Circolare numero 123 del 13-6-2001
Chiarimenti sulla compilazione del modello 770/2001quadro SA: integrazioni alle istruzioni contenute nel Provvedimento del 31.01.2001. Modulistica: SA/INT.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce chiarimenti operativi sulla compilazione del modello 770/2001, con particolare attenzione al quadro SA e ai dati di interesse INPS/INPDAI, al quadro SS riassuntivo e ai termini e modalità di presentazione esclusivamente telematica. Vengono inoltre aggiornate le istruzioni su codici, retribuzioni particolari, contribuzioni figurative, maternità, part-time, contratti di riallineamento, personale ferroviario, credito cooperativo, operai edili e operazioni societarie straordinarie.
Modello 770/2001: istruzioni per quadro SA, quadro SS, termini di presentazione e casi particolari INPS
Modello 770/2001: istruzioni INPS per il quadro SA e quadro SS
La circolare fornisce chiarimenti operativi sul modello 770/2001, approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 31 gennaio 2001, con particolare riguardo ai dati previdenziali e assistenziali di interesse dell’INPS contenuti nel quadro SA e ai riepiloghi del quadro SS. Vengono inoltre aggiornate le modalità di presentazione, esclusivamente telematica, e le istruzioni per casistiche particolari relative a rapporti di lavoro, contribuzioni figurative e operazioni societarie.
Ambito e struttura dei quadri interessati
Il quadro SA del modello 770/2001 è suddiviso in cinque riquadri e raccoglie i dati identificativi e di qualifica, i dati fiscali, i dati previdenziali e assistenziali INPS e INPDAI, i dati previdenziali e assistenziali INPDAP e i dati assicurativi INAIL. Per l’INPS, le informazioni rilevanti riguardano in particolare il primo e il terzo riquadro. La circolare segnala che, rispetto all’anno precedente, la Sezione 3 presenta una modifica nel tracciato in materia di maternità, per effetto delle disposizioni introdotte dalla legge n. 53/2000.
Nel quadro SS devono essere indicati i dati riassuntivi dei diversi quadri della dichiarazione. Per i dati INPS, il punto 34 riporta il totale dei numeri d’ordine utilizzati per i dati previdenziali e assistenziali INPS, mentre il punto 35 riporta il totale delle retribuzioni esposte ai fini previdenziali e assistenziali nei punti specificamente indicati.
Termini e modalità di presentazione della dichiarazione
Dal 2001 il modello 770/2001 deve essere presentato esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato. Non è più possibile presentarlo alle banche convenzionate o agli uffici postali, neppure da parte di soggetti temporaneamente all’estero mediante raccomandata o mezzo equivalente.
Per i soggetti che presentano il modello 770/2001 in relazione a un numero di soggetti non superiore a venti, la collocazione nella dichiarazione unificata annuale è da quest’anno facoltativa e non più obbligatoria; in ogni caso, la dichiarazione unificata contenente il modello 770 deve essere presentata solo telematicamente. Per i soggetti tenuti alla dichiarazione in relazione a più di venti percettori, la presentazione telematica è obbligatoria in forma autonoma.
I termini indicati sono:
- presentazione in forma autonoma entro il 30 giugno 2001, differito al 2 luglio 2001 poiché il 30 giugno cade di sabato;
- presentazione in forma unificata entro il 31 ottobre 2001.
Compilazione del riquadro "Dati identificativi"
Nei punti da 9 a 13 devono essere indicati i dati del percipiente e/o assicurato, utilizzando i codici previsti nelle cinque sezioni della tabella SD - Qualifica. Per il punto 10, relativo al tempo pieno/tempo parziale, sono stati introdotti i nuovi codici L, N e R, con il seguente significato:
- L: tempo parziale con orario tra 20 e 24 ore settimanali;
- N: tempo parziale con orario superiore a 24 e fino a 28 ore settimanali;
- R: tempo parziale con orario superiore a 28 e fino a 32 ore settimanali.
Tali codici devono essere indicati esclusivamente dai datori di lavoro che hanno stipulato contratti di lavoro a tempo indeterminato e parziale successivamente al 30 giugno 2000 e sino al 31 dicembre 2000, e che beneficiano delle agevolazioni contributive previste dall’art. 1 del decreto interministeriale 12 aprile 2000, cioè della riduzione dell’aliquota contributiva per un triennio.
