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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31276/2026 del 13/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

La Corte di appello di Napoli aveva confermato la condanna di primo grado per falsità ideologica del privato in atto pubblico, in relazione a un'autocertificazione resa da un componente di commissione di concorso per direttore di unità operativa complessa, nella quale egli attestava falsamente l'assenza di situazioni di incompatibilità con i candidati ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c. Il ricorrente ha dedotto sei motivi: 1) nullità del giudizio di appello per asserita dichiarazione di assenza senza verifica della sua effettiva conoscenza del grado di impugnazione; 2) violazione degli artt. 483 e 47 c.p., oltre che dell'art. 51 c.p.c., sostenendo l'assenza di un obbligo dichiarativo penalmente rilevante, il divieto di analogia in malam partem e l'irrilevanza della qualità di testimone di nozze ai fini della nozione di commensalità abituale; 3) violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, perché la condanna avrebbe valorizzato un fatto diverso da quello contestato; 4) asserita incompatibilità logica tra la sua condanna e l'assoluzione del candidato coinvolto; 5) motivazione meramente assertiva sull'elemento soggettivo; 6) illegittimità del riconoscimento della legittimazione della parte civile, trattandosi di delitto contro la fede pubblica.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, ritenendo infondati tutti i motivi. Ha escluso la nullità del giudizio di appello perché i difensori avevano ricevuto la citazione e partecipato all'udienza senza eccepire alcunché sulla conoscenza del processo da parte dell'imputato; ha affermato che per la falsa dichiarazione del commissario esisteva un preciso obbligo dichiarativo imposto dall'art. 11 d.P.R. 487/1994, che rinvia agli artt. 51 e 52 c.p.c., e che la dichiarazione era giuridicamente rilevante ai fini dell'art. 483 c.p.; ha ritenuto corretta la qualificazione del rapporto con il candidato come situazione riconducibile alla commensalità abituale, valorizzando il complesso degli indici fattuali; ha escluso la violazione dell'art. 521 c.p.p. perché il nucleo storico dell'addebito era rimasto invariato; ha negato ogni incompatibilità con l'assoluzione del candidato, trattandosi di posizioni autonome; ha reputato congrua la motivazione sul dolo, desunto dalla consapevolezza dell'imputato circa i fatti taciuti; ha infine confermato la natura plurioffensiva del falso e quindi la legittimazione della parte civile. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e alla rifusione delle spese della parte civile, liquidate in euro 3600,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 483 c.p.

    integra il delitto di falsità ideologica del privato quando una norma extrapenale attribuisca alla dichiarazione funzione probatoria e imponga l'obbligo di veridicità.

  • art. 47 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

    richiamato come disciplina delle dichiarazioni sostitutive destinate a provare la verità dei fatti attestati.

  • art. 76 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

    il suo mancato richiamo nel modulo non esclude la configurabilità del falso se la dichiarazione è normativamente destinata a provare il vero.

  • art. 51 c.p.c.

    norma richiamata dal regolamento concorsuale per individuare le cause di incompatibilità e astensione, rilevanti ai fini dell'obbligo dichiarativo del commissario.

  • art. 52 c.p.c.

    richiamato, insieme all'art. 51 c.p.c., dall'art. 11 d.P.R. 487/1994 per la dichiarazione di assenza di incompatibilità.

  • art. 11 d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487

    i "componenti, presa visione dell'elenco dei partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi ed i concorrenti, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile"

    impone ai componenti della commissione di concorso uno specifico obbligo dichiarativo sull'assenza di incompatibilità, costituendo la fonte extrapenale della rilevanza della dichiarazione.

  • art. 420-bis c.p.p.

    richiamato dalla difesa per contestare la legittimità del procedere in assenza; la Corte ritiene non decisivo il motivo alla luce della partecipazione dei difensori e della mancata allegazione di elementi concreti sulla mancata conoscenza del processo.

  • art. 157 c.p.p.

    richiamato dalla difesa in tema di notificazioni e conoscenza del procedimento.

  • art. 601 c.p.p.

    richiamato dalla difesa per sostenere l'invalidità della notificazione presso il difensore nel giudizio di appello.

  • art. 178, lett. c), c.p.p.

    invocato quale norma sulla nullità per violazione del diritto di difesa, ritenuta insussistente.

  • art. 521 c.p.p.

    il principio di correlazione accusa-sentenza è violato solo se vi è trasformazione radicale del fatto contestato; nel caso concreto la contestazione è rimasta invariata.

  • art. 533 c.p.p.

    richiamato dalla difesa in relazione alla condanna; la Corte non ravvisa vizio di motivazione o di affermazione di responsabilità.

  • art. 97 Cost.

    evocato come fondamento dei principi di imparzialità e buon andamento che giustificano l'obbligo di astensione e dichiarazione dei commissari.

  • art. 25, comma 2, Cost.

    richiamato per escludere un'analogia in malam partem; la Corte ritiene invece esistente una norma extrapenale specifica.

  • art. 323 c.p.

    la sua abrogazione non incide sul reato di falso contestato, che è fattispecie distinta e tuttora vigente.

  • art. 2 c.p.

    evocato in tema di successione di leggi penali e di eventuale abrogatio criminis; la Corte esclude effetti favorevoli sulla fattispecie di falso.

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    richiamato per delimitare l'esame dei motivi di ricorso.

  • art. 514 c.p.c.

    non citato.

Massime di principio

  • L'art. 483 c.p. è configurabile quando una dichiarazione resa dal privato sia espressamente destinata da una norma extrapenale a provare la verità dei fatti attestati e il dichiarante abbia un obbligo giuridico di veridicità; non è necessario che il modulo contenga un avviso specifico delle conseguenze penali.
  • In materia di commissioni di concorso, l'art. 11 d.P.R. 487/1994 integra una fonte normativa specifica che impone ai componenti di dichiarare l'insussistenza di incompatibilità; la falsa attestazione su tale punto può assumere rilievo penale ai sensi dell'art. 483 c.p.
  • La nozione di incompatibilità richiamata dagli artt. 51 e 52 c.p.c. va letta in chiave sostanziale e teleologica: rilevano i rapporti personali qualificati, connotati da frequenza, familiarità, fiducia o confidenza, idonei a far dubitare della terzietà, non i meri rapporti di conoscenza occasionale.
  • Il principio di correlazione tra accusa e sentenza è violato solo quando il fatto ritenuto presenti una trasformazione radicale rispetto a quello contestato; non vi è violazione se il giudice valorizza gli stessi elementi storici dell'imputazione, pur dando loro diversa qualificazione giuridica o probatoria.
  • L'assoluzione di un terzo eventualmente coinvolto nella medesima vicenda non esclude la responsabilità del dichiarante per falsa attestazione, poiché la rilevanza penale dipende dalla veridicità della dichiarazione resa e dalla posizione soggettiva del dichiarante stesso.
  • In tema di dolo nel falso ideologico del privato, la consapevolezza del fatto taciuto e la scelta di non rappresentarlo all'amministrazione bastano a integrare l'elemento soggettivo; non è sufficiente invocare una personale valutazione di irrilevanza della circostanza omessa.
  • L'abrogazione di una diversa fattispecie incriminatrice non determina automaticamente l'abolitio criminis di un reato autonomo e strutturalmente distinto; occorre confrontare le fattispecie astratte e verificare se sia stato inciso un elemento costitutivo del reato contestato.
  • I delitti contro la fede pubblica possono avere natura plurioffensiva e legittimare la costituzione di parte civile anche dei soggetti privati incisi direttamente dagli effetti dell'atto falso, oltre all'interesse pubblico alla genuinità dell'atto.

Come è indicizzato

MaterieFalsità in atto pubblicoImpugnazioni
RamiReati contro la fede pubblicaProcesso penale
SottomaterieFalsità materialeFalsità ideologica
IstitutiNe bis in idem

Testo integrale

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