Cassazione Civile, Ordinanza n. 23869/2026 del 22/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda il diniego dell’Ufficio al riconoscimento del requisito di ruralità di un’unità immobiliare di proprietà di una società agricola, ritenuta invece dall’Amministrazione priva di tale requisito perché qualificabile come abitazione di lusso ai sensi dell’art. 6 del d.m. 2 agosto 1969, in quanto avente superficie superiore a 240 mq. La Commissione tributaria regionale aveva confermato il riconoscimento della ruralità, valorizzando la destinazione dell’immobile ad abitazione dei dipendenti dell’impresa agricola e il suo asservimento ai terreni e all’attività agricola. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 9, comma 3-bis, lett. f), d.l. n. 557/1993, sostenendo che le abitazioni dei dipendenti non possono essere riconosciute rurali quando presentino caratteristiche di lusso, e richiamando anche la preclusione generale prevista per i fabbricati abitativi di lusso dall’art. 9, comma 3, lett. e), del medesimo decreto.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Ha respinto l’eccezione preliminare di inammissibilità della notifica, qualificando l’eventuale vizio come nullità sanata dalla costituzione della società controricorrente. Nel merito, la Corte ha affermato che le abitazioni destinate ai dipendenti dell’azienda agricola, se ricorrono le condizioni dell’art. 9, comma 3-bis, lett. f), d.l. n. 557/1993, sono fabbricati rurali strumentali e quindi possono beneficiare del riconoscimento della ruralità anche se superano i 240 mq e presentano caratteristiche di lusso. La distinzione tra il comma 3, lett. e), e il comma 3-bis, lett. f), impone di considerare separate le fattispecie: la prima riguarda le abitazioni rurali in senso proprio, assoggettate al limite dimensionale; la seconda le costruzioni strumentali, per le quali il limite non opera. Il ricorso è stato pertanto rigettato e le spese del grado sono state compensate per la novità/evoluzione del quadro giurisprudenziale.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è stata invocata come base del motivo per dedurre violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
art. 156 c.p.c.
la costituzione del destinatario sana la nullità della notificazione.
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato per rinviare alla motivazione e ai precedenti sul medesimo quadro normativo.
art. 2135 c.c.
definisce l’attività agricola cui devono essere strumentali le costruzioni per essere qualificate rurali.
art. 9, comma 3, lett. e), d.l. n. 557/1993
prevede che i fabbricati ad uso abitativo con caratteristiche di lusso o appartenenti alle categorie A/1 e A/8 non possano essere riconosciuti rurali; la Corte ne limita l’ambito alle abitazioni rurali in senso proprio.
art. 9, comma 3-bis, lett. f), d.l. n. 557/1993
riconosce carattere di ruralità alle costruzioni strumentali destinate ad abitazione dei dipendenti agricoli, senza un limite di superficie.
art. 2 d.P.R. n. 139/1998
ha introdotto il comma 3-bis nell’art. 9 del d.l. n. 557/1993, ampliando la categoria delle costruzioni rurali strumentali.
art. 42-bis d.l. n. 159/2007 conv. in L. n. 222/2007
ha riscritto i commi 3 e 3-bis dell’art. 9, distinguendo le abitazioni rurali dalle costruzioni strumentali, incluse quelle destinate ai dipendenti.
art. 3 L. n. 662/1996
richiamato quale fonte della delega al legislatore regolamentare in materia di classificazione catastale rurale.
d.m. 2 agosto 1969
individua le caratteristiche delle abitazioni di lusso; la Corte esclude che tale criterio operi, di per sé, per le unità strumentali destinate ai dipendenti agricoli.
d.m. 26 luglio 2012
citato in relazione agli allegati tecnici, che non possono derogare al dato normativo primario.
d.l. n. 557/1993
costituisce il testo normativo centrale sulla ruralità degli immobili ai fini fiscali.
Massime di principio
- La notificazione di un ricorso non è inesistente per ogni difformità dal modello legale: l’inesistenza ricorre solo se mancano gli elementi essenziali dell’atto notificatorio; negli altri casi il vizio è nullo e può essere sanato dalla costituzione del destinatario.
- In materia di ruralità catastale, occorre distinguere tra fabbricati ad uso abitativo rurali in senso proprio e costruzioni strumentali all’attività agricola: si tratta di fattispecie giuridicamente diverse, disciplinate da regole diverse.
- Le abitazioni destinate ai dipendenti dell’azienda agricola, se ricorrono le condizioni legali previste, rientrano tra le costruzioni strumentali rurali e beneficiano della ruralità indipendentemente dalla superficie dell’immobile.
- Il limite di superficie di 240 mq e le caratteristiche di lusso rilevano per le abitazioni rurali disciplinate dal comma 3, lett. e), ma non precludono il riconoscimento della ruralità alle unità ex lege strumentali di cui al comma 3-bis, lett. f).
- La normativa secondaria o attuativa non può essere interpretata in modo da svuotare la previsione primaria che qualifica espressamente come rurali le costruzioni strumentali destinate ad abitazione dei dipendenti agricoli.
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