Riquadro "Dati previdenziali e assistenziali INPS e INPDAI": Sezione 1
Nella Sezione 1 del riquadro previdenziale il punto 84 "ENTE" deve riportare il codice Ente "01", necessario per l’attribuzione dei dati all’INPS. Nel campo "Assicurazioni coperte" viene soppressa la casella TBC, poiché il contributo TBC è stato definitivamente eliminato dall’1 gennaio 2000 in forza dell’art. 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
La circolare aggiorna anche le indicazioni su codice contratto e tipo contratto:
- al punto 97 "Codice contratto", per i lavoratori iscritti al Fondo di previdenza per il personale delle Ferrovie dello Stato deve essere utilizzato il codice 268, di nuova istituzione;
- al punto 98 "Tipo Contratto" viene inserito il nuovo codice "G", anticipato dalla circolare n. 94 del 16 maggio 2000;
- al punto 101 "Tipo Rapporto" sono previsti specifici codici per rapporti con agevolazioni contributive o casistiche particolari.
Per la dichiarazione relativa all’anno 2000 sono istituiti i seguenti nuovi codici "Tipo rapporto":
- 20: lavoratori assunti dal 1° gennaio 2000 iscritti all’assicurazione generale obbligatoria (F.P.L.D.) per effetto dell’art. 41, comma 1, della legge n. 488/1999, che ha soppresso i Fondi Elettrici e Telefonici;
- 95 e 96: codici già anticipati dalla circolare n. 94 del 16 maggio 2000;
- 82: lavoratori a tempo determinato assunti in sostituzione di personale in astensione dal lavoro ai sensi dell’art. 10 della legge n. 53/2000, per i quali compete la riduzione del 50 per cento.
È inoltre soppresso il codice tipo rapporto "55".
Sezione 2 - Retribuzioni particolari
Per il personale iscritto al Fondo speciale per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato, istituito presso l’INPS dall’art. 43, comma 1, della legge n. 488/1999 a seguito della soppressione del precedente Fondo Pensioni del personale delle Ferrovie dello Stato dal 1° aprile 2000, vengono fornite istruzioni specifiche per la compilazione del quadro SA. Al Fondo affluisce il personale già iscritto al 31 marzo 2000, il personale assunto dal 1° aprile 2000 e l’ex personale trasferito presso altri enti o società che abbia esercitato l’opzione per il mantenimento del regime pensionistico.
Per i punti 108, 117, 126 e 135 sono istituiti i seguenti codici di retribuzioni particolari:
- FS: Fondo Ferrovieri, retribuzione ex lege n. 177/1976 con maggiorazione del 18 per cento;
- FT: Fondo Ferrovieri, retribuzione ex lege n. 177/1976 con maggiorazione del 18 per cento e maggiorazione del periodo di 1/10;
- FV: Fondo Ferrovieri, retribuzione ex lege n. 177/1976 con maggiorazione del 18 per cento e maggiorazione del periodo di 1/12;
- F1: tredicesima mensilità;
- F2: competenze accessorie;
- F3: indennità integrativa speciale.
I codici FT e FV devono essere utilizzati solo per i lavoratori che, nel corso dell’anno, hanno svolto mansioni dei profili professionali ferroviari con diritto all’aumento di valutazione del periodo di servizio di 1/10 o 1/12. Per il personale transitato ad altri enti deve essere usato soltanto il codice FS.
Per i contratti da riallineamento, la circolare richiama la disciplina dell’art. 5, comma 4, della legge n. 608/1996 e istituisce il codice tipo "G" con il significato di "retribuzione da riallineamento" da indicare al punto 108 "Tipo" della Sezione 2. Tale retribuzione va riportata solo per l’anno di riferimento della denuncia; nei punti 109 e 110 devono essere indicati inizio e fine del periodo nel quale la retribuzione denunciata è inferiore ai minimali giornalieri pro-tempore, mentre nel punto 111 va indicato l’importo e nel punto 113 il numero di giornate interessate.
