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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10389/2024 del 12/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorsi impugnano l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibili le domande di tutela del credito presentate da Siena NPL 2018 s.r.l. e UniCredit s.p.a., ritenendo alcuni crediti non tutelabili perché chirografari e/o per carenza dei presupposti di cui all'art.52 del d.lgs. n.159/2011 (assenza di buona fede dell'originario creditore). Inoltre il Tribunale di Latina aveva valutato la sospensione della procedura di prevenzione in ragione della coesistenza di un sequestro penale su taluni beni. Le società ricorrono deducendo errata interpretazione e applicazione della legge n.228/2012 (limiti alle domande relative a crediti chirografari), richiamando la sentenza della Corte Cost. n.26/2019, e contestano la valutazione sulla buona fede e la prededucibilità di parte dei crediti.

La decisione

Il Giudice della cognizione ha esaminato preliminarmente la prevalenza del procedimento penale quando il medesimo bene è sottoposto a sequestro penale (art.2-ter comma 10 legge n.575/1965) e ha ritenuto che, per i crediti collegati a cespiti sottoposti a sequestro penale, la competenza a valutare e tutelare i crediti (compresa la verifica della prededucibilità) spetti al giudice penale "procedente". Di conseguenza la decisione impugnata è stata annullata e rinviata al Tribunale di Latina limitatamente ai crediti relativi a EURODIS GIADA s.r.l. (sia per Siena NPL 2018 che per UniCredit) e alla EUROFRUTTA PEPPE s.r.l. (per UniCredit), poiché risulta la coesistenza del sequestro penale. Quanto alla domanda di Siena NPL 2018 relativa a Bracciale Filomena (bene non sottoposto a sequestro penale), il ricorso è stato rigettato: il Tribunale di merito aveva correttamente constatato la mancanza di buona fede dell'originario creditore e la carenza istruttoria nella concessione del finanziamento. Per effetto del parziale accoglimento, le società ricorrenti non sono state condannate alle spese.

Norme richiamate

  • d.lgs. n.159 del 2011 (art.117)

    art.117 d.lgs. n.159/2011

    Si è richiamata l'applicazione delle disposizioni vigenti al momento del deposito della proposta (30/06/2010) e la loro operatività secondo la disciplina transitoria; l'art.117 è menzionato per dire che trovano applicazione le norme allora vigenti.

  • legge n.228 del 2012

    legge n.228/2012 (disposizioni transitorie)

    Le disposizioni transitorie hanno rilevanza sulla ammissibilità delle domande di tutela del credito presentate in procedimenti iniziati precedentemente; il Tribunale aveva interpretato tali disposizioni in senso limitativo per i crediti chirografari, contestato in ricorso.

  • legge n.575 del 1965 (art.2-ter comma 10)

    art.2-ter comma 10 legge n.575/1965

    Stabilisce la prevalenza del procedimento penale sul procedimento di prevenzione quando il medesimo bene è oggetto di sequestro in entrambe le sedi; ciò comporta che il giudice penale sia considerato 'giudice procedente' con poteri gestori e con competenza a valutare le domande di tutela del credito relative a tali cespiti.

  • d.lgs. n.159 del 2011 (art.52)

    Fissa i presupposti per l'ammissione dei crediti antecedenti alla tutela di prevenzione; la valutazione della buona fede dell'originario creditore è uno dei profili decisivi ai fini dell'ammissione.

  • Corte Costituzionale (sentenza n.26/2019)

    La sentenza ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di limitazioni alla ammissibilità delle domande relative a crediti chirografari, principio fatto valere dalle ricorrenti per contestare l'esclusione automatica di tali crediti.

  • legge n.161 del 2017

    Richiamata come norma che ha recepito interpretazioni giurisprudenziali circa l'applicazione dell'art.52 anche nelle ipotesi di sequestro e confisca penale, confermando la competenza del giudice penale in alcune valutazioni gestorie.

Massime di principio

  • Se su uno stesso bene grava anche un sequestro penale, prevale la competenza del giudice penale (art.2-ter l.575/1965): le domande di tutela del credito connesse a quel bene vanno valutate dal giudice penale procedente, che ha anche i poteri gestori e decide sulla prededucibilità.
  • Quando il procedimento penale è ancora in corso, il giudice della prevenzione può eventualmente valutare solo i crediti prededucibili così come accertati dal giudice penale; i crediti antecedenti al sequestro devono essere verificati nella fase successiva alla definizione del procedimento penale o dopo la restituzione del bene.
  • Non si può automaticamente escludere l'ammissibilità dei crediti chirografari: va tenuta conto dell'orientamento della Corte Cost. n.26/2019 e delle disposizioni transitorie, valutando caso per caso la compatibilità con i requisiti dell'art.52 d.lgs.159/2011.
  • La buona fede dell'originario creditore è un requisito sostanziale per la tutela del credito nella procedura di prevenzione; l'assenza di adeguata istruttoria o di capacità reddituale del debitore al momento dell'erogazione può determinare il rigetto della domanda.
  • Il giudice della prevenzione deve rilevare d'ufficio eventuali questioni di competenza rispetto al correlato procedimento penale; in presenza di sequestro penale la decisione di merito può essere annullata e rinviata per consentire la valutazione del giudice penale o per tener conto dell'esito del procedimento penale.

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