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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16492/2026 del 07/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Firenze che confermava la condanna, pronunciata dal G.U.P., per truffa aggravata. Il ricorrente denunciava: (1) vizio di motivazione e travisamento della prova per avere la Corte territoriale rifiutato la rinnovazione dell'istruttoria e una perizia genetica sul tampone FOB sequestrato e negato l'accesso al reperto al consulente di parte, nonostante la perizia sarebbe decisiva per accertare se il tampone fosse stato effettivamente usato sulla persona offesa; (2) vizio di motivazione e errata applicazione della fattispecie di truffa (art. 640 c.p.), poiché le visite domiciliari contestate sarebbero state effettivamente eseguite, il corrispettivo complessivo era modesto (200 euro), non risultava un danno patrimoniale reale né specifici artifizi o raggiri volti a procurare l'errore alla vittima, e la voce di 50 euro indicata come "tampone non eseguito" non integrerebbe profitto ingiusto e danno altrui.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e per dedurre questioni non consentite in sede di legittimità. Ha richiamato il principio che, dopo un giudizio abbreviato, la richiesta di acquisizione di nuova prova in appello è sottoposta al limite dell'"assoluta necessità" previsto dall'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., e ha ritenuto che la Corte d'appello abbia motivato adeguatamente la decisione di non disporre la perizia genetica, avendo comunque ricostruito la responsabilità anche indipendentemente dall'effettivo utilizzo del tampone. Sui profili di merito relativi alla sussistenza degli artifizi e del profitto ingiusto la Corte ha ritenuto congrua la valutazione della Corte territoriale, che ha ritenuto il test somministrato inidoneo allo scopo e che l'imputato fosse consapevole dell'inidoneità dello strumento. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende; è stata respinta la richiesta della parte civile di liquidazione delle spese di Cassazione.

Norme richiamate

  • art. 603 cod. proc. pen., comma 3

    Dopo il rito abbreviato il potere del giudice di accogliere richieste istruttorie in appello è subordinato al criterio dell'"assoluta necessità": l'ammissione di nuova prova è consentita solo se strettamente indispensabile ai fini della decisione; il sindacato in Cassazione è limitato alla verifica della congruità e logicità della motivazione che applica tale criterio.

  • art. 606 cod. proc. pen., lett. e) e lett. b)

    Lettera e) (vizio di motivazione per manifesta illogicità, contraddittorietà o travisamento della prova) è stata richiamata come possibile motivo di cassazione solo se la motivazione è mancante o manifesta-mente illogica; lett. b) (violazione di legge) rilevata in relazione alla contestata errata applicazione della fattispecie di reato (art. 640 c.p.). La Corte ha ritenuto però che non sussistesse motivo valido di cassazione né violazione di legge evidente.

  • art. 640 cod. pen.

    Norma incriminatrice della truffa; la Corte ha confermato l'interpretazione della corte d'appello secondo cui sussistono gli elementi costitutivi del reato (artifizi/raggiri e profitto ingiusto) perché l'imputato avrebbe somministrato un test noto inidoneo a rilevare il contagio e si sarebbe appropriato dei 50 euro percepiti per il "tampone".

  • art. 438, comma 5, cod. proc. pen.

    Norma richiamata a proposito delle limitazioni alle richieste condizionate di rito abbreviato; evidenzia che l'accoglimento di richieste istruttorie rese in sede di abbreviato è compatibile con specifiche condizioni e vincoli.

  • art. 190 cod. proc. pen.

    Richiamato per chiarire che il rito abbreviato implica una riduzione del "diritto alla prova" rispetto al dibattimento ordinario; le parti non possono in appello pretendere ampliamenti probatori oltre i limiti previsti dalla legge.

  • art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Richiamata implicitamente per i criteri di inammissibilità correlati all'aspecificità e alla mancata correlazione delle censure di cassazione con le ragioni della decisione impugnata; il ricorso che elude il confronto con la motivazione di merito è inammissibile.

Massime di principio

  • Dopo un giudizio svolto con rito abbreviato, le richieste di acquisire nuova prova in appello (es. perizie o accesso a reperti) sono ammissibili solo se l'acquisizione è "assolutamente necessaria" per la decisione: va dimostrato in modo concreto che senza quella prova la decisione non poteva esser presa.
  • In Cassazione non è consentito un libero riesame del merito e della valutazione della prova: sono valutabili soltanto vizi gravi della motivazione (mancanza, manifesta illogicità, contraddittorietà o travisamento della prova). Critiche di semplice persuasività o diversa valutazione della prova sono inammissibili.
  • Il rigetto di una richiesta istruttoria in appello è legittimo se la Corte territoriale fornisce una motivazione logica e congrua, anche mostrando che la contestata prova avrebbe rilievo solo marginale nella ricostruzione dei fatti.
  • Per contestare una condanna per truffa quando sono state effettivamente rese prestazioni (es. visite), l'imputato deve dimostrare l'assenza di artifizi o inganno idoneo a indurre la vittima in errore e l'assenza di un profitto ingiusto o di un danno patrimoniale concreto; la mera esiguità del compenso non esclude automaticamente la truffa se è provata la condotta ingannevole.
  • Il ricorso ripetitivo di questioni già decise in appello, senza argomentazioni nuove e specifiche, espone il ricorrente al rigetto per inammissibilità e a sanzioni economiche (spese processuali e, se ricorrono profili di colpa, somme alla Cassa delle ammende).
  • La parte civile può ottenere la liquidazione delle spese di Cassazione solo se dimostra di avere svolto un contributo effettivo e utile alla decisione; mera costituzione e partecipazione formale non bastano.

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