Per il personale del Credito Cooperativo e del Credito, in relazione ai Fondi di solidarietà istituiti presso l’INPS dai decreti interministeriali del 28 aprile 2000 n. 157 e n. 158, sono previsti i codici:
- CF: lavoratori per i quali viene versata la contribuzione figurativa correlata all’assegno straordinario per il sostegno del reddito, ai sensi del D.M. 28 aprile 2000, n. 157;
- CR: lavoratori per i quali viene versata la contribuzione figurativa correlata all’assegno straordinario per il sostegno del reddito, ai sensi del D.M. 28 aprile 2000, n. 158.
Per il personale degli enti disciolti, a seguito della soppressione, dal 1° ottobre 1999, della gestione a esaurimento degli Enti disciolti, sono soppressi i codici relativi alla retribuzione già soggetta ai rispettivi Fondi.
Sezione 3 - Accredito di contribuzioni figurative e retribuzioni ridotte
La Sezione 3, dai punti 144 a 157, è destinata all’indicazione degli elementi utili per l’accredito delle settimane e delle retribuzioni riconoscibili figurativamente ai fini del diritto e della misura della pensione, in relazione a malattia, infortunio, malattia ex lege n. 88/1987, maternità e integrazione salariale.
La circolare chiarisce la distinzione introdotta dalla legge n. 53/2000 tra i dati relativi alla maternità che danno luogo all’accredito figurativo sulla base della retribuzione effettiva e quelli che danno luogo all’accredito sulla base di un valore retributivo convenzionale. In particolare:
- la casella "Maternità L. 1204/71" riguarda i casi accreditati sulla base della retribuzione effettiva ai sensi dell’art. 8 della legge n. 155/1981;
- la casella "Maternità L. 53/2000" riguarda i casi accreditati sulla base di un valore retributivo convenzionale pari al 200 per cento del valore massimo dell’assegno sociale, secondo l’art. 3, comma 4, della legge n. 53/2000.
Per il punto 144 "Tot. annuo sett. a retr. ridotta" devono essere indicate le settimane di calendario, da domenica a sabato, caratterizzate da retribuzione ridotta, anche per un solo giorno, in relazione a una serie di eventi, tra cui malattia, infortunio, maternità, permessi per allattamento, permessi e prolungamenti previsti dalla legge n. 104/1992 e dalla legge n. 1204/1971. Il valore del punto 144 costituisce un "di cui" del punto 93 "Sett. Retr.".
Il punto 145 "Retribuzioni ridotte" indica l’ammontare complessivo annuo delle retribuzioni corrisposte nelle settimane di cui al punto 144.
Per la maternità, la circolare distingue ulteriormente:
- punti 149 e 150, casella "Maternità L. 1204/71": settimane che danno luogo all’accredito sulla base della retribuzione effettiva; il punto 149 indica le settimane intere di calendario senza alcuna retribuzione né copertura assicurativa, mentre il punto 150 indica le settimane con retribuzione ridotta e copertura assicurativa ridotta;
- punti 151 e 152, casella "Maternità L. 53/2000": settimane che danno luogo all’accredito figurativo su base convenzionale; il punto 151 indica le settimane intere senza alcuna retribuzione né copertura assicurativa, mentre il punto 152 indica le settimane con retribuzione ridotta e copertura assicurativa ridotta.
Per i permessi orari per allattamento e per i permessi orari di cui all’art. 33, comma 2, della legge n. 104/1992, la circolare precisa che nel punto 144 vanno indicate le settimane effettive interessate da retribuzione ridotta, mentre nel punto 152 deve essere riportato il risultato della trasformazione in settimane piene dei riposi orari. Per i lavoratori part-time, il calcolo della trasformazione delle ore di permesso in settimane piene avviene dividendo il totale delle ore di permesso usufruite nell’anno per il totale delle ore settimanali del normale contratto a tempo pieno e arrotondando il risultato per eccesso all’unità superiore.
Le innovazioni in materia di accredito figurativo introdotte dalla legge n. 53/2000 si applicano ai congedi fruiti dal 28 marzo 2000. L’accreditamento figurativo per malattia e maternità, regolarmente accertato dal datore di lavoro, compete indipendentemente dal fatto che gli eventi siano indennizzabili dall’INPS e che siano dovute le relative contribuzioni.
