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Legge

L.R. Lombardia 1/2021

Disposizioni in materia di comunicazioni relative a minori con genitori separati

Normativa regionaleL.R. Lombardia 1/2021

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge lombarda dispone che, su richiesta di almeno un genitore e nel rispetto dei provvedimenti del giudice, le comunicazioni della Regione e degli enti regionali relative ai figli minori siano inviate a entrambi i genitori nei casi di separazione o crisi della coppia. Prevede inoltre protocolli con scuole ed enti locali. Nessun nuovo onere per il bilancio regionale.

Comunicazioni regionali ai genitori separati di minori

Comunicazioni congiunte ai genitori separati di minori

La legge della Regione Lombardia mira a garantire al minore un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori nei casi di separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, annullamento o nullità, nonché nei procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio. A tal fine disciplina le comunicazioni di competenza regionale riguardanti i minori.

Ambito di applicazione

Le misure riguardano le comunicazioni della Regione e degli enti del sistema regionale lombardo relative ai minori, quando sussistano situazioni di crisi del rapporto familiare tra i genitori. L’invio a entrambi i genitori opera solo su istanza di almeno uno di essi e deve comunque essere coerente con i provvedimenti dell’Autorità giudiziaria.

Modalità delle comunicazioni

Quando uno dei genitori lo richiede, le comunicazioni regionali e degli enti del sistema regionale concernenti i figli minori devono essere indirizzate a entrambi i genitori. La disciplina è subordinata al rispetto delle decisioni assunte dal giudice e non può quindi contrastare con l’assetto di affidamento o con altre prescrizioni contenute nei provvedimenti giurisdizionali.

Documentazione richiesta e aggiornamenti

L’istanza del genitore deve essere accompagnata dal provvedimento giurisdizionale relativo ai figli. Il genitore richiedente ha anche l’onere di comunicare eventuali modifiche sopravvenute di tale provvedimento, così da mantenere aggiornato il presupposto della doppia comunicazione.

Rapporti con scuole ed enti locali

La Regione promuove l’attivazione di protocolli di intesa con le istituzioni scolastiche e con gli enti locali, in relazione alle comunicazioni di competenza. La previsione evidenzia una finalità di coordinamento operativo con i soggetti che, a vario titolo, gestiscono informazioni concernenti i minori.

Aspetti finanziari

L’attuazione della legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

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