Circolare numero 15 del 15-1-2002
Istruzioni operative per il versamento dei contributi previdenziali sul compenso spettante per ferie non godute, ancorché non corrisposto, e per l’eventuale recupero dei contributi sul compenso stesso nell’ipotesi di successiva fruizione delle ferie
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare definisce a regime il momento impositivo e gli adempimenti contributivi relativi al compenso per ferie non godute, con riferimento alle ferie maturate dal 1999 in poi, e disciplina anche il recupero dei contributi nel caso in cui le ferie vengano effettivamente fruite dopo il versamento. Vengono inoltre richiamate le regole per le ferie maturate prima del 1999, per le quali la scadenza contributiva era fissata al 30 giugno 2001. La circolare distingue le procedure da seguire in base al momento in cui le ferie vengono godute rispetto alla trasmissione del modello 770 semplificato, indicando i codici da utilizzare nei modelli DM10/2, CUD e 770, nonché le rettifiche da effettuare in caso di avvenuto versamento o di successiva fruizione delle ferie.
Imposizione contributiva sul compenso per ferie non godute e modalità di recupero dei contributi
Imposizione contributiva sul compenso per ferie non godute
La circolare disciplina in modo organico l’assoggettamento a contribuzione del compenso per ferie non godute, chiarendo il momento impositivo, le modalità di esposizione nei flussi contributivi e i criteri di recupero dei contributi nel caso in cui le ferie vengano fruite in un momento successivo. Il documento si inserisce nel quadro di precedenti chiarimenti dell’INPS e del Ministero del Lavoro e aggiorna parzialmente le istruzioni già fornite con la circolare n. 186/1999.
Premessa e coordinamento con la disciplina previgente
Vengono richiamati i principali precedenti interventi amministrativi in materia, e in particolare:
- lettera del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale n. 6/PS/60985 del 14 maggio 1998;
- circolare INPS n. 134 del 23 giugno 1998;
- circolare INPS n. 186 del 7 ottobre 1999.
Con il messaggio n. 101 del 13 giugno 2001 erano già stati enunciati i criteri per l’assolvimento dell’obbligazione contributiva relativa alle ferie ante 1999, con scadenza fissata al 30 giugno 2001, salvo il caso di ferie superiori a 30 giorni per le quali fossero stati stipulati entro la stessa data accordi diretti a consentirne l’effettiva fruizione. Nello stesso messaggio era stato anche precisato che l’indennità sostitutiva per ferie, essendo ricompresa fra gli elementi variabili della retribuzione, poteva essere regolarizzata con gli adempimenti contributivi nei 30 giorni successivi.
Ferie maturate dal 1999: momento impositivo
Per le ferie maturate a partire dal 1999, la circolare individua il momento impositivo secondo tre ipotesi.
Se esiste una previsione legale o contrattuale, collettiva o aziendale, che regola la fruizione delle ferie, la scadenza dell’obbligazione contributiva coincide con il termine stabilito da tale disciplina. Tale termine può essere differito da accordi aziendali o da pattuizioni individuali finalizzate a favorire l’effettivo godimento delle ferie, entro i limiti previsti dall’art. 9, commi 1 e 2, della Convenzione OIL; in questo caso, la collocazione temporale dei contributi coincide con il mese in cui cade il termine differito.
In assenza di disposizioni contrattuali, regolamenti aziendali o pattuizioni individuali, la scadenza dell’obbligazione contributiva è fissata al diciottesimo mese successivo alla fine dell’anno solare di maturazione delle ferie. A titolo esemplificativo:
- ferie 2000: scadenza 30 giugno 2002;
- ferie 2001: scadenza 30 giugno 2003.
Assoggettamento a contribuzione del compenso ferie
Una volta individuato il momento impositivo, il datore di lavoro deve sommare alla retribuzione imponibile del mese successivo alla scadenza delle ferie anche l’importo corrispondente al compenso per ferie non godute, anche se non ancora corrisposto al lavoratore.