Operai dell’edilizia
Per gli operai dell’edilizia, la circolare richiama i criteri già stabiliti da precedenti atti di prassi. Il trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e riposi annui è assolto mediante una percentuale calcolata su alcuni elementi della retribuzione, dovuta anche durante l’assenza per malattia o infortunio; tale trattamento e il contributo versato alle Casse Edili rientrano nella retribuzione imponibile ai sensi dell’art. 12 della legge n. 153/1969.
Ai fini della Sezione 3 del quadro SA:
- le settimane con retribuzione ridotta per malattia e/o infortunio, anche se di durata inferiore a sette giorni, vanno esposte al punto 144;
- se l’evento dura almeno sette giorni, le settimane vanno esposte anche al punto 148 "Malattia e/o infortuni Sett.2";
- la percentuale della retribuzione e il contributo alle Casse Edili, se corrisposti, nonché eventuali altre retribuzioni, vanno esposti al punto 145;
- se non risultano corrisposti tali emolumenti né altre retribuzioni, le settimane vanno valorizzate al punto 147 "Malattia e/o infortuni Sett.1".
Operazioni societarie straordinarie e successioni
La circolare disciplina le ipotesi di operazioni societarie straordinarie e successioni che comportano l’estinzione del soggetto preesistente e la prosecuzione dell’attività da parte di un nuovo soggetto, come fusione, fusione per incorporazione, scissione totale, trasferimenti di aziende in ONLUS ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. n. 460/1997, scioglimento di società personale con prosecuzione dell’attività sotto la ditta individuale di uno dei soci, trasferimenti di competenze tra pubbliche amministrazioni e successione mortis causa. In tali casi il successore a titolo universale deve presentare la dichiarazione anche per i soggetti estinti, limitatamente al periodo in cui essi hanno operato.
Se l’operazione avviene nel corso del 2000 o nel 2001 prima della presentazione del modello 770/2001 o della dichiarazione unificata, il dichiarante deve compilare quadri distinti per rappresentare separatamente le situazioni proprie e quelle di ciascun soggetto estinto. Nei quadri riferiti ai soggetti estinti devono essere riportati, oltre al codice fiscale del dichiarante, anche quello del soggetto estinto e, per i dati previdenziali INPS, i dati relativi al periodo dal 1° gennaio 2000 alla data di cessazione dell’attività. Il punto 100 "data di cessazione" non va compilato se non vi è stata risoluzione del rapporto di lavoro; il punto 104 "Accantonamento TFR spettante" si indica solo se non è stato trasferito al soggetto dichiarante.
Se l’operazione non comporta estinzione del precedente soggetto, come nel caso di cessione di ramo d’azienda, affitto d’azienda o scissione parziale, ciascun datore di lavoro compila il modello per la propria competenza. Il soggetto che prosegue l’attività deve indicare nel punto 104 anche la quota di TFR eventualmente trasferita dal soggetto cedente.
Modulistica integrativa SA/INT
I modelli 01M-int, relativi alle denunce integrative individuali contenenti informazioni su periodi di integrazioni salariali, devono essere presentati all’Istituto entro il 31 ottobre dell’anno successivo a quello di competenza. La circolare segnala inoltre che è in corso di predisposizione un nuovo modello SA/INT coerente con il quadro SA del modello 770.
Punti principali
Oggetto e finalità della circolare
La circolare commenta il provvedimento di approvazione del modello 770/2001 e ne richiama le istruzioni, in particolare per i soggetti tenuti alla dichiarazione dei sostituti d'imposta. L'attenzione è concentrata sulle informazioni previdenziali, assistenziali e assicurative da indicare nei quadri SA e SS.
Quadro SA: struttura e dati di interesse INPS
Il quadro SA è articolato in cinque riquadri e contiene dati identificativi, fiscali, previdenziali INPS e INPDAI, previdenziali INPDAP e assicurativi INAIL. Per l'INPS rilevano soprattutto il primo e il terzo riquadro, con una modifica nel tracciato della Sezione 3 relativa alla maternità, adeguata alla legge n. 53/2000.
Quadro SS: dati riassuntivi
Nel quadro SS vanno riportati i riepiloghi dei dati contenuti nei diversi quadri della dichiarazione. Per l'INPS, il punto 34 indica il numero totale dei numeri d'ordine utilizzati per i dati previdenziali e assistenziali INPS, mentre il punto 35 riporta il totale delle retribuzioni esposte ai fini previdenziali e assistenziali nei punti indicati dalla circolare.
