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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28709/2024 del 07/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietari)

La controversia

La controversia nasceva da una precedente sentenza passata in giudicato, con cui era stata accertata in favore di due soggetti l'esistenza di servitù di veduta, accesso e passaggio sul fondo della cooperativa, con condanna di quest'ultima alla demolizione delle opere ostative all'esercizio delle servitù. In sede esecutiva i titolari della servitù avevano chiesto al giudice dell'esecuzione di determinare le modalità dell'esecuzione forzata. La cooperativa, insieme ad alcuni acquirenti di appartamenti costruiti dalla stessa, aveva quindi promosso opposizione di terzo ordinaria ex art. 404, comma 1, c.p.c., sostenendo che l'esecuzione costituiva atto emulativo ex art. 833 c.c., che la sentenza non era opponibile agli attori diversi dalla cooperativa e che la demolizione parziale del fabbricato condominiale non era giuridicamente possibile. Il Tribunale aveva dichiarato inammissibile l'opposizione e condannato gli opponenti anche per lite temeraria ex art. 96, comma 3, c.p.c.; la Corte d'appello aveva confermato, ritenendo che nessuno degli appellanti fosse terzo rispetto al giudicato, poiché la cooperativa era parte originaria e gli acquirenti erano suoi aventi causa subentrati nel corso del giudizio, quindi soggetti comunque vincolati dal precedente accertamento. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione degli artt. 404 e 612 c.p.c. per il diniego di ammissibilità dell'opposizione di terzo; 2) violazione dell'art. 833 c.c. per non avere esaminato la domanda sull'asserito carattere emulativo dell'azione esecutiva; 3) violazione dell'art. 96 c.p.c. per la condanna per lite temeraria, ritenuta non giustificata dalla sola infondatezza o inammissibilità della domanda.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo non si confrontasse con la ratio decidendi della sentenza impugnata, centrata sulla mancanza in capo ai ricorrenti della qualità di terzi: la cooperativa era parte del giudizio definito dal giudicato, mentre gli acquirenti erano subentrati nei diritti nel corso di quel giudizio e quindi erano sostanzialmente parti del processo originario, non terzi opponibili ex art. 404 c.p.c. Il secondo motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile perché la questione dell'asserito atto emulativo era già coperta dal giudicato e, comunque, non era spendibile in questa sede per contestare il merito del titolo esecutivo giudiziale, essendo eventualmente proponibili solo questioni strettamente esecutive ex art. 612 c.p.c. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità, essendo risolto in una mera contrapposizione alla valutazione di responsabilità aggravata della Corte territoriale senza indicare un concreto error in iudicando. La Corte ha inoltre accolto la domanda dei controricorrenti ex art. 96, comma 3, c.p.c., condannando i ricorrenti anche al risarcimento per lite temeraria e, per effetto dell'inammissibilità del ricorso, al pagamento delle spese di lite e dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 404 c.p.c.

    L'opposizione di terzo ordinaria è esperibile solo da chi sia effettivamente terzo rispetto al giudicato; non è utilizzabile da chi sia parte del giudizio originario o da chi abbia già assunto, nel corso di esso, la posizione sostanziale di parte.

  • art. 612 c.p.c.

    Nel procedimento esecutivo possono farsi valere solo questioni attinenti alle modalità di esecuzione, non potendo essere riaperto il merito del titolo esecutivo giudiziale.

  • art. 833 c.c.

    La censura di atto emulativo non è proponibile per sovvertire un giudicato che abbia già vagliato la legittimità della pretesa del titolare della servitù; la pretesa di difendere un diritto reale esclude, in linea generale, l'assenza di utilità richiesta per l'atto emulativo.

  • art. 96 c.p.c.

    La responsabilità aggravata può essere ravvisata quando il ricorso sia proposto con consapevolezza dell'infondatezza o senza la normale diligenza, costituendo abuso del diritto di impugnazione.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il motivo di ricorso per cassazione deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata, pena l'inammissibilità per difetto di specificità.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato fa stato tra le parti e i loro aventi causa; nella specie è richiamato per affermare che gli acquirenti erano vincolati dall'accertamento compiuto nel giudizio originario.

  • art. 111 c.p.c.

    Il successore a titolo particolare nel diritto controverso subentra nel processo e resta soggetto agli effetti della decisione resa nel giudizio pendente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • L'opposizione di terzo ordinaria ex art. 404, comma 1, c.p.c. è inammissibile se proposta da chi non sia effettivamente terzo rispetto alla sentenza da eseguire, ma sia parte originaria del giudizio o successore nel diritto controverso già nel corso del processo definito dal giudicato.
  • Il giudicato copre il dedotto e il deducibile: questioni inerenti all'estensione, all'utilità o alla legittimità della pretesa già decise nel giudizio di cognizione non possono essere riproposte in sede di opposizione all'esecuzione o con azione autonoma incompatibile con il giudicato.
  • In sede esecutiva non è consentito contestare il merito del titolo esecutivo giudiziale; possono essere dedotte soltanto contestazioni riguardanti le modalità di attuazione dell'esecuzione.
  • La censura in cassazione è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a contrapporre una diversa lettura della controversia.
  • La lite temeraria ex art. 96, comma 3, c.p.c. può essere ravvisata quando l'impugnazione sia proposta con grave superficialità o con abuso dello strumento processuale, senza un effettivo sforzo argomentativo volto a mettere in discussione il diritto vivente o la motivazione decisiva della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveServitù
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della provaLitisconsorzio necessario

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