Ordinanza n. 165/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, prot. 54697 del 15.10.2025; - nonché del non conosciuto parere del Ministero dell’Università e della Ricerca prot. DGINTCO n. 12486 del 20 agosto 2024, e acquisito dalla Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione con prot. DGOSV n. 35917 del 20 agosto 2024 non notificato a parte ricorrente né allegato al provvedimento quindi non conosciuto; - a mezzo del quale l’Amministrazione resistente ha comunicato la conclusione del procedimento amministrativo relativo al riconoscimento della formazione professionale conseguita da parte ricorrente in Romania rigettando l’istanza presentata da parte istante in riferimento al percorso specializzazione sul SOSTEGNO; nonché di ogni altro atto presupposto conseguente o comunque connesso;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del riconoscimento della formazione professionale conseguita in Romania per il percorso di specializzazione sul sostegno, adottato all'esito del procedimento amministrativo
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento ministeriale che ha concluso negativamente il procedimento relativo al riconoscimento della formazione professionale conseguita in Romania nel settore del sostegno, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Sono stati altresì impugnati il parere del Ministero dell'Università e della Ricerca, non conosciuto dalla ricorrente e non allegato al provvedimento finale, nonché gli atti presupposti, conseguenti o connessi. In sede cautelare, la ricorrente ha contestato, in particolare, l'insufficiente valutazione della documentazione relativa all'iter formativo estero, compreso il piano analitico del corso di studi, e dell'esperienza professionale maturata nel settore. È stata inoltre dedotta l'illegittimità delle argomentazioni fondate sull'assenza di natura abilitante del titolo e dell'analisi delle divergenze tra i programmi formativi, anche in rapporto alle regole europee sul riconoscimento dei titoli professionali e alla possibilità di applicare misure compensative.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha confermato il precedente decreto cautelare di accoglimento, sospendendo il provvedimento impugnato anche ai fini del riesame dell'istanza. A un primo e sommario esame, il Collegio ha rilevato che l'amministrazione non sembrava avere adeguatamente valutato la documentazione completa dell'iter formativo svolto all'estero, incluso il piano analitico del corso, né l'esperienza professionale della ricorrente. Ha inoltre ritenuto già superate, alla luce dell'Adunanza plenaria n. 18-22/2022, le argomentazioni relative all'assenza di natura abilitante del titolo. Le divergenze tra i programmi formativi devono essere motivate rigorosamente, considerato il possibile pregiudizio al sistema europeo di riconoscimento dei titoli professionali e alla libera circolazione dei lavoratori; le differenze formative possono essere superate mediante adeguate misure compensative. Il periculum è stato ravvisato anche in relazione al contratto di insegnamento sul sostegno della ricorrente, con scadenza il 30 giugno 2026. L'udienza di merito sarà fissata con separato avviso, qualora la ricorrente manifesti interesse alla trattazione. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la presenza di orientamenti giurisprudenziali divergenti.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.
La disposizione costituisce il fondamento della tutela cautelare concessa, ritenuta necessaria in presenza dei presupposti cautelari ravvisati dal Collegio.
Massime di principio
- Nel valutare una domanda di riconoscimento di una formazione professionale conseguita all'estero, l'amministrazione deve esaminare complessivamente la documentazione relativa all'intero iter formativo, compreso il piano analitico del corso di studi, nonché l'esperienza professionale maturata nel settore di riferimento.
- Il diniego di riconoscimento di una formazione professionale estera non può fondarsi soltanto sull'assenza di natura abilitante del titolo quando tale argomentazione sia incompatibile con i principi già affermati dall'Adunanza plenaria in materia.
- Le divergenze tra i programmi formativi esteri e quelli nazionali devono essere individuate e motivate in modo rigoroso, anche alla luce delle esigenze europee di riconoscimento dei titoli professionali e di libera circolazione dei lavoratori.
- Le differenze formative tra gli ordinamenti possono essere superate mediante l'imposizione di adeguate misure compensative; il loro riscontro non giustifica automaticamente il diniego del riconoscimento.
- In sede cautelare, il rischio di pregiudizio derivante dalla scadenza ravvicinata di un contratto di insegnamento sul sostegno può concorrere a integrare il periculum in mora, ove sussista anche un apprezzabile fumus di illegittimità del diniego.
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