Sentenza del 12/04/2017 n. 9503 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente ha impugnato l'avviso di accertamento con cui l'Agenzia delle Entrate aveva recuperato a tassazione un maggior reddito relativo all'anno 2004. In Cassazione ha articolato dodici motivi, contestando, tra l'altro, la mancata allegazione di documenti richiamati nell'avviso, la durata della verifica fiscale, l'utilizzo di presunzioni non qualificate, le indagini bancarie svolte anche sui conti dei soci e dei loro coniugi, l'insufficiente motivazione della CTR e l'omessa pronuncia sui vizi delle sanzioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto alcuni motivi infondati e altri inammissibili per difetto di autosufficienza o per errata individuazione del vizio denunciato. È stata confermata la legittimità dell'accertamento fondato sulle risultanze delle indagini bancarie, comprese quelle relative ai soci e ai loro coniugi, in ragione della ristretta base sociale, nonché sulle dichiarazioni di clienti che avevano confermato ricavi non dichiarati. È stata inoltre confermata la debenza delle sanzioni. La contribuente è stata condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in 3.650 euro, oltre alle spese prenotate a debito, nonché dell'ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.
Norme richiamate
Art. 112 c.p.c.
La Corte ha ritenuto che la CTR avesse implicitamente rigettato le eccezioni non espressamente esaminate mediante la conferma integrale dell'avviso e delle sanzioni, senza incorrere in omessa pronuncia.
Art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
I motivi di ricorso devono essere formulati secondo il corretto vizio processuale o sostanziale. Una censura di violazione di legge non può essere proposta come vizio di motivazione; inoltre, il ricorso deve contenere gli elementi necessari per consentire alla Corte di verificare direttamente la doglianza.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 2, lett. d)
La norma consente, in presenza dei presupposti previsti, un accertamento induttivo basato anche su presunzioni non qualificate. Nel caso concreto, le relative censure sono state dichiarate almeno preliminarmente inammissibili per mancata trascrizione dell'avviso di accertamento.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, disciplina delle indagini bancarie
Le movimentazioni bancarie possono fondare l'accertamento anche quando riguardano conti intestati a soci o loro coniugi, soprattutto nelle società a ristretta base sociale, purché il contribuente non fornisca una giustificazione analitica delle operazioni.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
In caso di rigetto integrale del ricorso, il contribuente è tenuto al versamento dell'ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- Un avviso di accertamento non deve necessariamente allegare documenti già conosciuti dal contribuente; l'eventuale contestazione deve indicare precisamente quali documenti mancanti impediscano di comprendere la pretesa fiscale.
- Le verifiche presso l'impresa devono essere conteggiate considerando i soli giorni di effettiva attività lavorativa svolta presso la sede, non indistintamente tutti i giorni di calendario.
- Nelle società a ristretta base sociale, le movimentazioni bancarie dei soci e dei loro familiari possono essere utilizzate per ricostruire ricavi non dichiarati, salvo prova analitica contraria sulla natura estranea all'attività sociale.
- Le presunzioni utilizzate dall'Amministrazione finanziaria devono essere contestate indicando con precisione l'avviso, i fatti presuntivi e le ragioni per cui sarebbero privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza o dei presupposti dell'accertamento induttivo.
- Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: gli atti e i documenti decisivi devono essere trascritti o specificamente localizzati, altrimenti la censura può essere dichiarata inammissibile.
- La conferma integrale dell'avviso da parte del giudice tributario può valere come rigetto implicito delle eccezioni e dei motivi incompatibili con tale conferma, purché la motivazione complessiva sia sufficiente e logica.
- Dichiarazioni di clienti e risultanze bancarie, valutate congiuntamente, possono costituire una base probatoria idonea a confermare l'esistenza di ricavi non contabilizzati.
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