Sentenza n. 1960/2026 - Catanzaro, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inadempimento del Ministero all’obbligo di eseguire la sentenza del Tribunale civile di Paola, Sezione lavoro, n. 429/2024, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta del docente per tre annualità
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza del Tribunale civile di Paola, Sezione lavoro, n. 429/2024, pubblicata l’1 luglio 2024, passata in giudicato e notificata al Ministero il 5 luglio 2024. La pronuncia aveva riconosciuto il diritto al beneficio della Carta del docente, per tre annualità scolastiche, per un valore complessivo di 1.500 euro, oltre interessi o rivalutazione dalla data del diritto all’accredito fino alla concreta attribuzione. Decorso il termine di moratoria di 120 giorni dalla notificazione senza che il Ministero avesse dato esecuzione alla sentenza, la ricorrente ha agito ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Il Ministero non si è costituito.
La decisione
Il TAR accoglie l’azione di ottemperanza e ordina al Ministero di eseguire integralmente la sentenza civile entro 60 giorni dalla notificazione della decisione. In caso di ulteriore inottemperanza, nomina sin d’ora un commissario ad acta, individuato da un dirigente del Dipartimento ministeriale competente, che dovrà provvedere in via sostitutiva entro i successivi 60 giorni dalla comunicazione dell’inadempimento, compiendo gli atti necessari, comprese eventuali modifiche di bilancio. Le spese e i compensi dell’eventuale attività commissariale sono posti a carico dell’amministrazione inadempiente e ricompresi nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, applicando per analogia l’art. 5-sexies, ottavo comma, l. 89/2001 anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro. Il Ministero è inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 828 euro oltre spese generali e accessori, e al rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
è decorso il termine di moratoria di centoventi giorni dalla notifica della sentenza e, stante il perdurante inadempimento della p.a., l’azione ex art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a. merita accoglimento
Decorso il termine di moratoria di 120 giorni dalla notificazione della sentenza e perdurando l’inadempimento dell’amministrazione, è esperibile e va accolta l’azione di ottemperanza.
art. 114 c.p.a.
l’intimato Ministero debba eseguire integralmente la sentenza in epigrafe indicata, secondo le prescrizioni in essa contenute, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica, a cura di parte ricorrente, della presente decisione
In accoglimento dell’azione di ottemperanza, il giudice può ordinare all’amministrazione di eseguire integralmente il giudicato entro un termine e nominare un commissario ad acta per l’eventuale esecuzione sostitutiva.
art. 5-sexies, ottavo comma, l. 89/2001
la disposizione di cui all’art.5-sexies, ottavo comma, della legge n. 89/2001, come introdotta dall’art. 1, comma 777, della legge n. 208/2015, ancorché dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti decisori emessi ai sensi della legge n. 89/2001, può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro
La regola sull’onere dei compensi e delle spese per l’attività commissariale nei giudizi di ottemperanza relativi alla legge n. 89/2001 è applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro; gli oneri restano a carico dell’amministrazione inadempiente e sono compresi nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
Massime di principio
- Quando una sentenza passata in giudicato è rimasta ineseguita e sono decorsi 120 giorni dalla sua notificazione, il perdurante inadempimento dell’amministrazione giustifica l’accoglimento dell’azione di ottemperanza proposta ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
- In sede di ottemperanza, il giudice può fissare un termine per l’esecuzione integrale del giudicato e nominare preventivamente un commissario ad acta, incaricato di intervenire in via sostitutiva se l’amministrazione permane inadempiente.
- La disciplina dell’art. 5-sexies, ottavo comma, l. 89/2001 sui costi dell’attività commissariale può essere applicata per analogia anche ai giudizi di ottemperanza relativi ad altre condanne al pagamento di somme di denaro.
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