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Sentenza

Sentenza del 07/02/2019 n. 3598 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Dogane ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana, sostenendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 303 del D.P.R. n. 43/1973 (T.U.L.D.). La CTR aveva ritenuto che le difformità riguardanti l'origine della merce non rientrassero tra quelle sanzionabili, poiché la norma menzionava qualità, quantità e valore. La Corte di cassazione ha invece stabilito che la nozione di "qualità" della merce comprende anche la sua origine, soprattutto quando l'origine incide sull'applicazione di dazi o preferenze tariffarie. È stata inoltre ritenuta irrilevante la buona fede dell'importatore rispetto all'irregolarità del certificato di origine.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Dogane, cassato la sentenza della CTR della Toscana e rinviato la causa alla stessa Commissione, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia applicando il principio secondo cui l'art. 303 T.U.L.D. sanziona anche le difformità o falsità relative all'origine delle merci. Il giudice del rinvio dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Sono state dichiarate inammissibili, per difetto di specificità, le ulteriori eccezioni riproposte dalla società e rigettata l'eccezione di giudicato esterno.

Norme richiamate

  • Art. 303 del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (T.U.L.D.)

    La norma prevede sanzioni per le difformità della dichiarazione doganale relative agli elementi essenziali della merce.

    La Corte ha interpretato estensivamente il riferimento alla "qualità" della merce, includendovi anche l'origine. Pertanto, le dichiarazioni doganali difformi o false sull'origine possono comportare l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 303 T.U.L.D.

  • Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto.

    È stato il parametro processuale utilizzato dall'Agenzia delle Dogane per denunciare l'errata interpretazione dell'art. 303 T.U.L.D. da parte della CTR.

  • Art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Obbligo di specifica indicazione degli atti e documenti rilevanti per il ricorso.

    La Corte ha dichiarato inammissibile la riproposizione dei motivi della società perché non erano stati indicati con precisione i termini e le modalità con cui tali motivi erano stati dedotti nei precedenti gradi di giudizio.

  • Art. 56 del D.Lgs. n. 546/1992

    Regole sulla riproposizione in appello delle questioni ed eccezioni non accolte o assorbite.

    Le questioni non esaminate in primo grado devono essere specificamente riproposte in appello; in mancanza, possono considerarsi abbandonate o precluse.

  • Art. 1306 c.c.

    Disciplina degli effetti della sentenza nei confronti dei condebitori solidali.

    La società aveva invocato una sentenza favorevole pronunciata nei confronti di una coobbligata solidale, ma la Corte non ha applicato il relativo giudicato per ragioni processuali e temporali.

  • Art. 295 c.p.c.

    Sospensione necessaria del processo.

    La richiesta di sospensione è stata rigettata perché i procedimenti indicati come pregiudicanti erano già stati definiti nella medesima udienza.

  • Art. 372 c.p.c.

    Limiti alla produzione di nuovi documenti in cassazione.

    Il giudicato esterno prodotto in cassazione può essere considerato solo entro i limiti previsti dalla norma; in ogni caso, la sentenza invocata si era formata prima della conclusione dei gradi di merito.

Massime di principio

  • In materia doganale, l'origine della merce è un elemento essenziale della dichiarazione e può rientrare nella nozione di qualità ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 303 T.U.L.D.
  • La falsità o difformità del certificato di origine può comportare sanzioni anche quando l'importatore dimostri di aver agito in buona fede o di non essere stato consapevole dell'irregolarità.
  • L'importatore sopporta il rischio commerciale derivante da certificati o documenti irregolari forniti dai propri partner, salvo eventuali azioni contrattuali o risarcitorie nei loro confronti.
  • L'interpretazione estensiva di una norma sanzionatoria è possibile quando resta all'interno del significato plausibile delle espressioni utilizzate dalla legge; ciò non equivale a un'analogia vietata.
  • Le questioni non esaminate nei precedenti gradi devono essere riproposte in modo puntuale e documentato: indicazioni generiche nel controricorso non sono sufficienti per consentirne l'esame in cassazione.
  • Il rinvio della causa non equivale alla definitiva irrogazione della sanzione: il giudice del rinvio dovrà riesaminare il caso concreto, verificando l'accertamento della difformità e gli ulteriori presupposti della pretesa.

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