La circolare richiama la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione INPS n. 5 del 26 marzo 1993, approvata con D.M. 7 ottobre 1993, precisando che la fattispecie rientra tra quelle per le quali gli adempimenti contributivi possono essere assolti nel mese successivo a quello in cui maturano i compensi.
L’importo del compenso ferie deve essere indicato nella voce "ALTRE COMPETENZE" del modello CUD e del modello 770 semplificato relativi all’anno in cui è stata assolta l’obbligazione contributiva. La circolare fornisce anche un esempio operativo: ferie maturate nel 1999, con obbligo contributivo assolto a luglio 2001, vanno esposte nel CUD 2002 riferito ai redditi 2001.
Se in un momento successivo, ad esempio per cessazione del rapporto, il compenso viene effettivamente corrisposto, sarà assoggettata a contribuzione solo l’eventuale differenza rispetto a quanto già prelevato a fini previdenziali.
Fruizione successiva delle ferie e recupero dei contributi
La circolare ribadisce che il momento impositivo non limita il diritto del lavoratore a fruire effettivamente delle ferie. Può quindi accadere che le ferie vengano godute dopo l’assolvimento della contribuzione sul compenso sostitutivo; in tale situazione, il contributo già versato sulla parte di retribuzione corrispondente al "compenso ferie" non è più dovuto.
Per semplificare le operazioni di recupero, vengono individuate due alternative a seconda del momento in cui avviene la fruizione delle ferie rispetto alla trasmissione del modello 770 semplificato.
Ferie fruite prima della trasmissione del 770 semplificato
Se le ferie sono fruite nello stesso anno in cui è stato assolto l’obbligo contributivo, oppure nell’anno successivo ma prima della trasmissione dei dati del modello 770 semplificato, il datore di lavoro può scegliere una delle seguenti procedure.
Recupero nel quadro D del DM10/2
In base alla procedura già prevista dal messaggio n. 101/2001, il datore di lavoro:
- assoggetta a contribuzione l’intera retribuzione del mese nel quale le ferie arretrate vengono fruite, attribuendola allo stesso periodo di paga;
- porta a conguaglio nel quadro D del DM10/2 i contributi versati sul compenso sostitutivo divenuti indebiti, utilizzando il codice L480 preceduto dalla dicitura "REC. CONTR. FERIE";
- indica nei quadri B-C del DM10/2, ai soli fini della quadratura dei monti retributivi, l’importo della retribuzione riferita al compenso ferie già assoggettato a contribuzione, con i nuovi codici:
- H400, preceduto da "RID. IMPONIBILE ANNO CORRENTE", se la competenza è dell’anno solare in corso;
- H500, preceduto da "RID. IMPONIBILE ANNO PRECEDENTE", se la competenza è dell’anno solare precedente.
Non devono essere compilate le caselle "NUMERO DIPENDENTI", "NUMERO GIORNATE" e "CONTRIBUTI DOVUTI".
In questo caso il compenso ferie non va più riportato nella voce "Altre competenze" del CUD e del 770 semplificato; la retribuzione relativa al periodo di effettiva fruizione delle ferie andrà invece esposta tra le competenze correnti dell’anno di fruizione.
Decontribuzione diretta sulla retribuzione del mese di fruizione
In alternativa, il datore di lavoro può operare una decontribuzione diretta sulla retribuzione del mese in cui le ferie sono fruite, portando in diminuzione l’importo già assoggettato a contribuzione come compenso ferie.
In questa ipotesi:
- la retribuzione del mese di fruizione resta attribuita al relativo periodo di paga per intero;
- se la decontribuzione avviene nell’anno successivo a quello del versamento del contributo sul compenso ferie, nei quadri B-C del DM10/2 va indicato, ai soli fini della quadratura, l’importo con il codice D000, quale importo che ha determinato la diminuzione dell’imponibile dell’anno in corso ma è di competenza dell’anno precedente.
