Cassazione Civile, Sentenza n. 01922/2026 del 28/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Venezia che aveva rigettato il suo appello avverso la pronuncia del Tribunale di Vicenza che aveva dichiarato improcedibile la sua domanda ex art. 3 d.l. n. 132/2014. La domanda originaria mirava ad ottenere il risarcimento dei danni per l'assegnazione, ottenuta dal convenuto Rossi con procedimento ex art. 609 c.p.c., dei beni mobili lasciati nell'appartamento locato da Rossi alla società Tirol s.r.l.; il ricorrente contestava l'applicazione dell'art. 609 c.p.c. a soggetto (il ricorrente) che non rivestiva la qualità di conduttore e denunciava commistione tra la sua persona e la società Tirol s.r.l. In cassazione deduceva omessa motivazione e omessa pronuncia (violazione artt. 111 Cost. e 112 c.p.c.) e falsa applicazione dell'art. 3 del d.l. 132/2014 in ordine all'obbligatorietà/effetti della negoziazione assistita.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivo principale: difetto di valida procura speciale per cassazione, perché la procura depositata era una scansione di documento analogico che non menzionava il giudizio di cassazione né la sentenza impugnata e conteneva espressioni incompatibili con la proposizione dell'impugnazione (riferimenti ad attività tipiche del giudizio di merito, ex art. 185 c.p.c., nomina consulenti ecc.), per cui non ha integrazione della specialità richiesta. Inoltre, anche sul piano del merito dei motivi, la Corte ha ritenuto entrambi i motivi intrinsecamente inammissibili: il primo per cumulo contraddittorio di censure di omessa pronuncia e omessa motivazione; il secondo per eccessiva genericità e mancanza di specificità nell'indicazione e nell'analisi del contenuto dell'art. 3 d.l. 132/2014 rispetto alla sentenza impugnata. Il Pubblico Ministero aveva chiesto la declaratoria di inammissibilità; non essendosi difeso l'intimato non sono state determinate le spese di giudizio e la Corte ha dato atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 3 d.l. n. 132/2014
Il ricorrente denunciava la sua violazione (soprattutto in ordine alla negoziazione assistita); la Corte di legittimità ha rilevato che il ricorrente non ha esaminato né richiamato il contenuto precettivo della norma né lo ha confrontato con le affermazioni della sentenza impugnata, per cui la censura risulta generica e inammissibile. La Corte d'appello invece aveva fondato la decisione su altre disposizioni del d.l. 132/2014 (art. 4 e art. 2) ritenendo applicabili regole sulla negoziazione assistita.
art. 609 c.p.c.
La Corte d'appello aveva applicato la norma per l'assegnazione dei beni mobili nell'esecuzione; il ricorrente contestava l'applicabilità al suo caso (non essendo conduttore). La Cassazione non è entrata nel merito della corretta applicazione sostanziale della norma, avendo dichiarato il ricorso inammissibile per motivi processuali.
art. 365 c.p.c.
Richiama il requisito formale che il ricorso per cassazione sia sottoscritto da un avvocato munito di procura speciale; la Corte ha applicato tale principio per verificare la validità della procura depositata e ha escluso che la procura scansionata fosse adeguata.
art. 83, comma 3, c.p.c.
La giurisprudenza di legittimità consente che, nel ricorso nativo digitale, sia allegata una procura analogica digitalizzata; tuttavia la procura deve contenere espressioni che manifestino inequivocabilmente l'intenzione di proporre ricorso per cassazione e riferimenti al provvedimento impugnato. Nel caso concreto la procura era incompatibile e pertanto non valida.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Questa norma costituisce la base formale dei motivi di cassazione per violazione di legge; la Corte ha rilevato l'insufficiente specificità delle doglianze del ricorrente rispetto ai precetti denunciati, rendendo le censure inammissibili.
art. 112 c.p.c.
Riferito al vizio di omessa pronuncia: la Corte ha richiamato la distinzione tra omessa pronuncia (art. 112 c.p.c.) e carenze motivazionali, ritenendo inammissibile la censura quando i profili sono confusi e cumulati senza sufficiente specificità.
art. 111, comma 6 Cost.
Richiama il 'minimo costituzionale' di motivazione; la Corte ha precisato che tale censura presuppone che il giudice di merito abbia effettivamente esaminato la questione, cosa che il ricorrente non è riuscito a dimostrare compiutamente in modo specifico.
art. 185 c.p.c.
La procura conteneva espressioni relative all'attività tipica del giudizio di merito (es. comparizione per interrogatorio ex art.185 c.p.c.), elementi che la Corte ha ritenuto indicativi di incompatibilità della procura con la proposizione del ricorso per cassazione.
art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002
Norma sul contributo unificato: la Corte ha dato atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, in applicazione di tale disposizione.
Massime di principio
- Per proporre ricorso per cassazione la procura speciale deve essere chiaramente riferita al giudizio di legittimità e alla sentenza impugnata; una scansione di procura analogica è ammissibile solo se il testo manifesta inequivocabilmente l'intenzione di impugnare in Cassazione e conferisce i poteri specifici richiesti.
- Evitare formulazioni della procura riconducibili esclusivamente ad attività del grado di merito (es. art.185 c.p.c., nomina consulenti tecnici): tali espressioni possono compromettere la validità della procura per la Cassazione.
- I motivi di cassazione devono essere specifici e tecnicamente conformi alle ipotesi tassative dell'art. 360 c.p.c.; non è ammessa la critica generica o il cumulo confuso di censure diverse (per esempio omessa pronuncia e omessa motivazione nello stesso motivo senza distinzione).
- Quando si denuncia la violazione di una norma (es. d.l. 132/2014), il ricorrente deve indicare il contenuto precettivo della norma, i punti concreti della sentenza in contrasto con esso e svolgere un confronto argomentato; la semplice enunciazione della violazione è insufficiente.
- Nel caso in cui l'intimato non svolga attività difensiva in Cassazione, è possibile che il giudice non addebiti spese processuali, ma restano comunque esigibili altri oneri formali (es. contributo unificato aggiuntivo) previsti dalla normativa.
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