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Circolare

Circolare numero 14 del 15-1-2002

Modalità per il recupero dei contributi relativi all'anno 1999 previsto dalla legge 20 agosto 2001, n.334 di conversione del decreto 3 luglio 2001, n .256 in favore delle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto. Riepilogo delle aliquote contributive dovute per l'anno 1999 (allegato 1).

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina il recupero, tramite DM10, della riduzione delle aliquote contributive dovute per il 1999 dalle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto, in attuazione della legge n. 334/2001 e del relativo decreto ministeriale. Vengono indicate le nuove misure contributive per le diverse categorie di lavoratori, il codice da utilizzare per la compensazione, il termine per il recupero e le istruzioni contabili con l’istituzione del conto GAW 37/61. Sono inoltre richiamate le aliquote confermate dal 1° gennaio 2002 e la misura del contributo maternità.

Riduzione delle aliquote contributive per l'anno 1999 a favore delle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto

Riduzione delle aliquote contributive 1999 per le aziende esercenti pubblici servizi di trasporto

La circolare disciplina l’attuazione della riduzione delle aliquote contributive per l’anno 1999 a favore delle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto, conseguente al finanziamento disposto dalla legge n. 334/2001. Vengono fornite le misure di riduzione, le modalità operative per il recupero in DM10 e le istruzioni contabili per la rilevazione degli oneri a carico dell’Istituto.

Quadro normativo di riferimento

Il provvedimento richiama anzitutto il D.lgs. 29 giugno 1996, n. 414, che ha soppresso, con effetto dal 1° gennaio 1996, il Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto. Per i lavoratori di cui all’art. 4, comma 1, della legge 29 ottobre 1971, n. 889, in servizio al 31 dicembre 1995, è stata prevista l’iscrizione all’assicurazione generale obbligatoria per l’IVS dei lavoratori dipendenti, con evidenza contabile separata nell’ambito del FPLD. Lo stesso decreto ha fissato, all’art. 2, comma 1, il contributo al FPLD nella misura del 36,46% delle retribuzioni imponibili, di cui l’11,219% a carico dei lavoratori.

La circolare richiama poi l’art. 9 della legge 7 dicembre 1999, n. 472, che aveva previsto per l’anno 1999 la riduzione dell’aliquota a carico dei dipendenti delle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto mediante allineamento alle aliquote medie del settore industriale. Successivamente, la legge 20 agosto 2001, n. 334, di conversione del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 256, in attuazione dell’art. 145, comma 30, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha disposto un finanziamento di 300 miliardi di lire per coprire gli oneri derivanti dal mancato allineamento per il 1999.

Misure della riduzione per l’anno 1999

In attuazione del decreto ministeriale 6 novembre 2001, vengono indicate le aliquote contributive ridotte per il 1999.

Per i lavoratori iscritti al 31 dicembre 1995:

  • FPLD: riduzione di 1,431 punti percentuali, da 25,241 a 23,810;
  • CUAF: riduzione di 3,720 punti, da 6,200 a 2,480;
  • maternità: riduzione di 0,570 punti, da 1,230 a 0,660;
  • totale riduzione: 5,721 punti.

Per i lavoratori iscritti successivamente al 31 dicembre 1995 dipendenti da aziende esercenti pubblici servizi di trasporto:

  • FPLD, quale maggiorazione ex art. 2 del D.lgs. n. 414/1996: riduzione di 2,507 punti, da 2,507 a 0;
  • CUAF: riduzione di 3,720 punti, da 6,200 a 2,480;
  • maternità: riduzione di 0,570 punti, da 1,230 a 0,660;
  • totale riduzione: 6,797 punti.

Per i lavoratori iscritti successivamente al 31 dicembre 1995 dipendenti da aziende esercenti pubblici servizi di trasporto a gestione governativa o regionale:

  • FPLD, quale maggiorazione ex art. 2 del D.lgs. n. 414/1996: riduzione di 2,740 punti, da 2,740 a 0;
  • CUAF: riduzione di 3,720 punti, da 6,200 a 2,480;
  • maternità: riduzione di 0,570 punti, da 1,230 a 0,660;
  • totale riduzione: 7,030 punti.

Modalità di recupero delle differenze contributive

Le aziende sono autorizzate a recuperare le differenze contributive mediante compensazione nel modello DM10. A tal fine deve essere utilizzato il codice di nuova istituzione "R270", da indicare nel quadro D del modello, con il significato di "riduzione contributi legge 334/2001".

Il recupero tramite DM10 può avvenire entro il giorno 16 del terzo mese successivo all’emanazione della circolare.

Conferme per il periodo successivo

La circolare precisa che le aliquote in questione restano confermate a decorrere dal 1° gennaio 2002, ai sensi dell’art. 43, comma 1, lettera b), della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Nella stessa disposizione è richiamata anche la conferma del contributo maternità nella misura dello 0,46%, ai sensi dell’art. 43, comma 1, lettera a), della medesima legge.

