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Sentenza

Sentenza n. 1755/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600946

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Treviso, Sezione Lavoro, che aveva accertato il diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione docente per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente precario)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza per ottenere l’attuazione della sentenza del Tribunale di Treviso, passata in giudicato, che aveva riconosciuto il suo diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, del valore di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, con conseguente accredito complessivo di 1.500 euro. La sentenza era stata notificata al Ministero il 5 dicembre 2025 e, nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni, non risultava eseguita quanto al capo relativo all’attivazione della Carta elettronica. La ricorrente ha chiesto l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna del Ministero al pagamento di un’astreinte ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero, benché ritualmente intimato, non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati. Ha ritenuto sussistenti i presupposti dell’ottemperanza, poiché la sentenza del giudice ordinario era stata notificata presso il domicilio digitale dell’Amministrazione, costituiva titolo esecutivo, il termine dilatorio di 120 giorni era inutilmente decorso e il passaggio in giudicato risultava comprovato dal certificato ex art. 124 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile. Il Ministero è stato quindi obbligato a dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, attivando la Carta elettronica e accreditandovi l’importo complessivo di 1.500 euro. È stato nominato, per l’eventuale ulteriore inerzia, il Direttore generale competente del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni. Il commissario dovrà, se necessario, reperire lo stanziamento, assumere l’impegno, liquidare, ordinare e pagare la spesa; l’esaurimento dei fondi o la carenza di cassa non costituiscono impedimenti legittimi all’esecuzione del giudicato. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di dipendente dell’Amministrazione debitrice. È stata invece respinta la domanda di astreinte. Il TAR ha ritenuto che, pur non essendo astrattamente preclusa nei confronti della pubblica amministrazione, la penalità di mora non fosse dovuta in concreto, in ragione della nomina del commissario ad acta, delle difficoltà derivanti dai vincoli normativi e finanziari, della crisi della finanza pubblica, dell’elevato contenzioso seriale e della complessità del procedimento di attivazione della Carta, che coinvolge strutture ministeriali centralizzate e soggetti esterni. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in 800 euro oltre accessori, restituzione del contributo unificato eventualmente versato e distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    l’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato

    La disposizione consente di promuovere il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando la parte pubblica debba conformarsi al contenuto decisorio.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La penalità di mora è astrattamente applicabile anche nei confronti dell’Amministrazione inadempiente, ma può essere esclusa quando ricorrano, oltre alla manifesta iniquità, altre ragioni ostative, comprese le difficoltà connesse ai vincoli normativi e di bilancio, allo stato della finanza pubblica e alla rilevanza degli interessi pubblici coinvolti.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere all’esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione e costituisce, nel caso esaminato, uno dei presupposti dell’azione di ottemperanza.

  • art. 479 c.p.c.

    La notificazione del provvedimento giurisdizionale presso il domicilio digitale dell’Amministrazione è idonea ai fini dell’esecuzione, anche alla luce della soppressione della necessità di apposizione della formula esecutiva per le copie conformi dei provvedimenti.

  • art. 124 disp. att. c.p.c.

    Il certificato attestante il passaggio in giudicato della sentenza costituisce prova della definitività del titolo ai fini dell’ottemperanza.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    La disposizione costituisce la base normativa del diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, riconosciuto nel caso concreto per gli anni scolastici oggetto della sentenza del giudice ordinario.

  • art. 4 D.P.C.M. 28 novembre 2016

    La disposizione è richiamata per evidenziare il coinvolgimento di soggetti e strutture tecniche, tra cui SO.GE.I. e CONSAP, nella predisposizione della Carta elettronica in forma di applicazione web.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è proponibile per ottenere l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che imponga a una pubblica amministrazione un obbligo di facere o di pagamento, purché siano comprovati il contenuto del titolo, la sua definitività, la notificazione all’Amministrazione e l’inutile decorso del termine dilatorio previsto per l’esecuzione forzata.
  • In presenza di una sentenza di condanna non eseguita, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’Amministrazione di adempiere entro un termine e nominare sin d’ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia, specificando gli atti contabili e amministrativi necessari all’integrale esecuzione.
  • L’esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, una legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato da parte della pubblica amministrazione; il commissario ad acta deve adottare tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.
  • La penalità di mora nei confronti della pubblica amministrazione non è automaticamente conseguente all’inadempimento: pur essendo astrattamente ammissibile, può essere esclusa quando il giudice ravvisi altre ragioni ostative, valutando le difficoltà organizzative e finanziarie dell’adempimento, la complessità del procedimento esecutivo, il coinvolgimento di più strutture o soggetti e la nomina di un commissario ad acta.
  • La complessità organizzativa e tecnica dell’esecuzione di un obbligo giudiziale può incidere sulla valutazione della convenienza dell’astreinte, ma non elimina né sospende l’obbligo dell’Amministrazione di conformarsi al giudicato entro il termine assegnato dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàPrincipio di legalità e tipicità

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