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Sentenza

Sentenza n. 1212/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600729

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di archiviazione dell’istanza di decreto flussi per mancata trasmissione nei termini del contratto firmato digitalmente

Esito

IRRICEVIBILITA

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di archiviazione emesso dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Mantova il 14 maggio 2026, deducendone l’illegittimità. Ha chiesto anche la rimessione in termini per errore scusabile ai sensi dell’art. 37 c.p.a. Il provvedimento era stato conosciuto dal ricorrente il 14 maggio 2026, mentre il ricorso è stato notificato il 28 luglio 2026, oltre il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 29 c.p.a. A sostegno dell’errore scusabile è stata prospettata una giustificazione collegata alla gestione dell’incarico difensivo. Il ricorrente aveva tuttavia già presentato all’Amministrazione, il 15 maggio 2026, un’istanza di annullamento d’ufficio del provvedimento e di riattivazione della procedura, sia pure tramite altro difensore tecnico.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso irricevibile per tardività, rilevando che il termine di sessanta giorni decorreva dal 14 maggio 2026, data in cui il provvedimento era noto al ricorrente, e che la notificazione del ricorso è avvenuta soltanto il 28 luglio 2026. Il Collegio ha escluso la rimessione in termini per errore scusabile ex art. 37 c.p.a., poiché l’istanza di annullamento d’ufficio presentata il 15 maggio 2026 dimostrava la piena consapevolezza del contenuto lesivo e della definitività dell’atto. Inoltre, il ricorrente disponeva di un difensore tecnico astrattamente idoneo ad assumere le iniziative processuali necessarie; l’eventuale incompetenza o negligenza del professionista non integra una oggettiva ragione di incertezza su questioni di diritto né un grave impedimento di fatto idoneo a giustificare la rimessione in termini. Il giudice ha inoltre affermato che l’affidamento della rappresentanza sostanziale permane nei suoi effetti anche in caso di eventuale negligenza del rappresentante, ferma la possibilità di agire per il risarcimento dei danni nei suoi confronti. Le spese sono state poste a carico del ricorrente e liquidate in 1.500 euro, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 22, commi 5-ter e 6, d.lgs. 286/1998

    La disposizione è richiamata quale base normativa dell’obbligo di trasmissione del contratto firmato digitalmente, la cui mancata trasmissione nei termini ha determinato l’archiviazione dell’istanza di decreto flussi.

  • art. 29 c.p.a.

    Il termine di sessanta giorni per proporre l’azione di annullamento decorreva dalla conoscenza del provvedimento, intervenuta il 14 maggio 2026; la notificazione del ricorso il 28 luglio 2026 è risultata tardiva.

  • art. 37 c.p.a.

    in presenza di oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto o di gravi impedimenti di fatto

    La rimessione in termini per errore scusabile richiede circostanze oggettive riconducibili all’incertezza giuridica o a gravi impedimenti di fatto; non è giustificata dalla negligenza o dall’eventuale incompetenza del difensore, quando l’interessato disponeva di assistenza tecnica e aveva dimostrato di conoscere la lesività e definitività dell’atto.

  • art. 60 c.p.a.

    La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata in camera di consiglio, sentite le parti.

Massime di principio

  • Il termine decadenziale per l’impugnazione di un provvedimento amministrativo decorre dalla conoscenza dell’atto lesivo e non può essere riaperto quando il ricorso sia notificato oltre i sessanta giorni previsti dall’art. 29 c.p.a.
  • La presentazione all’amministrazione di un’istanza di annullamento d’ufficio dell’atto lesivo costituisce elemento idoneo a dimostrare la conoscenza del contenuto lesivo e della definitività del provvedimento da parte dell’interessato.
  • La rimessione in termini per errore scusabile ex art. 37 c.p.a. presuppone oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto o gravi impedimenti di fatto e non può fondarsi sulla negligenza, sull’incompetenza o sull’erronea gestione dell’incarico da parte del difensore.
  • L’eventuale negligenza del rappresentante non incide, nei confronti dell’amministrazione e ai fini processuali, sulla persistenza degli effetti della rappresentanza e sulla validità del domicilio eletto, restando salva l’eventuale azione risarcitoria del rappresentato nei confronti del professionista.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTermini e notificazione del ricorso
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàLegittimazione e interesse a ricorrere

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