Anche in questo caso il compenso ferie non deve comparire nelle "Altre competenze" del CUD e del 770 semplificato; la retribuzione del periodo di effettiva fruizione va collocata tra le competenze correnti dell’anno di fruizione.
La circolare precisa inoltre che il criterio della decontribuzione è consentito solo se:
- il regime contributivo è rimasto invariato rispetto a quello del mese in cui era stato assolto l’obbligo contributivo sul compenso ferie;
- la riduzione dell’imponibile non incide sul rispetto del minimale giornaliero.
Ferie fruite dopo la trasmissione del 770 semplificato
Se le ferie vengono fruite dopo la trasmissione dei dati del modello 770 semplificato, l’importo del compenso ferie risulta già esposto nella voce "Altre competenze" del CUD e del 770.
In tale ipotesi:
- il recupero dei contributi deve essere effettuato con la procedura DM10/V;
- poiché il 770 è già stato trasmesso con l’indicazione del compenso ferie, è necessaria una comunicazione di rettifica tramite il modello SA/RETT, con modifica della voce relativa alle altre competenze.
Ferie antecedenti il 1999
L’allegato richiama la disciplina delle ferie non godute maturate negli anni precedenti al 1999. Per tali ferie:
- la scadenza dell’obbligazione contributiva era fissata al 30 giugno 2001;
- per i periodi arretrati superiori a 30 giorni, la contrattazione collettiva, i regolamenti aziendali o le pattuizioni individuali potevano differire il termine di fruizione, ma solo fino al 30 giugno 2001;
- l’adempimento contributivo poteva essere assolto con la denuncia relativa al mese di luglio 2001 entro il 16 agosto 2001.
Il messaggio ribadisce anche che l’importo corrispondente al versamento contributivo relativo all’"indennità sostitutiva per ferie non godute" deve essere aggiunto alla retribuzione del mese di versamento.
Se, dopo il pagamento della contribuzione, le ferie vengono comunque godute, le aziende devono:
- assoggettare a contribuzione l’intera retribuzione del mese in cui le ferie arretrate sono fruite;
- conguagliare nel quadro D del DM10 i contributi già versati e divenuti indebiti, utilizzando il codice L480 e la dicitura "rec. contr. ferie";
- se l’indennità era già stata riportata nella denuncia individuale (quadro SA del modello 770), richiedere la rettifica della posizione assicurativa del lavoratore mediante SA/RETT.
Decorrenza delle nuove disposizioni operative
Per i casi soggetti alle istruzioni della circolare n. 186/1999, se l’obbligo contributivo non è stato assolto con la denuncia del mese di luglio 2001 e le ferie non sono ancora state fruite, il versamento deve essere effettuato entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della circolare, in applicazione della delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 26 marzo 1993 e del D.M. 4 ottobre 1993.
Quadro operativo finale
La circolare costruisce quindi un sistema a due livelli:
- da un lato, regola il momento di insorgenza dell’obbligazione contributiva sul compenso ferie non godute, con riferimento alle ferie maturate dal 1999 in poi e alle ferie ante 1999;
- dall’altro, disciplina il recupero dei contributi nel caso di successiva fruizione delle ferie, indicando strumenti diversi a seconda che la regolarizzazione avvenga prima o dopo la trasmissione del modello 770 semplificato.
Per i professionisti che assistono aziende e datori di lavoro, il punto centrale è la corretta individuazione del termine di scadenza, della collocazione nei flussi DM10/CUD/770 e dell’eventuale necessità di rettifica della denuncia o della posizione assicurativa del lavoratore.
Punti principali
Ambito e finalità della circolare
La circolare aggiorna e parzialmente modifica le istruzioni già contenute nella circolare INPS n. 186/1999, definendo le modalità procedurali "a regime" per l’assolvimento dell’obbligazione contributiva sul compenso per ferie non godute. Vengono anche stabilite le modalità operative per recuperare i contributi già versati quando le ferie vengono successivamente fruite.
