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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 05374/2026 del 10/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 28/07/2025 che aveva rigettato l'opposizione proposta da ANGEMI avverso l'ordinanza del 16/05/2025 che aveva respinto la richiesta di declaratoria di estinzione per prescrizione dei reati di cui agli artt. 591 e 640 c.p. (reati già oggetto di sentenza di condanna del 19/09/2022, divenuta irrevocabile il 03/07/2024). Il ricorrente deduce violazione di legge (art. 129 c.p.p.) e vizio di motivazione sostenendo che la prescrizione si era verificata anteriormente alla pronuncia della sentenza di condanna e che il giudice d'appello avrebbe dovuto rilevarla d'ufficio, anche se l'impugnazione dell'imputato risultava inammissibile, atteso che il pubblico ministero aveva proposto impugnazione poi rinunciata, instaurando a suo dire un valido rapporto processuale.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha richiamato costante giurisprudenza secondo cui il giudice dell'esecuzione non può dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione se la prescrizione è maturata nel corso del procedimento di cognizione; in sede esecutiva possono essere rilevate solo cause di estinzione intervenute dopo il passaggio in giudicato. Inoltre la questione era già stata proposta in sede di merito ed è preclusa l'instaurazione di un valido rapporto processuale per i capi per i quali l'impugnazione dell'imputato è inammissibile; la rinuncia del pubblico ministero non muta tale principio. Per l'inammissibilità del ricorso il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento in favore della Cassa delle ammende di euro 3.000,00.

Norme richiamate

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Norma richiamata nel motivo di ricorso per contestare la mancata declaratoria d'ufficio dell'estinzione per prescrizione; la Corte non ha ritenuto la censura fondata alla luce della giurisprudenza consolidata.

  • artt. 591 e 640 cod. pen.

    Reati oggetto della domanda di declaratoria di estinzione per prescrizione; la Corte ha ritenuto che la possibile prescrizione maturata durante il giudizio di cognizione non possa essere dichiarata in sede esecutiva.

  • art. 666, comma secondo, cod. pen.

    Richiamato dalla giurisprudenza per indicare la preclusione processuale che determina l'inammissibilità di istanze reiterative prive di nuovi elementi; applicato per escludere la riproposizione di questioni già decise.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la condanna alle spese processuali conseguente all'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il giudice dell'esecuzione non può dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione se la prescrizione è maturata durante il procedimento di cognizione: in esecuzione si possono rilevare soltanto cause di estinzione sopravvenute dopo il passaggio in giudicato della sentenza.
  • L'inammissibilità dell'impugnazione proposta dall'imputato impedisce la formazione di un valido rapporto di impugnazione per i capi relativi, e ciò preclude la possibilità di rilevare la prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata per quei capi.
  • La proposizione e la successiva rinuncia all'impugnazione da parte del pubblico ministero non producono, di per sé, l'effetto di estendere un rapporto processuale valido ai capi per i quali l'impugnazione dell'imputato è inammissibile, a causa dell'autonomia dell'azione penale e dei singoli capi di imputazione.
  • Richiedere in sede esecutiva un accertamento della prescrizione già maturata durante il giudizio di cognizione è generalmente improduttivo se non si è formato un valido rapporto di impugnazione nel merito: le questioni di prescrizione vanno tempestivamente sollevate e coltivate nella fase di merito e nelle impugnazioni ammissibili.
  • Sono inammissibili e possono essere dichiarate precluse le istanze esecutive meramente reiterative che ripropongono questioni già esaminate in assenza di nuovi elementi rilevanti.

Testo integrale

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