Cassazione Penale, Sentenza n. 15333/2026 del 28/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
l'imputato era stato condannato per omesso soccorso della compagna (art. 593 cod. pen., comma 1 e 3) dopo che la donna, avendo assunto stupefacenti, era risultata cianotica e non respirava; il ricorso in Cassazione deduceva violazione di legge e vizio di motivazione poichè la Corte territoriale, in sede di rinvio da parte della Corte di Cassazione, non avrebbe eseguito il giudizio controfattuale richiesto dalla sentenza di annullamento pregressa e quindi non avrebbe adeguatamente dimostrato il nesso causale fra il ritardo del soccorso e l'evento morte
La decisione
la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso; ha ritenuto che la Corte di Appello, in sede di rinvio, abbia effettivamente compiuto il giudizio richiesto ripercorrendo la cronologia degli eventi (consapevolezza delle condizioni della vittima sin dal pomeriggio e chiamata ai Carabinieri alle 20:54 senza seguito, chiamata al vicino solo alle 1:40, ingresso al Pronto Soccorso alle 2:33) e abbia motivato con un giudizio di elevata probabilità logica che un intervento sanitario tempestivo avrebbe quantomeno ridotto il rischio di esito infausto; perciò la sussistenza dell'aggravante di cui al comma 3 dell'art. 593 è stata considerata adeguatamente accertata. Conseguenze pratiche: rigetto del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione in favore delle parti civili di complessivi euro 1.761,00 oltre accessori di legge
Norme richiamate
art. 593 cod. pen., comma 1
fattispecie di omesso soccorso quando si omette di prestare assistenza a persona in pericolo; fattispecie base contestata all'imputato
art. 593 cod. pen., comma 3
"ai fini dell'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 593, terzo comma, cod. pen., è necessario accertare, con un giudizio di alta probabilità logica, il nesso causale tra omissione ed evento, per cui la fattispecie è configurabile solo se si accerti che, ipotizzandosi come avvenuta l'azione che sarebbe stata doverosa ed esclusa l'interferenza di decorsi causali alternativi, l'evento, con elevato grado di credibilità razionale, non avrebbe avuto luogo, ovvero avrebbe avuto luogo in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva"
per applicare l'aggravante per l'evento morte occorre un giudizio controfattuale che valuti, con elevata probabilità logica, che l'intervento tempestivo avrebbe evitato o significativamente attenuato l'evento
art. 627 cod. proc. pen.
richiama i criteri di motivazione delle sentenze; la doglianza del ricorrente riguardava un presunto vizio di motivazione ex art. 627 ma la Corte ha ritenuto che l'obbligo motivazionale fosse stato assolto
Massime di principio
- Per configurare l'aggravante di cui al comma 3 dell'art. 593 è necessario un giudizio controfattuale: il giudice deve spiegare, con elevata probabilità logica, che il tempestivo intervento avrebbe evitato o comunque significativamente ridotto l'evento morte.
- La motivazione deve ricostruire la cronologia degli eventi e la consapevolezza del soggetto delle condizioni della vittima: elementi temporali e di conoscenza sono decisivi per dimostrare l'incidenza causale del ritardo nei soccorsi.
- La richiesta di soccorso differita o tardiva (es. chiamate a terzi, chiamate non rivolte ai sanitari) può essere valutata come elemento rafforzativo della responsabilità quando emerga che un intervento tempestivo avrebbe potuto modificare l'esito.
- Il giudice d'appello in sede di rinvio deve attenersi alle indicazioni della Cassazione: occorre effettuare il giudizio controfattuale richiesto; il mancato o insufficiente compimento di tale accertamento può portare ad annullamento.
- Il livello probatorio richiesto per il nesso causale non è la certezza scientifica assoluta ma una 'elevata probabilità logica'; tuttavia la difesa può efficacemente contestare l'aggravante dimostrando l'esistenza di cause patologiche autonome o decorso clinici alternativi che rendano dubbio l'esito evitabile.
- In casi simili è utile che le parti acquisiscano ed articolino prove medico-legali e ricostruzioni cronologiche dettagliate per supportare o confutare il giudizio controfattuale.
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