostrino di aver chiuso l'esercizio in perdita, e i meccanismi di cooperazione amministrativa tra Stati membri consentirebbero di verificare i requisiti per il rimborso.

2. Ripartizione equilibrata del potere impositivo e prevenzione del duplice uso delle perdite

La Corte ricorda che tale obiettivo può giustificare restrizioni solo in presenza di un effettivo rischio di alterazione della ripartizione del potere impositivo. Ma qui lo Stato della fonte ha già scelto di trattare i dividendi dei residenti in modo da consentire il rimborso in caso di perdita; non può quindi invocare la ripartizione del potere impositivo per imporre ai non residenti un prelievo definitivo in una situazione equivalente. Inoltre, un eventuale differimento dell'imposizione per i non residenti non priverebbe la Biscaglia del potere di tassare il reddito prodotto sul suo territorio quando la società tornasse in utile.

3. Coerenza del sistema fiscale

La coerenza fiscale richiede un nesso diretto tra il vantaggio fiscale e una corrispondente imposizione compensativa. Nel caso di specie, la Corte osserva che il rimborso ai residenti in perdita non è compensato da un prelievo determinato; anche l'eventuale inclusione parziale dei dividendi nella base imponibile non elimina il vantaggio di tesoreria o l'eventuale esenzione definitiva. Manca dunque il nesso diretto necessario per giustificare la disparità.

Decisione

La Corte conclude che l'articolo 63 TFUE osta a una normativa come quella controversa, che prevede il rimborso della ritenuta alla fonte sui dividendi solo per i residenti in perdita e non per i non residenti in analoga situazione. Il dispositivo conferma integralmente questa soluzione, rimettendo al giudice nazionale la liquidazione delle spese nel procedimento principale.

Principio di diritto

Una normativa fiscale nazionale che, a parità di aliquota e di base imponibile, riserva ai soli residenti il rimborso della ritenuta alla fonte sui dividendi in caso di perdita d'esercizio, mentre esclude tale rimborso per i non residenti, costituisce una restrizione alla libera circolazione dei capitali incompatibile con l'articolo 63 TFUE e non può essere giustificata dalle esigenze di riscossione dell'imposta, di ripartizione del potere impositivo, di prevenzione del duplice uso delle perdite o di coerenza del sistema fiscale.

Come è indicizzato

Materielibera circolazione dei capitalifiscalità direttatassazione dei dividendiritenuta alla fontenon discriminazione fiscale

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