Presentazione telematica e termini
Dal 2001 il modello 770/2001 deve essere presentato esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato. Non è più ammessa la presentazione in banca o agli uffici postali, né l'invio per raccomandata dall'estero. La presentazione autonoma scade il 30 giugno 2001, differito al 2 luglio 2001, mentre quella unificata scade il 31 ottobre 2001; la dichiarazione unificata contenente il mod. 770 può essere presentata solo telematicamente.
Codici e dati del riquadro "Dati identificativi"
Nei punti 9-13 devono essere riportati i dati del percipiente/assicurato con i codici della tabella SD. Sono introdotti i nuovi codici L, N e R per il tempo parziale, riservati ai datori di lavoro che hanno stipulato contratti a tempo indeterminato e parziale tra il 30 giugno 2000 e il 31 dicembre 2000 e beneficiano della riduzione contributiva triennale prevista dal decreto interministeriale 12 aprile 2000.
Dati previdenziali INPS/INPDAI: codici e aggiornamenti
Nella Sezione 1 del riquadro previdenziale il codice ente da indicare è "01"; viene soppressa la casella TBC per effetto della soppressione del contributo dal 1° gennaio 2000. Sono aggiornati anche i codici contratto e tipo contratto, tra cui il nuovo codice 268 per il personale del Fondo di previdenza delle Ferrovie dello Stato, il nuovo codice G per il tipo contratto, il codice 20 per i lavoratori iscritti all'AGO dopo la soppressione dei Fondi Elettrici e Telefonici, i codici 95, 96 e 82, nonché la soppressione del codice 55.
Retribuzioni particolari: Ferrovie dello Stato, riallineamento e credito
La circolare disciplina la compilazione dei punti relativi a retribuzioni particolari. Per il personale del Fondo speciale Ferrovie dello Stato sono istituiti i codici FS, FT, FV, F1, F2 e F3; FT e FV valgono solo per specifiche mansioni con maggiorazione del periodo di servizio. Per i contratti da riallineamento è introdotto il codice G, da usare per la retribuzione inferiore ai minimali giornalieri nel periodo di riferimento. Per il personale del Credito cooperativo e del Credito sono previsti i codici CF e CR per la contribuzione figurativa correlata all'assegno straordinario.
Sezione 3: contribuzioni figurative, riduzioni e maternità
La Sezione 3 disciplina l'accredito figurativo per malattia, infortunio, maternità e integrazione salariale. I punti 144-157 sono dedicati alla quantificazione delle settimane e delle retribuzioni ridotte e alle due caselle di maternità: L. 1204/1971, con accredito sulla retribuzione effettiva, e L. 53/2000, con accredito su valore convenzionale pari al 200% dell'assegno sociale massimo. Le innovazioni della legge n. 53/2000 si applicano ai congedi fruiti dal 28 marzo 2000.
Operai dell'edilizia
Per gli operai edili si rinvia ai criteri già fissati in precedenti circolari. Le settimane con retribuzione ridotta per malattia o infortunio vanno indicate al punto 144; se l'evento dura almeno sette giorni, vanno anche al punto 148. Le percentuali di retribuzione e i contributi alle Casse Edili rientrano nella retribuzione imponibile da esporre al punto 145; in assenza di tali emolumenti, le settimane vanno valorizzate al punto 147.
Operazioni societarie straordinarie e successioni
In caso di operazioni che estinguono il soggetto preesistente, il successore a titolo universale presenta la dichiarazione anche per i soggetti estinti, con compilazione separata dei quadri per distinguere le diverse posizioni. Se l'operazione non estingue il precedente soggetto, ciascun datore compila il modello per la propria competenza; il soggetto subentrante indica nel punto 104 anche il TFR eventualmente trasferito.
Modelli SA-int
I modelli 01M-int, relativi alle integrazioni salariali, devono essere presentati all'Istituto entro il 31 ottobre dell'anno successivo a quello di competenza. La circolare segnala inoltre la predisposizione di un nuovo modello SA/INT coerente con il quadro SA del modello 770.
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