Cassazione Penale, Sentenza n. 15405/2026 del 28/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per violazione dell'art. 81 cod. pen.: il Tribunale di Cagliari, nel determinare la pena per furto aggravato (art. 625 n.4 c.p.) e insolvenza fraudolenta unificate per continuazione, ha applicato un aumento per la continuazione che, secondo il Procuratore Generale, è 'illecito' perché inferiore al limite minimo previsto dall'art. 81, comma 4 c.p. per i soggetti nei confronti dei quali opera la recidiva reiterata (art. 99, comma 4 c.p.). In sostanza il ricorso censura il calcolo della pena satellite (aumento per la continuazione) che non rispetterebbe l'obbligo di un aumento non inferiore a un terzo della pena fissata per il reato più grave quando ricorre la recidiva reiterata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso: la sentenza del Tribunale di Cagliari è stata annullata e rimessa per nuovo giudizio (in diversa composizione) sul punto relativo alla determinazione della pena per la continuazione. La Corte ha rilevato dal casellario giudiziale che l'imputato risultava già ritenuto recidivo reiterato in più occasioni; pertanto, nel nuovo giudizio il Tribunale dovrà tener conto del limite minimo imposto dall'art. 81, comma 4 c.p. (o, in alternativa, esplicitare il calcolo mediante il cumulo materiale previsto dal comma 3), motivando adeguatamente il trattamento sanzionatorio.
Norme richiamate
art. 81 cod. pen.
«Fermi restando i limiti indicati al terzo comma, se i reati in concorso formale o in continuazione con quello più grave sono commessi da soggetti ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, l'aumento della quantità di pena non può essere comunque inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave»
La Corte interpreta la norma come obbligatoria quando il reo è recidivo reiterato: l'aumento per la continuazione non può essere inferiore a un terzo della pena per il reato più grave; il limite trova applicazione anche quando il giudice ha ritenuto la recidiva equivalente ad attenuanti.
art. 99 cod. pen., comma 4
Identifica la recidiva reiterata come la situazione soggettiva che attiva la disciplina speciale dell'art. 81, comma 4; la presenza di condanne pregresse definitive nel casellario comporta l'applicazione della maggiorazione minima per la continuazione.
art. 81 cod. pen., comma 3 (cumulo materiale)
Il giudice, ove non intenda applicare l'aumento minimo di cui al comma 4, deve comunque poter esplicitare il risultato del cumulo materiale delle pene; la mancanza di tale calcolo nella motivazione è censurabile.
art. 625 n. 4 cod. pen.
Norma che qualifica il reato di furto aggravato posto a base della condanna; utilizzata per individuare il reato più grave nella specie.
art. 27 Cost.
Riferimento costituzionale alla funzione rieducativa della pena usato dalla giurisprudenza per giustificare misure sanzionatorie proporzionate anche in relazione alla propensione a delinquere espressa dalla recidiva.
Massime di principio
- Se il casellario giudiziale documenta recidiva reiterata (condanne definitive anteriori), il limite minimo di aumento per la continuazione ex art. 81, comma 4 c.p. è obbligatorio: l'aumento non può essere inferiore a un terzo della pena per il reato più grave.
- L'art. 81, comma 4 c.p. si applica anche quando il giudice ritiene la recidiva equivalente a circostanze attenuanti: il requisito sostanziale della recidiva comporta comunque l'applicazione del minimo aumentativo.
- In mancanza di applicazione del minimo previsto dall'art. 81, comma 4, il giudice deve quantomeno motivare e indicare l'esito del cumulo materiale delle pene (art. 81, comma 3); l'omissione è motivo di annullamento e rinvio.
- Per la difesa, è strategico contestare la sussistenza formale della recidiva reiterata (es. assenza di sentenze definitive anteriori o errori nel casellario) quando si voglia evitare l'applicazione del minimo aumentativo.
- Per il pubblico ministero è utile dedurre l'errore di calcolo quando il trattamento sanzionatorio risulta non commisurato alla propensione a delinquere del reo documentata da precedenti: la cassazione è incline a correggere difformità nel rispetto della normativa sull'aumento per continuazione.
- Nella motivazione della determinazione della pena il giudice deve esplicitare i passaggi e i calcoli relativi a riconoscimento di circostanze, equivalenza tra recidiva e attenuanti e modalità di aumento per la continuazione, al fine di evitare censure in sede di legittimità.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 28 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 15145/2026 del 28/04/2026
- Sentenza penale · 28 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 15148/2026 del 28/04/2026
- Sentenza penale · 28 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 15149/2026 del 28/04/2026
- Sentenza penale · 28 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 15150/2026 del 28/04/2026
- Sentenza penale · 28 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 15153/2026 del 28/04/2026
- Sentenza penale · 28 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 15154/2026 del 28/04/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →