Sentenza del 09/06/2015 n. 3223 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento, liquidazione e controlli - Redditometro - Ripartizione dell'onere probatorio ai fini della determinazione del reddito - Dispensa dell'amministrazione dall'onere di fornire qualunque ulteriore prova rispetto ai fatti indici di maggiore capacità contributiva- Prova contraria cui è tenuto il contribuente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la determinazione sintetica del reddito mediante il cosiddetto redditometro e, in particolare, la ripartizione dell'onere della prova. Il contribuente contestava, in sostanza, la pretesa tributaria fondata sugli elementi indicativi di una maggiore capacità contributiva, sostenendo che l'Amministrazione dovesse fornire ulteriori prove circa l'effettiva disponibilità del reddito presunto.
La decisione
La decisione ha affermato che l'applicazione del redditometro, una volta individuati e posti a fondamento dell'accertamento i fatti-indice di maggiore capacità contributiva, dispensa l'Amministrazione dall'onere di fornire ulteriori prove. Spetta invece al contribuente dimostrare, con idonea prova contraria, che il reddito presunto deriva da redditi esenti, da somme già tassate o da redditi riconducibili ad altri componenti del nucleo familiare. L'impostazione dell'accertamento basato sul redditometro è quindi confermata, salvo prova contraria del contribuente.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 4
La norma consente la determinazione sintetica del reddito sulla base di elementi indicativi di una maggiore capacità contributiva. Una volta provati tali elementi e utilizzati per fondare la pretesa tributaria, l'Amministrazione non deve fornire ulteriori dimostrazioni specifiche dell'effettiva formazione del reddito; il contribuente deve invece fornire la prova contraria prevista dalla disciplina.
Massime di principio
- Negli accertamenti fondati sul redditometro, l'Amministrazione deve dimostrare l'esistenza degli elementi-indice e la loro riferibilità al contribuente, ma non necessariamente provare ulteriormente la provenienza del reddito presunto.
- L'accertamento sintetico genera una presunzione relativa: il contribuente può superarla dimostrando documentalmente che le spese o gli elementi di capacità contributiva sono stati finanziati con redditi esenti, già tassati, risparmi, disinvestimenti o risorse di altri familiari.
- La mera affermazione che le somme provengano da fonti diverse dal reddito imponibile, senza documentazione coerente e tracciabile, normalmente non è sufficiente a vincere la presunzione.
- La prova contraria deve essere riferita concretamente agli elementi utilizzati nell'accertamento e deve spiegare la provenienza delle risorse e la loro effettiva disponibilità nel periodo considerato.
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