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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 29320/2023 del 23/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente ha chiesto il rimborso delle imposte pagate negli anni 2013-2016 su plusvalenze derivanti dall'investimento di somme depositate su un conto presso Fineco Bank S.p.A. e delle imposte pagate in eccedenza sui dividendi percepiti da O.M.S. Saleri S.p.A., invocando la Convenzione Italia-Svizzera contro le doppie imposizioni. L'Amministrazione non ha risposto (silenzio-rifiuto) e i giudici di merito hanno rigettato i ricorsi ritenendo che la contribuente non avesse provato che quei redditi fossero stati dichiarati e tassati in Svizzera; la CTR ha ritenuto insufficiente l'attestazione del Cantone di Zurigo che certificava la residenza e la soggezione della ricorrente al sistema impositivo svizzero, perché non indicava specificamente che le plusvalenze e i dividendi fossero stati dichiarati in Svizzera.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il primo motivo (nullità/insufficienza della motivazione) e accolto il secondo motivo (violazione e falsa applicazione della Convenzione Italia-Svizzera). Ha affermato il principio per cui la condizione "subject to tax" o la nozione di persona fisica residente ai fini della convenzione va intesa come potenziale assoggettamento a imposizione illimitata nello Stato di residenza, indipendentemente dall'effettivo pagamento dell'imposta. Ne consegue che l'attestazione del Cantone di Zurigo, dalla quale risultava che la ricorrente era residente e soggetta al sistema fiscale svizzero, è sufficiente per applicare la minore imposizione prevista dalla Convenzione. La Corte ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha accolto i ricorsi originari della contribuente. Ha compensato integralmente le spese dei gradi di merito e ha condannato l'Agenzia delle Entrate a rimborsare le spese del giudizio di legittimità in favore della ricorrente (euro 3.000,00 oltre euro 200 per esborsi, rimborso forfetario 15% e accessori di legge).

Norme richiamate

  • Convenzione tra Italia e Svizzera contro le doppie imposizioni (9 marzo 1976)

    Gli artt. richiamati (in particolare art.10 e correlati) devono essere interpretati nel senso che la condizione "subject to tax" o la nozione di residente vale come potenziale assoggettamento all'imposizione illimitata nello Stato di residenza; è sufficiente la soggezione al potere impositivo principale dell'altro Stato indipendentemente dall'effettivo pagamento dell'imposta.

  • Legge di ratifica della Convenzione (L. n. 943/1978)

    La Convenzione è vigente ed è norma applicabile ai fini della controversia; la Corte la applica come fonte vincolante per risolvere la questione di doppia imposizione.

  • D.P.R. n. 602/1973, art.38

    L'eccezione di decadenza sollevata dall'Amministrazione per l'annualità 2013 è stata disattesa: per i pagamenti/crediti previsti da convenzioni internazionali (in particolare in tema di dividendi) la giurisprudenza ha escluso l'applicazione del termine decadenziale dell'art.38 e ritenuto applicabile il termine ordinario di prescrizione.

  • Codice civile, art.2946 (prescrizione)

    Quando il rimborso rientra nella speciale disciplina convenzionale che esula dal sistema dei rimborsi d'imposta, il termine di decadenza fiscale non si applica e trova posto il termine generale di prescrizione previsto dall'art.2946 c.c.

  • Codice di procedura civile, art.360 (primo comma, nn. 3 e 4) - motivi di cassazione

    Gli artt. sono stati richiamati come fondamento dei motivi di impugnazione: n.3 per violazione e falsa applicazione di norme di diritto (con riferimento alla Convenzione), n.4 per vizio di motivazione (contestato e poi respinto dalla Corte).

Massime di principio

  • La certificazione rilasciata dall'autorità fiscale dello Stato estero che attesta la residenza fiscale e la soggezione al sistema impositivo di detto Stato è, di norma, sufficiente per applicare le riduzioni/agevolazioni previste dalla convenzione contro le doppie imposizioni: non è necessario provare l'effettivo pagamento dell'imposta o che ogni specifico reddito sia stato materialmente dichiarato se risulta la soggezione fiscale illimitata nello Stato contraente.
  • La nozione di "subject to tax" va interpretata come potenziale responsabilità fiscale (full liability to tax) nello Stato di residenza; l'obbligo di prova del contribuente può essere soddisfatto da un'attestazione ufficiale di residenza e soggezione fiscale.
  • Le richieste di rimborso disciplinate da specifiche disposizioni convenzionali (es. art.10 in tema di dividendi) possono essere escluse dall'ambito applicativo dell'art.38 DPR 602/1973 (termine decadenziale dei rimborsi) e soggiacere al termine ordinario di prescrizione civilistica.
  • Se il giudice di merito applica erroneamente i principi convenzionali affrontati, la Corte di cassazione può cassare e decidere nel merito quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.
  • Prassi consigliata: ottenere e produrre attestazioni formali dell'autorità fiscale estera che certificano la residenza fiscale e la soggezione all'imposizione; conservare documentazione utile a dimostrare il periodo di residenza e la natura degli stessi redditi per facilitare l'applicazione della convenzione.
  • Pur essendo spesso sufficiente la certificazione di residenza/soggezione fiscale, è buona prassi integrare la documentazione con altri elementi probatori (dichiarazioni fiscali estere, comunicazioni bancarie) quando disponibili, per evitare discussioni probatorie nei gradi di merito.

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