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Circolare

Circolare numero 52 del 09-04-2020

Con la presente circolare si forniscono indicazioni in ordine all’ambito di applicazione del dettato normativo di cui al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, che ha previsto ulteriori disposizioni concernenti la sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, integrando il previgente assetto normativo previsto dal decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, a cui l’Istituto ha dato applicazione con la circolare n. 37/2020. Si forniscono altresì le relative istruzioni operative inerenti agli adempimenti e agli obblighi previdenziali in relazione alle diverse gestioni interessate.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare fornisce le istruzioni INPS per l'applicazione delle misure emergenziali del D.L. n. 18/2020 in materia di sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi connessi all'emergenza COVID‑19. Vengono individuati i soggetti e i periodi interessati (con proroga specifica per organismi sportivi), disciplinate le modalità tecniche (codici di autorizzazione e terze parti Uniemens), chiarito il trattamento della quota a carico dei lavoratori, definite le modalità di recupero (saldo o rateizzazione in max 5 rate senza sanzioni/interessi), e fornite disposizioni su DURC, sospensione dei carichi affidati agli agenti della riscossione, proroghe e istruzioni contabili.

Istruzioni operative per la sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi ai sensi del decreto‑legge 17 marzo 2020, n. 18 (artt. 61, 62, 37, 68, ecc.)

Punti principali

Ambito e finalità

Attuazione delle disposizioni del D.L. n. 18/2020 (integrazione del D.L. n. 9/2020) per contenere gli effetti economici dell'emergenza COVID‑19, estendendo sospensioni di adempimenti e versamenti contributivi per specifici settori e categorie.

Soggetti interessati

Elenco di attività (turismo, agenzie, operatori eventi, ristorazione, cinema/teatri, attività sportive e palestre, musei/biblioteche, trasporti, noleggio, ONLUS/volontariato, ecc.). Estensione anche ad artigiani, commercianti, liberi professionisti iscritti alla Gestione separata e aziende agricole nei casi previsti.

Periodi di sospensione e eccezioni

Sospensione degli adempimenti e versamenti dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020 (per i soggetti di art. 61); per federazioni/enti/associazioni sportive professionistiche e dilettantistiche la sospensione si estende fino al 31 maggio 2020. Per l'art. 62 (enti con ricavi/compensi <=2 MLN) la sospensione riguarda i versamenti con scadenza tra l'8 e il 31 marzo 2020 (istruzioni operative successive).

Quota a carico dei lavoratori

La sospensione comprende anche la quota a carico dei lavoratori, compresi gli importi già trattenuti in busta. Il datore è responsabile del versamento alla ripresa; possibilità di versamento in unica soluzione o in max cinque rate mensili senza sanzioni e interessi.

Modalità operative e codici

Attribuzione automatica codici di autorizzazione aziendali (es. 7L, 7M, 7Q, 7H) e codici Uniemens per i periodi interessati (N967, N968, N969; valori 24/25/26/27 per specifiche fattispecie). Indicazioni per compilazione Uniemens e F24 per lavoratori cessati e Gestione pubblica/ENPDEP.

Recupero dei contributi sospesi

Versamento in unica soluzione entro il 31 maggio 2020 senza sanzioni/interessi (per gli organismi sportivi termine unico entro il 30 giugno 2020). In alternativa rateizzazione fino a 5 rate mensili di pari importo, senza sanzioni/interessi; non sono previsti rimborsi degli importi già versati.

Sospensione carichi affidati all'Agente della Riscossione

Sospesi i termini di versamento delle cartelle e avvisi di addebito con scadenza dall'8 marzo al 31 maggio 2020; i relativi pagamenti devono essere effettuati entro il 30 giugno 2020. Sospesa anche l'emissione di nuovi avvisi di addebito e diffide fino al 31 maggio 2020.

Verifiche DURC e validità certificati

I certificati, attestati e permessi in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 conservano validità fino al 15 giugno 2020. Indicazioni operative per il rilascio e la valutazione delle richieste DURC nel periodo emergenziale.

Proroga dei versamenti del 16 marzo 2020

I versamenti in scadenza il 16 marzo 2020 sono prorogati automaticamente al 20 marzo 2020 (si applica alle denunce mensili dei datori di lavoro e adempimenti agricoli indicati).

Datori di lavoro domestico

Sospensione dei termini di pagamento dei contributi per lavoro domestico per le scadenze ricadenti nel periodo 23 febbraio – 31 maggio 2020; i pagamenti sospesi vanno effettuati in unica soluzione entro il 10 giugno 2020 senza sanzioni/interessi.

Aspetti contabili

Aggiornamento dei codici causali e del piano dei conti (ridenominazione N967 e nuove voci GPA00135/GPA00136 per N968/N969). Il programma 'gestione contributiva DM' effettuerà la ripartizione automatica delle partite contabili; istruzioni contabili aggiuntive saranno fornite con le amministrative.

Note operative e questioni ancora aperte

Per l'individuazione puntuale dei soggetti beneficiari dell'art. 62 (criterio ricavi/compensi <=2 MLN) sono in corso interlocuzioni con i Ministeri competenti: istruzioni operative saranno fornite successivamente. Rimangono ferme le disposizioni tributarie del MEF del 24 febbraio 2020 dove applicabili.

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