Cassazione Penale, Ordinanza n. 27793/2026 del 23/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza di legittimità riguarda il ricorso proposto dall'imputata avverso la decisione della Corte d'appello che aveva confermato la condanna. Dai passaggi disponibili emerge che il primo e il secondo motivo censuravano la legittimità dell'acquisizione della querela ai fini probatori: la Corte di merito aveva richiamato l'atto anche come prova, in relazione all'esito del giudizio di primo grado e al decesso del querelante, e la ricorrente sosteneva, in sostanza, una violazione di legge e di norme processuali. Il terzo motivo contestava invece la qualificazione circostanziale della condotta e, più in generale, la ricostruzione fattuale e probatoria operata dai giudici di merito. La Corte di cassazione ha ritenuto i primi due motivi manifestamente infondati e il terzo privo di specificità, perché meramente reiterativo e diretto a sollecitare una rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la querela era stata legittimamente acquisita ai sensi dell'art. 507 c.p.p. a fini probatori, in presenza di impossibilità oggettiva dovuta al decesso del querelante e in assenza di tempestive contestazioni della difesa nel giudizio di merito. Ha inoltre escluso che il terzo motivo superasse il vaglio di specificità richiesto dall'art. 581 c.p.p., perché non si confrontava con la motivazione della Corte d'appello e mirava solo a una diversa lettura del compendio probatorio. Conseguentemente, l'imputata è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 611 c.p.p.
memoria ex art. 611 cod. proc. pen.
richiamato solo per l'attività difensiva in Cassazione; non incide sul merito della decisione.
art. 507 c.p.p.
acquisizione della querela ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen.
l'atto è stato legittimamente acquisito dal giudice dibattimentale a fini probatori, in presenza di impossibilità oggettiva derivante dal decesso del querelante.
art. 581 c.p.p.
requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.
il ricorso deve contenere motivi specifici e correlati alla motivazione impugnata; la loro mancanza comporta inammissibilità.
art. 616 c.p.p.
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
in caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- L'acquisizione dibattimentale della querela può essere legittima come mezzo di prova quando ricorra una oggettiva impossibilità di esame del querelante, come nel caso di decesso, purché non emerga un intento della persona offesa di sottrarsi al contraddittorio.
- La mancata tempestiva eccezione nel giudizio di merito preclude in cassazione la deduzione di censure che presuppongono contestazioni procedurali non sollevate in precedenza, quando il vizio non sia rilevabile d'ufficio.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile se i motivi sono generici, meramente reiterativi o non si confrontano con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- Non è consentito in sede di legittimità sollecitare una rivalutazione del merito o delle fonti di prova, salvo la deduzione di specifici travisamenti decisivi effettivamente correlati alla motivazione della decisione.
- La specificità del motivo va misurata anche rispetto alla complessità delle argomentazioni della sentenza impugnata: la mera contrapposizione di una lettura alternativa dei fatti non soddisfa l'onere di impugnazione.
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