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Sentenza

Sentenza del 06/03/2020 n. 6425 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia impugnava la sentenza che aveva riconosciuto alla societa' A.I. Inc. il rimborso dell'IVA assolta in Italia per acquisti (es. autonoleggio) destinati a servizi erogati ai clienti; la questione giuridica consisteva nell'accertare se il regime speciale IVA per agenzie di viaggio (D.P.R. 633/1972, art. 74-ter), interpretato dall'art. 55 del D.L. 69/2013 sulla scorta dell'art. 310 della Direttiva 2006/112/CE, escluda il diritto al rimborso anche per agenzie stabilite fuori dall'UE che vendono pacchetti all'estero ma erogano servizi in Italia.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo fondato il principio interpretativo contenuto nell'art. 55 del D.L. 69/2013: il regime speciale 'base da base' previsto dall'art. 74-ter DPR 633/1972 esclude la detrazione o il rimborso dell'IVA addebitata all'agenzia per le cessioni e prestazioni rese a diretto vantaggio dei viaggiatori, e tale limitazione si applica anche alle agenzie stabilite fuori dall'Unione. Per cio' la sentenza impugnata e' stata cassata e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione per i successivi accertamenti, compresa la liquidazione delle spese; il giudice di rinvio dovra' anche esaminare, se rilevante, la questione del legittimo affidamento della societa'.

Norme richiamate

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 74-ter

    Prevede il regime speciale per le agenzie di viaggio (metodo 'base da base'): la base imponibile e' il margine e l'IVA imputata ai costi a diretto vantaggio del viaggiatore non e' detraibile nè rimborsabile; interpretato estensivamente anche alle agenzie stabilite fuori dall'UE.

  • D.L. 21 giugno 2013, n. 69, art. 55 (conv. L. 9 agosto 2013, n. 98)

    Alla luce di quanto previsto dall'art. 310 della direttiva 2006/112/CE ... art. 74-ter, comma 3, si interpreta nel senso che l'imposta ... effettuate da terzi nei confronti delle agenzie di viaggio stabilite fuori dell'Unione Europea a diretto vantaggio dei viaggiatori non e' rimborsabile.

    Norma interpretativa che chiarisce che il divieto di rimborso previsto dall'art. 74-ter si applica anche alle agenzie stabilite fuori dall'UE; finalizzata a garantire l'attribuzione del gettito e il trattamento paritario tra operatori.

  • Direttiva 2006/112/CE, art. 310 (ex art. 26 Direttiva 77/388/CEE)

    A livello comunitario stabilisce che l'IVA imputata all'agenzia per operazioni effettuate a diretto vantaggio del viaggiatore non e' detraibile nè rimborsabile in alcuno Stato membro; fondamento del regime speciale e della sua applicazione anche ai soggetti non stabiliti nell'UE.

  • Direttiva 86/560/CEE, art. 3, par. 2

    Limita la concessione di rimborsi agli operatori non residenti, vietando condizioni piu' favorevoli rispetto ai soggetti comunitari; usata per argomentare che riconoscere rimborsi piu' favorevoli ai non residenti sarebbe discriminatorio.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, artt. 19 e 38-ter

    Citati nel ricorso come norme generali rilevanti per la contestazione, ma il fulcro interpretativo e' posto sull'art. 74-ter e sull'intervento interpretativo del D.L. 69/2013.

Massime di principio

  • Il regime speciale IVA per agenzie di viaggio (art. 74-ter DPR 633/1972, metodo 'base da base') esclude la detrazione o il rimborso dell'IVA sui costi sostenuti per cessioni e prestazioni rese a diretto vantaggio dei viaggiatori, anche quando l'agenzia e' stabilita fuori dall'Unione Europea.
  • L'art. 55 del D.L. 69/2013 ha natura interpretativa e chiarisce l'applicabilita' del divieto di rimborso in conformita' all'art. 310 della Direttiva 2006/112/CE; pertanto, gli Stati possono applicare tale limitazione per assicurare l'attribuzione del gettito agli Stati in cui i servizi sono consumati.
  • Il principio di neutralita' dell'IVA non viene violato dall'esclusione del rimborso nel regime speciale, poiche' la limitazione e' funzionale alla corretta ripartizione del gettito e al funzionamento del meccanismo 'base da base'.
  • Non e' consentito riconoscere un trattamento di rimborso piu' favorevole ai soggetti non residenti rispetto agli operatori residenti nell'UE; cio' sarebbe contrario al principio di parita' di trattamento e alle regole comunitarie sulla concorrenza fiscale.
  • Le questioni relative a rimborsi gia' effettuati prima dell'entrata in vigore dell'art. 55 e al legittimo affidamento vanno valutate con attenzione dal giudice di rinvio, tenendo conto della normativa comunitaria e dei limiti costituzionali alla retroattivita'.

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