Cassazione Civile, Sentenza n. 35343/2022 del 30/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la cartella di pagamento n. 8889/2012 per imposta di registro e Invim (con sanzioni e interessi) risultante da una rettifica del maggior valore di un conferimento immobiliare (rogito 16.4.1982). I motivi di cassazione sono tre: (1) violazione del principio del giudicato e divieto del bis in idem perché la cartella riproponeva la stessa richiesta di una precedente cartella la cui opposizione era stata definita con sentenza di cessazione della materia del contendere in conseguenza di un annullamento d'ufficio; (2) nullità della cartella per carenza del contenuto essenziale ai sensi dell'art.480 c.p.c., errore nell'indicazione della sentenza di riferimento e illegittima produzione di documenti in appello; (3) carenza assoluta di motivazione della cartella in ordine a sanzioni e interessi (soprattutto per gli eredi) e contestazione dei conteggi degli interessi.
La decisione
La Corte di cassazione rigetta il ricorso. Ha ritenuto che: (1) l'annullamento d'ufficio della precedente cartella e la conseguente pronuncia di cessazione della materia del contendere non impedivano all'Amministrazione, nei termini di legge, di emettere un nuovo ruolo corretto; la precedente sentenza non aveva dunque formato un giudicato ostativo nei confronti della nuova cartella; (2) la cartella impugnata era sufficientemente motivata alla luce dei numerosi atti prodromici già noti al contribuente; l'errata indicazione formale dell'organo giudicante (refuso tra "Cass." e "CTC") non ha leso il diritto di difesa quando il titolo è individuabile; (3) la produzione in appello di documenti da parte dell'Agenzia è ammessa dall'art.58 d.lgs. 546/92 (fermo il rispetto dei termini processuali), anche se i documenti erano in possesso dell'ufficio in primo grado; (4) la censura sui conteggi di sanzioni e interessi è in parte inammissibile per mancata trascrizione integrale della cartella in ricorso, e comunque la cartella poteva legittimamente richiamare atti precedenti per la determinazione degli accessori secondo la giurisprudenza di legittimità. Condanna i ricorrenti alle spese di giudizio (liquidate in €5.800,00 oltre spese prenotate a debito) e agli oneri di contribuzione previsti.
Norme richiamate
d.lgs. 546/1992, art.58, co.2
Consente la produzione in sede di appello di documenti anche se non prodotti in primo grado, purché rispettati i termini procedurali (venti giorni liberi prima dell'udienza). La Corte ha ritenuto applicabile tale facoltà all'Agenzia.
cod.civ., art.2909
Norma sul principio del giudicato materiale: la Corte ha richiamato che la sentenza che aveva dichiarato cessata la materia del contendere non aveva formato un giudicato ostativo relativo alla pretesa oggi riproposta.
cod.proc.civ., art.360, co.1, n.4
Fondamento normativo dell'impugnazione in cassazione per violazione di legge o falsa applicazione; richiamato come titolo del primo motivo di ricorso.
cod.proc.civ., art.480
Regola il contenuto essenziale del precetto/atto esecutivo: la Corte ha ritenuto che la cartella, pur con un refuso formale, conteneva le indicazioni necessarie alla conoscibilità dell'imposizione.
d.lgs. 546/1992, art.32, co.1
Richiama il termine di deposito dei documenti (venti giorni liberi) prima dell'udienza; la Corte ha osservato che il rispetto di tali termini non era contestato.
cod.proc.civ., art.345
Norma sul divieto di ammissione di nuove prove in secondo grado nel processo ordinario; la Corte ha distinto il rito tributario e ha ritenuto che l'art.58 d.lgs. 546/92 consente una più ampia ammissione di documenti in appello.
cod.civ., art.1306, co.2
Citato nella sentenza di merito e menzionato in relazione all'autonomia del giudicato tra coobbligati; la Corte ha ritenuto non applicabile la limitazione invocata dai ricorrenti.
legge n.212/2000, art.7
Principio di motivazione degli atti amministrativi tributari: la Corte ha precisato che la cartella che segue atti che già hanno determinato il quantum può motivarsi mediante richiamo dell'atto precedente e quantificazione degli accessori.
legge n.241/1990, art.3
Principio generale di motivazione degli atti amministrativi richiamato come parametro di adeguata motivazione della cartella.
Cassazione, SS.UU., n. 22281/2022
La cartella di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il "quantum" del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata - con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della l. n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della l. n. 241 del 1990; se, invece, la cartella costituisce il primo atto riguardante la pretesa per interessi, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione essa deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto, la base normativa relativa agli interessi reclamati - la quale può anche essere implicitamente desunta dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi oggetto della pretesa ovvero del tipo di tributo a cui questi accedono - e la decorrenza dalla quale gli accessori sono dovuti, senza che sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati o delle modalità di calcolo
La Corte ha applicato questo principio: una cartella successiva a un atto già determinativo del debito può limitarsi a richiamare quell'atto e quantificare gli accessori; pertanto la motivazione degli interessi e sanzioni può essere soddisfatta mediante richiamo.
D.P.R. n.115/2002, art.13, co.1-quater (come modificato dalla L. n.228/2012)
Norme sul contributo unificato e sull'eventuale contribuzione a carico della parte soccombente; la Corte ha dato atto dell'applicazione delle disposizioni per il versamento a carico dei ricorrenti.
Massime di principio
- L'annullamento d'ufficio di una cartella non impedisce all'Amministrazione finanziaria di emettere successivamente un nuovo atto di recupero corretto nei termini di legge: l'autoannullamento non produce necessariamente un giudicato che impedisca la nuova riscossione.
- La cartella di pagamento che segue una serie di atti impositivi precedenti può essere considerata adeguatamente motivata anche mediante il richiamo degli atti precedenti e la indicazione puntuale degli importi degli accessori; errori formali innocui (es. refusi nell'indicazione dell'organo giudicante) non sono di per sé idonei a privare dell'efficacia l'atto se il titolo è individuabile.
- Nel processo tributario l'art.58 d.lgs. 546/92 consente la produzione di documenti in appello anche se non prodotti in primo grado, fatto salvo il rispetto dei termini procedurali; pertanto la produzione tardiva non è automaticamente preclusa.
- Per censurare in Cassazione la motivazione di una cartella di pagamento occorre riprodurre testualmente il contenuto dell'atto impugnato nel ricorso, altrimenti la doglianza è inammissibile.
- La responsabilità degli eredi e la quantificazione di sanzioni e interessi possono essere sindacate solo se la cartella non si limita a richiamare atti precedenti e se manca la indicazione della base normativa o della decorrenza degli accessori quando la cartella costituisce il primo atto che li quantifica.
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