Sentenza del 12/04/2017 n. 9474 - Corte di Cassazione
IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - RICAVI Contestazione di maggiori ricavi derivanti dalla cessione di beni immobili - Determinazione del corrispettivo di questi sulla base del loro valore normale risultante dalle quotazioni dell'OMI - Sufficienza - Esclusione - Necessità della sussistenza di ulteriori elementi indiziari gravi, precisi e concordanti - Fondamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società contestava l'accertamento con cui l'Agenzia delle Entrate aveva recuperato a tassazione, ai fini IRES, IRAP e IVA per il 2005, maggiori ricavi ritenuti conseguiti dalla vendita di immobili. Sosteneva che l'accertamento fosse fondato essenzialmente sullo scostamento tra i prezzi dichiarati negli atti notarili e il valore normale desunto dalle quotazioni OMI, elemento che, dopo la legge n. 88 del 2009, non è autonomamente sufficiente a dimostrare l'esistenza di ricavi non dichiarati. La società lamentava inoltre la mancata allegazione all'avviso di alcuni documenti richiamati per relationem, in violazione dell'art. 7 dello Statuto del contribuente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che, dopo la modifica normativa del 2009, avente efficacia retroattiva, il mero scostamento tra prezzo dichiarato e valore OMI non costituisce una presunzione legale sufficiente: sono necessari ulteriori elementi indiziari gravi, precisi e concordanti. Tuttavia, nel caso concreto, la CTR aveva ritenuto presenti ulteriori elementi, tra cui la documentazione contabile, le fatture, gli atti notarili e, per alcuni immobili, mutui ipotecari di importo superiore al valore normale. La valutazione dell'idoneità di tali elementi è stata considerata un apprezzamento di merito, non adeguatamente censurato dalla società. È stata inoltre ritenuta ammissibile la motivazione per relationem, purché il contribuente conosca già i documenti richiamati o l'atto impositivo ne riproduca il contenuto essenziale. La società è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 10.000 euro oltre accessori.
Norme richiamate
Art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973
l'esistenza di attività non dichiarate può essere desunta "anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti"
Dopo la soppressione della presunzione legale di coincidenza tra corrispettivo dichiarato e valore normale, l'Amministrazione finanziaria deve fondare l'accertamento su un insieme di elementi presuntivi dotati dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
Art. 54, comma 3, d.P.R. n. 633/1972
Per l'IVA si applica il medesimo principio: le quotazioni OMI, da sole, non dimostrano necessariamente l'occultamento di maggiori corrispettivi.
Art. 24, commi 4, lett. f), e 5, legge n. 88/2009
La norma ha eliminato la presunzione legale relativa introdotta nel 2006 e ha ripristinato il sistema basato sulle presunzioni semplici, con efficacia retroattiva in quanto finalizzata all'adeguamento al diritto dell'Unione europea.
Art. 35, comma 3, d.l. n. 223/2006, convertito dalla legge n. 248/2006
La disposizione, successivamente abrogata, presumeva la corrispondenza del corrispettivo della cessione immobiliare al valore normale del bene; tale presunzione non è più applicabile.
Art. 7, legge n. 212/2000
L'obbligo di allegare all'avviso i documenti richiamati non riguarda quelli già conosciuti o conoscibili dal contribuente e non opera quando l'atto riproduce il contenuto essenziale dei documenti necessari a comprendere la pretesa.
Art. 42, d.P.R. n. 600/1973 e art. 56, d.P.R. n. 633/1972
La motivazione dell'atto impositivo può essere redatta per relationem, purché il rinvio consenta al contribuente di comprendere adeguatamente i presupposti di fatto e di diritto dell'accertamento.
Massime di principio
- Le quotazioni OMI sono un parametro di confronto, ma non provano da sole l'esistenza di maggiori ricavi o di un prezzo occulto: l'Amministrazione deve indicare ulteriori indizi gravi, precisi e concordanti.
- Gli ulteriori elementi possono consistere, ad esempio, in documentazione contabile, fatture, atti notarili, finanziamenti o mutui di importo incompatibile con il prezzo dichiarato e altri dati concreti relativi alla specifica operazione.
- La contestazione non deve limitarsi ad affermare che l'accertamento utilizza le quotazioni OMI, ma deve dimostrare perché gli elementi aggiuntivi siano insufficienti, incoerenti o non riferibili agli immobili oggetto di vendita.
- La motivazione per relationem è valida se il contribuente conosce già i documenti richiamati oppure se l'avviso ne espone il contenuto essenziale; non ogni mancata allegazione determina automaticamente l'illegittimità dell'atto.
- Il giudice valuta nel merito se gli elementi presuntivi siano complessivamente gravi, precisi e concordanti. In Cassazione tale valutazione è contestabile solo attraverso una specifica denuncia di vizi motivazionali o di violazione delle regole sulle presunzioni.
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