Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 25/05/2022 n. 16942 - Corte di Cassazione

Rimborsi - Disciplina comunitaria - Incompatibilità tributi nazionali.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società aveva versato la "tassa marmi" prevista dalla L. 15 luglio 1911 n. 749 per i marmi trasportati fuori dal Comune di Carrara. La Corte di Giustizia UE (C-72/03) aveva dichiarato il tributo incompatibile con il diritto comunitario (equivalente a un dazio all'esportazione). La società chiese il rimborso del tributo versato con interessi; il Comune riconobbe la sorte capitale e pagò gli interessi al tasso legale, mentre la società pretendeva gli interessi secondo il Regolamento comunale (art. 13, tasso 6%). Dopo pronunce favorevoli alla società nei gradi di merito sulla maggiorazione degli interessi, il Comune impugnò in Cassazione sostenendo, tra l'altro, che il regolamento comunale attuativo doveva essere disapplicato insieme alla norma primaria dichiarata incompatibile e che la giurisdizione e i termini procedurali non erano corretti. La Cassazione ha analizzato la giurisdizione, la tempestività dell'azione e la sorte del regolamento comunale attuativo della tassa.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il quarto motivo del ricorso del Comune (ossia l'erronea applicazione del tasso previsto dal regolamento comunale), ha rigettato il primo e il terzo motivo e ha assorbito il secondo. Ha cassato la sentenza impugnata e ha deciso nel merito rigettando l'originario ricorso della contribuente: la pretesa della società di ottenere gli interessi secondo il regolamento comunale (6%) non può essere accolta poiché la normativa primaria che istituiva il tributo è incompatibile con il diritto UE e, conseguentemente, l'intero apparato regolamentare attuativo è inapplicabile; si applicano invece le norme generali (ripetizione di indebito, tasso legale salvo diversa disciplina generale). La contribuente è stata condannata alle spese di cassazione; le spese dei due gradi di merito sono compensate.

Norme richiamate

  • Legge 15 luglio 1911 n. 749 (art. unico)

    tassa sui marmi scavati e trasportati fuori dal territorio comunale

    Norma primaria istitutiva della "tassa marmi" che, per la Corte di giustizia UE, è incompatibile con il divieto di tasse all'esportazione: la sua incompatibilità determina la disapplicazione della stessa nel nostro ordinamento.

  • Trattato istitutivo della Comunità Europea (art. 23)

    art. 23 (divieto di tasse aventi effetto equivalente ai dazi di esportazione)

    La norma comunitaria vieta le tasse equivalenti ai dazi all'esportazione; la Corte di giustizia ha ritenuto la tassa comunale incompatibile con tale disposizione.

  • Sentenza Corte di Giustizia UE C-72/03 (Carbonati Apuani S.r.l. contro Comune di Carrara)

    sentenza 9 settembre 2004

    Ha qualificato la tassa come imposta di effetto equivalente a un dazio doganale all'esportazione, rendendola incompatibile con il diritto comunitario e tale decisione ha portato alla disapplicazione della normativa nazionale istitutiva del tributo.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546

    art. 2 comma 2 lett. h), artt. 3, 19, 21, 22, art. 56 e seguenti

    Rinvio alla normativa processuale tributaria: la Corte conferma la giurisdizione delle Commissioni tributarie sulle questioni accessorie (interessi) e affronta profili procedurali quali i termini per proporre ricorso e il significato del silenzio-rifiuto o del provvedimento parziale dell'amministrazione.

  • Regolamento comunale "tassa marmi" (Delib. Comune di Carrara n.29/1999, art.13)

    art. 13 (decorrenza interessi al tasso del 6% annuo)

    Regolamento attuativo della legge istitutiva: la Corte di cassazione ritiene che, essendo la norma primaria disapplicata per incompatibilità con diritto UE, anche la disciplina regolamentare attuativa non può trovare applicazione; non può 'cristallizzarsi' per giustificare il pagamento di un tasso più favorevole al contribuente.

  • Legge 27 dicembre 2006 n. 296

    Richiamata nella controversia in relazione ai limiti massimi degli interessi previsti dalla normativa nazionale; non prevale però sulla regola di disapplicazione della normativa incompatibile con il diritto UE.

  • Codice Civile (art. 1284 c.c.)

    Rilevato come riferimento sui criteri di calcolo degli interessi; tuttavia, la determinazione definitiva degli interessi da riconoscere segue le regole generali (ripetizione di indebito) e il tasso legale se non diversamente stabilito da norme generali applicabili.

Massime di principio

  • La dichiarazione di incompatibilità di un tributo con il diritto UE produce la disapplicazione della norma nazionale e delle norme regolamentari attuative; non si verifica automaticamente l'abrogazione formale ma la norma non può più essere applicata.
  • Il diritto al rimborso per tributo incompatibile è fondato sul venir meno del tributo in via generale (fatto costitutivo specifico) e non sulla mera assenza di presupposti nel singolo caso; il rimborso segue le regole generali della ripetizione di indebito e degli interessi previsti dalla disciplina generale.
  • Non è possibile far valere norme regolamentari attuative (es. tassi di interesse più elevati previsti da regolamenti comunali) che traggono legittimazione dalla norma primaria dichiarata incompatibile: anche tali disposizioni devono essere disapplicate.
  • Le Commissioni tributarie hanno giurisdizione anche sulle questioni relative agli interessi quando queste risultano accessorie a una controversia tributaria principale; pertanto le controversie su interessi rientrano nella giurisdizione tributaria esclusiva.
  • Se l'amministrazione effettua un rimborso parziale o paga una parte della somma richiesta, ciò può costituire un atto implicitamente denegatorio della parte residua e legittima il contribuente a proporre ricorso senza attendere il decorso del termine del silenzio-rifiuto.
  • Nelle controversie sui rimborsi per tributi incompatibili va valutato con attenzione se il creditore ha già ottenuto la sorte capitale: la disputa può rimanere concentrata sul quantum degli interessi e sulla base normativa applicabile (tasso legale o altra disciplina generale).
  • La disapplicazione di una norma nazionale per incompatibilità con il diritto UE non impedisce al contribuente di chiedere il rimborso, ma impone che gli interessi siano calcolati secondo la disciplina generale applicabile e non secondo la normativa speciale ormai inapplicabile.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.