Cassazione Civile, Sentenza n. 29320/2023 del 23/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente ha chiesto il rimborso delle imposte pagate negli anni 2013-2016 su plusvalenze derivanti dall'investimento di somme depositate su un conto presso Fineco Bank S.p.A. e delle imposte pagate in eccedenza sui dividendi percepiti da O.M.S. Saleri S.p.A., invocando la Convenzione Italia-Svizzera contro le doppie imposizioni. L'Amministrazione non ha risposto (silenzio-rifiuto) e i giudici di merito hanno rigettato i ricorsi ritenendo che la contribuente non avesse provato che quei redditi fossero stati dichiarati e tassati in Svizzera; la CTR ha ritenuto insufficiente l'attestazione del Cantone di Zurigo che certificava la residenza e la soggezione della ricorrente al sistema impositivo svizzero, perché non indicava specificamente che le plusvalenze e i dividendi fossero stati dichiarati in Svizzera.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il primo motivo (nullità/insufficienza della motivazione) e accolto il secondo motivo (violazione e falsa applicazione della Convenzione Italia-Svizzera). Ha affermato il principio per cui la condizione "subject to tax" o la nozione di persona fisica residente ai fini della convenzione va intesa come potenziale assoggettamento a imposizione illimitata nello Stato di residenza, indipendentemente dall'effettivo pagamento dell'imposta. Ne consegue che l'attestazione del Cantone di Zurigo, dalla quale risultava che la ricorrente era residente e soggetta al sistema fiscale svizzero, è sufficiente per applicare la minore imposizione prevista dalla Convenzione. La Corte ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha accolto i ricorsi originari della contribuente. Ha compensato integralmente le spese dei gradi di merito e ha condannato l'Agenzia delle Entrate a rimborsare le spese del giudizio di legittimità in favore della ricorrente (euro 3.000,00 oltre euro 200 per esborsi, rimborso forfetario 15% e accessori di legge).
Norme richiamate
Convenzione tra Italia e Svizzera contro le doppie imposizioni (9 marzo 1976)
Gli artt. richiamati (in particolare art.10 e correlati) devono essere interpretati nel senso che la condizione "subject to tax" o la nozione di residente vale come potenziale assoggettamento all'imposizione illimitata nello Stato di residenza; è sufficiente la soggezione al potere impositivo principale dell'altro Stato indipendentemente dall'effettivo pagamento dell'imposta.
Legge di ratifica della Convenzione (L. n. 943/1978)
La Convenzione è vigente ed è norma applicabile ai fini della controversia; la Corte la applica come fonte vincolante per risolvere la questione di doppia imposizione.
D.P.R. n. 602/1973, art.38
L'eccezione di decadenza sollevata dall'Amministrazione per l'annualità 2013 è stata disattesa: per i pagamenti/crediti previsti da convenzioni internazionali (in particolare in tema di dividendi) la giurisprudenza ha escluso l'applicazione del termine decadenziale dell'art.38 e ritenuto applicabile il termine ordinario di prescrizione.
Codice civile, art.2946 (prescrizione)
Quando il rimborso rientra nella speciale disciplina convenzionale che esula dal sistema dei rimborsi d'imposta, il termine di decadenza fiscale non si applica e trova posto il termine generale di prescrizione previsto dall'art.2946 c.c.
Codice di procedura civile, art.360 (primo comma, nn. 3 e 4) - motivi di cassazione
Gli artt. sono stati richiamati come fondamento dei motivi di impugnazione: n.3 per violazione e falsa applicazione di norme di diritto (con riferimento alla Convenzione), n.4 per vizio di motivazione (contestato e poi respinto dalla Corte).
Massime di principio
- La certificazione rilasciata dall'autorità fiscale dello Stato estero che attesta la residenza fiscale e la soggezione al sistema impositivo di detto Stato è, di norma, sufficiente per applicare le riduzioni/agevolazioni previste dalla convenzione contro le doppie imposizioni: non è necessario provare l'effettivo pagamento dell'imposta o che ogni specifico reddito sia stato materialmente dichiarato se risulta la soggezione fiscale illimitata nello Stato contraente.
- La nozione di "subject to tax" va interpretata come potenziale responsabilità fiscale (full liability to tax) nello Stato di residenza; l'obbligo di prova del contribuente può essere soddisfatto da un'attestazione ufficiale di residenza e soggezione fiscale.
- Le richieste di rimborso disciplinate da specifiche disposizioni convenzionali (es. art.10 in tema di dividendi) possono essere escluse dall'ambito applicativo dell'art.38 DPR 602/1973 (termine decadenziale dei rimborsi) e soggiacere al termine ordinario di prescrizione civilistica.
- Se il giudice di merito applica erroneamente i principi convenzionali affrontati, la Corte di cassazione può cassare e decidere nel merito quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.
- Prassi consigliata: ottenere e produrre attestazioni formali dell'autorità fiscale estera che certificano la residenza fiscale e la soggezione all'imposizione; conservare documentazione utile a dimostrare il periodo di residenza e la natura degli stessi redditi per facilitare l'applicazione della convenzione.
- Pur essendo spesso sufficiente la certificazione di residenza/soggezione fiscale, è buona prassi integrare la documentazione con altri elementi probatori (dichiarazioni fiscali estere, comunicazioni bancarie) quando disponibili, per evitare discussioni probatorie nei gradi di merito.
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