Istruzioni contabili

Per la rilevazione contabile dell’onere derivante dalla riduzione delle aliquote contributive è istituito il conto GAW 37/61, come da allegato n. 5. L’onere è posto a carico della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali.

Per le registrazioni contabili effettuate manualmente, la circolare richiama le istruzioni del messaggio n. 00543 del 4 maggio 1994, che prevedono l’utilizzo del codice utente "1" e del codice documento "95".

Contenuto degli allegati

Gli allegati riportano i quadri riepilogativi delle aliquote per l’anno 1999, distinguendo tra:

  • aziende esercenti pubblici servizi di trasporto;
  • aziende esercenti pubblici servizi di trasporto a gestione governativa o regionale;
  • pubblici servizi di trasporto gestiti in economia dagli enti territoriali.

Sono inoltre riportate le indicazioni sui codici CSC e CA, nonché alcune precisazioni applicative. In particolare:

  • le aziende destinatarie del RD 148/31 sono esonerate dal contributo DS, in quanto assicurano la stabilità di impiego;
  • le aziende escluse dalla sfera di applicazione del RD 148/31 devono versare il contributo DS nella misura dell’1,61%;
  • il contributo malattia è dovuto nella misura del 2,22% per le aziende che non applicano il RD 148/31 e per le quali la prestazione è liquidata nella misura prevista per i lavoratori dell’industria; per il personale impiegatizio il contributo non è dovuto;
  • sulla quota di retribuzione eccedente il limite annuo di lire 65.280.000, mensilizzato in lire 5.440.000, per il 1999 è dovuta un’aliquota aggiuntiva dell’1% totalmente a carico del lavoratore.

Per i pubblici servizi di trasporto gestiti in economia dagli enti territoriali, gli allegati indicano un contributo DS dell’1,61% per il personale per il quale non ricorre la stabilità di impiego e precisano che tale contributo è dovuto per il personale senza stabilità di impiego fino all’avvenuta iscrizione all’INPDAP.

Punti principali

Quadro normativo e finalità della riduzione

La circolare ricostruisce il percorso normativo che ha portato alla riduzione delle aliquote contributive per l’anno 1999 delle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto. Si richiamano il D.lgs. n. 414/1996, che ha soppresso il Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto e previsto l’iscrizione all’AGO con evidenza contabile separata nel FPLD per i lavoratori in servizio al 31 dicembre 1995, nonché l’art. 9 della legge n. 472/1999 e la legge n. 334/2001, che ha finanziato la copertura degli oneri derivanti dal mancato allineamento contributivo per il 1999.

Nuove aliquote contributive per il 1999

In attuazione del decreto ministeriale del 6 novembre 2001, la circolare dispone la riduzione delle aliquote contributive a carico delle aziende per l’anno 1999. Per i lavoratori iscritti al 31 dicembre 1995 la riduzione è pari a 5,721 punti percentuali, con FPLD ridotto da 25,241 a 23,810, CUAF da 6,200 a 2,480 e maternità da 1,230 a 0,660. Per i lavoratori iscritti successivamente al 31 dicembre 1995 delle aziende di trasporto la riduzione è pari a 6,797 punti, mentre per quelli delle aziende a gestione governativa o regionale è pari a 7,030 punti, con azzeramento delle maggiorazioni FPLD previste dall’art. 2 del D.lgs. n. 414/1996.

Modalità di recupero tramite DM10

Le aziende sono autorizzate a recuperare le differenze contributive portandole in detrazione nel modello DM10. Deve essere utilizzato il nuovo codice "R270" nel quadro D, con il significato di "riduzione contributi legge 334/2001". Il recupero può essere effettuato entro il giorno 16 del terzo mese successivo all’emanazione della circolare.

Conferma delle aliquote dal 1° gennaio 2002

La circolare precisa che le aliquote contributive in questione restano confermate a decorrere dal 1° gennaio 2002, in base all’art. 43, comma 1, lettera b), della legge n. 448/2001. È altresì confermato il contributo per la maternità nella misura dello 0,46%, ai sensi dell’art. 43, comma 1, lettera a), della medesima legge.

Istruzioni contabili e conto GAW 37/61

Per la rilevazione contabile dell’onere derivante dalla riduzione delle aliquote è istituito il conto GAW 37/61, posto a carico della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali. Per le registrazioni contabili manuali si richiamano le istruzioni del messaggio n. 00543 del 4 maggio 1994, con utilizzo del codice utente "1" e del codice documento "95".

Tabelle allegate e chiarimenti sulle casistiche

Gli allegati riportano le aliquote 1999 per diverse tipologie di aziende e personale, distinguendo tra personale in forza al 31/12/1995, personale assunto successivamente, aziende a gestione governativa o regionale e pubblici servizi di trasporto gestiti in economia dagli enti territoriali. Vengono precisate anche alcune regole applicative: esonero dal contributo DS per le aziende soggette al RD 148/31 che assicurano la stabilità di impiego, misura dell’1,61% per le aziende escluse da tale disciplina, diverso regime per il contributo malattia e aliquota aggiuntiva dell’1% sulla quota di retribuzione eccedente il limite annuo per il 1999.

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