Circolare numero 16 del 15-1-2002
Decreto del Ministro Economia e Finanza dell’ 11 dicembre 2001. Variazione del tasso interessi legali al 3% con decorrenza dal 1°gennaio 2002.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare dà conto della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto dell’11 dicembre 2001 con cui il Ministro dell’Economia e delle Finanze ha fissato al 3% annuo il saggio degli interessi legali, con decorrenza 1° gennaio 2002. Viene inoltre richiamata la possibilità di ridurre le sanzioni civili fino alla misura degli interessi legali nei casi previsti dall’art. 116, comma 15, della L. 388/2000, purché risultino integralmente versati contributi e premi dovuti. Si precisa infine che la materia è oggetto di una delibera del Consiglio di Amministrazione, adottata in attuazione di direttive ministeriali, che sarà illustrata in una circolare successiva.
Fissazione del saggio degli interessi legali al 3% dal 1° gennaio 2002 e richiamo alla riduzione delle sanzioni civili nei casi previsti dall'art. 116, comma 15, L. 388/2000
Fissazione del saggio degli interessi legali e primi chiarimenti sulla riduzione delle sanzioni civili
La circolare informa dell’intervenuta determinazione del saggio degli interessi legali e richiama, in via coordinata, la disciplina della riduzione delle sanzioni civili nei casi previsti dalla normativa previdenziale. Il testo segnala inoltre che la disciplina applicativa completa sarà oggetto di un successivo intervento di prassi.
Fissazione del tasso legale
È dato atto della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 14 dicembre 2001 del decreto dell’11 dicembre 2001, con il quale il Ministro dell’Economia e delle Finanze ha fissato il saggio degli interessi legali nella misura del 3% annuo, a decorrere dal 1° gennaio 2002.
Riduzione delle sanzioni civili: presupposti richiamati
La circolare rammenta che la riduzione delle sanzioni civili fino alla misura prevista per gli interessi legali può essere concessa nei casi contemplati dall’art. 116, comma 15, della L. 388/2000. Tale beneficio è subordinato alla condizione che risultino integralmente versati i contributi e i premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali.
Direttive ministeriali e futura delibera applicativa
Viene precisato che la disciplina opera sulla base di delibere adottate dai Consigli di Amministrazione in attuazione di direttive emanate dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica. In tale quadro, il Consiglio di Amministrazione ha approvato una delibera che disciplina in dettaglio la materia, la quale sarà illustrata in una circolare di prossima emanazione.
Punti principali
Fissazione del saggio degli interessi legali
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 14 dicembre 2001 il decreto dell’11 dicembre 2001 con cui il Ministro dell’Economia e delle Finanze ha stabilito nella misura del 3% annuo il saggio degli interessi legali, con decorrenza dal 1° gennaio 2002.
Riduzione delle sanzioni civili
Si ricorda che la riduzione delle sanzioni civili fino alla misura prevista per gli interessi legali può essere concessa nei casi previsti dall’art. 116, comma 15, della L. 388/2000, a condizione che siano stati integralmente versati i contributi e i premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali.
Direttive ministeriali e disciplina applicativa
La riduzione opera sulla base di delibere adottate dai Consigli di Amministrazione in applicazione di direttive emanate dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica. Il Consiglio di Amministrazione ha approvato una delibera che disciplina dettagliatamente la materia, destinata a essere illustrata in una circolare di prossima emanazione.
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