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Ordinanza

Ordinanza n. 9796/2026 - Roma, Sezione 3Q

per l’ottemperanza alla sentenza n. 233/2023 emessa dal Tribunale di Civitavecchia, Sezione Lavoro, Giudice Dott.ssa Bertillo, resa all'esito del giudizio di cui al R.G. n. 185/2018, pubblicata in data 14/06/2023, notificata in data 21/08/2023, passata in giudicato;

Giustizia amministrativa202506764

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata o insufficiente esecuzione della sentenza del Tribunale di Civitavecchia, Sezione Lavoro, n. 233/2023, passata in giudicato

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

È stato proposto ricorso per l'ottemperanza a una sentenza del Tribunale di Civitavecchia, Sezione Lavoro, pubblicata il 14 giugno 2023, notificata il 21 agosto 2023 e passata in giudicato. Dal testo non risultano specificamente illustrate le censure sostanziali dedotte, ma il TAR ha ritenuto necessario acquisire dal Ministero una relazione documentata sui fatti di causa, con particolare riferimento alle censure formulate nel ricorso, al fine di poter decidere.

La decisione

Il TAR non ha definito il giudizio di ottemperanza. Ha disposto un incombente istruttorio, ordinando al Ministero dell'Istruzione e del Merito di depositare, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, una relazione documentata sui fatti di causa e sulle censure dedotte. Il mancato, tardivo o insufficiente adempimento potrà essere valutato ai sensi dell'art. 64, comma 4, c.p.a. L'ulteriore trattazione del merito è stata fissata alla camera di consiglio del 6 novembre 2026.

Norme richiamate

  • art. 38 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili al giudizio.

  • art. 63, comma 1, c.p.a.

    Consente al giudice di disporre l'acquisizione di informazioni e documenti utili alla decisione; sulla base di tale disposizione è stata richiesta la relazione documentata all'amministrazione.

  • art. 64, comma 3, c.p.a.

    Consente al giudice di ordinare alle parti di fornire chiarimenti e documenti; è richiamato quale fondamento dell'incombente istruttorio.

  • art. 64, comma 4, c.p.a.

    Il mancato, tardivo o insufficiente espletamento dell'incombente istruttorio potrà essere valutato dal giudice ai fini della decisione.

  • art. 65 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili al giudizio.

  • art. 66 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili al giudizio.

  • art. 67 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili al giudizio.

Massime di principio

  • Nel giudizio amministrativo, quando gli elementi disponibili non sono sufficienti per decidere una domanda di ottemperanza, il giudice può ordinare all'amministrazione resistente il deposito di una relazione documentata sui fatti di causa e sulle censure dedotte, fissando un termine perentorio per l'adempimento.
  • Il mancato, tardivo o insufficiente adempimento dell'ordine istruttorio impartito dal giudice può essere valutato ai sensi dell'art. 64, comma 4, c.p.a. ai fini della decisione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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