Cassazione Penale, Sentenza n. 15407/2026 del 28/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Correale era stato condannato per i reati previsti dagli artt. 216, primo comma, n.1 e n.2, e 223 della legge fallimentare: aver cagionato il fallimento della Vincar S.r.l. mediante operazioni dolose in qualità di amministratore di fatto e aver sottratto/tenuto i libri e le scritture contabili per procurarsi un ingiusto profitto o arrecare pregiudizio ai creditori, impedendo la ricostruzione del patrimonio. Il ricorso per cassazione contestava unicamente la motivazione con cui la Corte territoriale aveva subordinato la concessione della sospensione condizionale della pena al pagamento di una provvisionale di euro 15.000: la Corte aveva ritenuto, sulla base del valore dei beni mobili e di un presunto proseguimento dell'attività d'impresa, che l'imputato fosse in grado di pagare, mentre il certificato ISEE prodotto risultava indicare redditi familiari pari a zero e una situazione patrimoniale netta molto modesta; si deduceva dunque vizio di motivazione e violazione della regola di valutare le reali condizioni economiche del condannato.
La decisione
Il giudice di legittimità ha ritenuto il motivo fondato. Richiamando l'orientamento di legittimità secondo cui il giudice che subordina la sospensione condizionale al pagamento deve valutare e motivare, almeno sommariamente, sulle reali condizioni economiche del condannato, la Corte ha considerato insufficiente la motivazione della Corte d'appello (che aveva fatto ricorso a mere deduzioni sulla prosecuzione dell'attività d'impresa e al valore dei beni mobili senza indicare dati concreti sulla liquidità o capacità di adempiere entro i termini). Per tale ragione la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente alla parte che subordinava la sospensione condizionale al pagamento della provvisionale, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli per nuovo esame su quel punto. Le restanti statuizioni penali (accertamento della responsabilità e delle condanne) sono rimaste implicitamente confermate e non annullate.
Norme richiamate
legge fallimentare - art. 216, primo comma, n. 1 e n. 2
artt. 216, primo comma, n. 1 e 2
Criminalizzazione delle operazioni dolose che cagionano il fallimento; la Corte ha confermato che Correale ha posto in essere operazioni idonee a cagionare il fallimento in qualità di amministratore di fatto
legge fallimentare - art. 223
Sanziona la sottrazione e la gestione dei libri e delle scritture contabili al fine di procurare un ingiusto profitto o arrecare pregiudizio ai creditori; la condotta è stata ritenuta integrata nella fattispecie
Giurisprudenza di legittimità (principio sulla sospensione condizionale subordinata al pagamento)
Sez.6, n.33680 del 23/09/2025; Sez.2, n.20317 del 18/04/2024; Sez.4, n.1436 del 12/12/2023; altre pronunce indicate
Il giudice che subordina la sospensione condizionale al pagamento di somme deve valutare le reali condizioni economiche del condannato e motivare, anche sommariamente, sulla capacità dello stesso di adempiere entro il termine fissato
Massime di principio
- Quando la sospensione condizionale della pena è subordinata al pagamento di una provvisionale o di somme a titolo risarcitorio, il giudice deve valutare e motivare sulle concrete condizioni economiche del condannato (redditi, patrimonio, liquidità) per verificare la fattibilità del pagamento entro i termini.
- Non è sufficiente una deduzione generica derivante dal valore di beni o dalla mera circostanza di un'attività imprenditoriale: il giudice deve indicare elementi concreti o almeno plausibili indicatori di capacità di spesa (es. redditi dichiarati, flussi di ricavo, disponibilità liquide).
- La produzione di certificazioni ISEE o documentazione economico-patrimoniale da parte dell'imputato deve essere presa in considerazione e, se rilevante, valutata; l'omessa considerazione o l'erronea interpretazione può comportare annullamento parziale e rinvio.
- Se il giudice ritiene di poter inferire la capacità di pagamento da attività svolte dopo il fatto, deve indicare dati temporali e probatori che giustifichino la stima (periodo di redditi, natura e continuità dell'attività, redditività), altrimenti la motivazione è carente.
- In caso di contestazione della condizione sospensiva il rimedio pratico è la rimessione della questione a nuovo esame del giudice del merito per una motivazione integrale e documentata sulla capacità di adempiere.
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