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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08284/2026 del 02/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da unintimazione di pagamento notificata via PEC per un importo di euro 2.396,79, fondata su cartelle di pagamento, ruoli esattoriali e avvisi di accertamento che il contribuente assumeva non notificati. Il ricorrente contestava la legittimite0 della pretesa per vizi di notificazione degli atti presupposti e per intervenuta prescrizione delle somme. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, proponeva ricorso per cassazione con cinque motivi: (1) nullite0 della sentenza per mancata rilevazione dufficio dellestinzione di Riscossione Sicilia S.p.A. e per asserita illegittimite0 della sua costituzione in giudizio; (2) difetto di ius postulandi e di legittimazione processuale dellagente della riscossione per mancata o invalida procura ad litem; (3) nullite0 della motivazione della sentenza di appello, ritenuta apparente e contraddittoria sul tema della procura; (4) violazione della norma sulla prescrizione delle somme richieste, con conseguente mancato riconoscimento dellestinzione del credito; (5) violazione dellart. 53 d.lgs. 546/1992 perche9 la Corte tributaria di secondo grado aveva dichiarato inammissibile o comunque non esaminato lappello ritenendo che le censure non dialogassero con la sentenza impugnata, nonostante lappellante avesse riproposto le questioni gie0 dedotte in primo grado.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il quinto motivo, ritenendo che nel processo tributario la riproposizione in appello delle ragioni gie0 spese contro latto impositivo o contro la pretesa erariale puf2 soddisfare lonere di specificite0 dei motivi di gravame, purche9 emerga la volonte0 di contestare la decisione di primo grado. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e ha rinviato alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimite0. Sono stati rigettati il primo e il terzo motivo, dichiarato inammissibile il secondo e assorbito il quarto motivo sulla prescrizione.

Norme richiamate

  • art. 76 D.L. 25 maggio 2021, n. 73 conv. in L. 23 luglio 2021, n. 106

    "con decorrenza dal 30 settembre 2021, la societe0 Riscossione Sicilia Spa e8 sciolta, cancellata d'ufficio dal registro delle imprese ed estinta"

    La Corte afferma che, in base a tale disciplina, il subentro nei rapporti attivi e passivi, anche processuali, di Riscossione Sicilia S.p.A. e8 avvenuto a favore di Agenzia delle Entrate-Riscossione con decorrenza dal 1b0 ottobre 2021; pertanto la costituzione in giudizio del 30 settembre 2021 e8 tempestiva.

  • art. 1, comma 3, D.L. 22 ottobre 2016, n. 193 conv. in L. 1 dicembre 2016, n. 225

    Richiamato come base istitutiva di Agenzia delle Entrate-Riscossione quale ente subentrante.

  • artt. 20, 22, 23 e 53 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamati dal ricorrente in relazione al primo e al quinto motivo; la Corte, sul quinto motivo, interpreta l'art. 53 nel senso che l'appello tributario e8 specifico anche quando ripropone le ragioni gie0 dedotte contro l'atto impositivo, se dall'atto emerge la volonte0 di censurare la decisione di primo grado.

  • art. 132, comma 4, c.p.c.

    Richiamato per dedurre nullite0 della motivazione; la Corte esclude la nullite0 poiche9 la motivazione della sentenza impugnata consente di individuare l'iter logico-giuridico della decisione.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    Norma sul perimetro dei motivi di ricorso per cassazione invocata per le censure di violazione di legge e nullite0 processuale.

  • art. 12 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato nel secondo motivo, ma non decisivo nella ratio della decisione.

  • art. 18 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato nel secondo motivo, senza accoglimento.

  • artt. 81, 83, 101, 112 e 115 c.p.c.

    Richiamati dal ricorrente per sostenere il difetto di ius postulandi e vizi processuali; la Corte non accoglie tali censure.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato nel secondo motivo, senza specifica accoglienza.

  • art. 5, comma 51, D.L. 30 dicembre 1982, n. 953 conv. in L. 28 febbraio 1983, n. 53

    Invocato per sostenere la prescrizione del credito; il relativo esame resta assorbito dall'accoglimento del quinto motivo.

  • art. 3, comma 2, c.p.a.

    Richiamato nel quinto motivo dal ricorrente in relazione al dovere di specificite0 dei motivi; la Corte decide invece sulla base dell'art. 53 d.lgs. 546/1992 e della relativa giurisprudenza.

Massime di principio

  • Nel processo tributario lappello e8 specifico anche quando il contribuente riproponga le ragioni gie0 svolte contro latto impositivo, purche9 dallatto di gravame emerga in modo inequivoco la volonte0 di contestare la decisione di primo grado e le censure siano complessivamente pertinenti alla pronuncia impugnata.
  • La sanzione di inammissibilite0 per difetto di specificite0 dei motivi di appello nel processo tributario va interpretata restrittivamente, perche9 limita l'accesso al sindacato di merito.
  • La nullite0 della sentenza per motivazione apparente ricorre solo quando non sia possibile ricostruire il percorso argomentativo seguito dal giudice; non basta che la motivazione sia sintetica o richiami un precedente ragionamento valutativo.
  • In presenza di una disciplina normativa che preveda lestinzione di un soggetto e il subentro universale di un altro nei rapporti giuridici, anche processuali, la costituzione in giudizio del nuovo soggetto e8 tempestiva se interviene nel momento anteriore allefficacia del subentro stesso.
  • Una censura di legittimite0 processuale o di validite0 della procura non puf2 tradursi in una richiesta di rivalutazione del fatto gie0 compiuta dal giudice di merito, se questultimo ha espressamente vagliato e ritenuto valida la procura.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

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