Ferie maturate dal 1999: momento impositivo
Se esiste una previsione legale o contrattuale, collettiva o aziendale, il momento impositivo coincide con il termine previsto da tale disciplina. Tale termine può essere differito da accordi aziendali o pattuizioni individuali finalizzati a favorire l’effettivo godimento delle ferie, e in tal caso la contribuzione scade nel mese in cui cade il termine differito. In assenza di qualsiasi disciplina contrattuale, aziendale o individuale, la scadenza è fissata al diciottesimo mese successivo alla fine dell’anno solare di maturazione delle ferie.
Assoggettamento a contribuzione e denunce retributive
Una volta individuato il momento impositivo, il datore di lavoro deve sommare alla retribuzione imponibile del mese successivo alla scadenza delle ferie anche l’importo del compenso per ferie non godute, ancorché non corrisposto. Tale importo deve essere indicato nella voce "ALTRE COMPETENZE" del CUD e del modello 770 semplificato nell’anno in cui è stata assolta l’obbligazione contributiva.
Ferie fruite dopo il versamento: recupero contributi
Se le ferie vengono successivamente fruite, il contributo versato sulla parte di retribuzione corrispondente al compenso ferie non è più dovuto. La circolare consente il recupero dei contributi con modalità differenziate a seconda che la fruizione avvenga prima o dopo la trasmissione dei dati del modello 770 semplificato, superando l’originario ricorso obbligatorio alla procedura di vigilanza previsto dalla circolare n. 186/1999.
Recupero prima della trasmissione del 770 semplificato
Se le ferie sono fruite nello stesso anno in cui è stato assolto l’obbligo contributivo oppure nell’anno successivo ma prima della trasmissione del modello 770 semplificato, il datore di lavoro può scegliere tra due procedure: conguaglio nel quadro D del DM10/2 utilizzando il codice L480 e indicazione di riduzione imponibile con i codici H400 o H500 nei quadri B-C, oppure decontribuzione diretta sulla retribuzione del mese di fruizione, con indicazione del codice D000 nei quadri B-C se l’operazione avviene nell’anno successivo. In entrambi i casi il compenso ferie non va riportato tra le "altre competenze" del CUD/770.
Recupero dopo la trasmissione del 770 semplificato
Se le ferie sono fruite dopo la trasmissione del modello 770 semplificato, il compenso ferie risulta già indicato nelle "altre competenze". In questa ipotesi il recupero dei contributi va effettuato con la procedura DM10/V e occorre inoltre presentare una comunicazione di rettifica tramite modello SA/RETT per modificare la voce relativa alle altre competenze.
Decorrenza delle nuove istruzioni
Per i casi disciplinati dalla circolare n. 186/1999, se l’obbligo contributivo non è stato assolto con la denuncia del mese di luglio 2001 e le ferie non sono ancora state fruite, il versamento deve essere effettuato entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della circolare, in applicazione della delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 26 marzo 1993 e del D.M. 4 ottobre 1993.
Ferie antecedenti il 1999: disciplina richiamata
Il messaggio allegato n. 101 del 13 giugno 2001 ribadisce che per le ferie non godute relative agli anni precedenti il 1999 la scadenza dell’obbligazione contributiva era fissata al 30 giugno 2001. Per i periodi arretrati superiori a 30 giorni, le fonti collettive o individuali potevano procrastinare il termine di fruizione solo fino al 30 giugno 2001. È inoltre confermata la possibilità di assolvere gli obblighi con la denuncia del mese di luglio 2001 entro il 16 agosto 2001.
Sistemazione contributiva in caso di fruizione successiva
Se le ferie relative al periodo ante 1999 vengono godute dopo il versamento, le aziende devono assoggettare a contribuzione l’intera retribuzione del mese di fruizione e recuperare i contributi già versati con il codice L480 nel quadro D del DM10. Se l’indennità era già stata inclusa nella denuncia individuale, deve essere richiesta la rettifica della posizione assicurativa del lavoratore tramite modello SA/RETT.
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