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Circolare

Circolare numero 56 del 23-04-2020

Con la presente circolare si forniscono chiarimenti in merito all’iscrizione delle imprese non agricole alla contribuzione agricola unificata ed in particolare sulle attività di cui all’articolo 6 della legge 31 marzo 1979, n. 92 che comportano l’iscrizione dei lavoratori addetti alla contribuzione agricola unificata. Sono chiariti, inoltre, gli effetti della riclassificazione dell’impresa dal settore agricolo ad altro settore sulle prestazioni a sostegno del reddito e sulle prestazioni pensionistiche conseguenti alla riclassificazione del rapporto di lavoro.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce i criteri per l'inquadramento previdenziale degli operai addetti ad attività agricole anche se assunti da imprese non agricole (richiamo a L.92/1979 art.6, circ. 94/2019 e 126/2009). Definisce le attività riconducibili alla lett. e) (collegate al ciclo biologico), illustra la procedura di riclassificazione aziendale e le conseguenze sul diritto a prestazioni a sostegno del reddito e pensionistiche, e precisa le modalità operative di recupero degli indebiti tramite la procedura RI.

Assoggettamento imprese non agricole alla contribuzione agricola unificata, riclassificazione e recupero degli indebiti

Punti principali

Quadro normativo e obiettivo

Riferimenti a L. n.92/1979 (art.6 lett. d) ed e)), circolari INPS n.94/2019 e n.126/2009 e giurisprudenza; obiettivo: definire quando i lavoratori di imprese non agricole devono essere considerati operai agricoli ai fini contributivi.

Criterio di inquadramento

Prevale il criterio oggettivo dell'attività concretamente svolta dal lavoratore, indipendentemente dalla qualifica contrattuale o dalla natura dell'impresa datrice.

Attività ricomprese nella lett. e) dell'art.6

Vanno ricondotte le attività connesse al ciclo biologico e al rischio della produzione e quelle indispensabili per mantenere in salute coltivazioni, suolo e allevamenti: es. aratura, semina, potatura, rimozione vite infette, taglio di formazione per imboschimento, manutenzione agraria e forestale, creazione e manutenzione di aree a verde.

Imprese non agricole e aziende agromeccaniche

Le imprese non agricole (comprese le aziende agromeccaniche) che eseguono servizi agricoli devono assicurare alla contribuzione agricola unificata i soli operai addetti alle attività agricole; è necessario verificare l'esistenza di un appalto genuino e una struttura imprenditoriale effettiva.

Riclassificazione dell'impresa e verifica giornate

In caso di accertamento che l'azienda non è agricola, occorre verificare per ciascun lavoratore se le mansioni rientrano nell'art.6: la riclassificazione retroattiva influisce su tutele, posizioni assicurative e diritto alle prestazioni.

Recupero delle prestazioni a sostegno del reddito

Se il lavoratore perde la qualifica di agricolo, le indennità specifiche (disoccupazione agricola, ANF, malattia, maternità) vanno ricalcolate e, se indebite, recuperate tramite procedura RI ordinaria; non usare la funzione 'Recupero PSR con AVA'. Possibile trasformazione a NASpI solo su istanza dell'interessato e se ricorrono i termini e i requisiti (cfr. mess. 31/07/2018 n.3058).

Recupero delle prestazioni pensionistiche

La revoca o ricostituzione della pensione conseguente alla riclassificazione può generare indebiti recuperabili entro i termini di prescrizione decorrenti dal verbale ispettivo; applicare determinazione presidenziale n.123/2017 e circ. n.47/2018; qualificare gli indebiti come propri o 'di condotta' e gestirli tramite RI.

Adempimenti istruttori e mezzi di prova

Occorre acquisire prova certa e circostanziata delle giornate lavorate e delle attività svolte; seguire le procedure operative standard per l'acquisizione e la notifica degli indebiti (procedura RI) e valutare responsabilità del debitore per la qualificazione dell'indebito.

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