Cassazione Penale, Sentenza n. 17812/2025 del 12/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Valle ha impugnato l'ordinanza che dichiarava inammissibile la sua istanza di revisione (art. 630 e ss. c.p.p.). La difesa aveva prodotto quali "prove nuove": a) dichiarazioni rese in carcere da Pedro Paolo Quinonez Sosa (che avrebbe detto di aver visto altri soggetti sparare ed esonerato Valle); b) riesame del fascicolo fotografico sul foro di entrata della porta del locale per sostenere che i colpi vennero sparati dall'esterno; c) intercettazioni riguardanti Luigi Roberto D'Aquino, che avrebbe escluso il coinvolgimento di Valle; d) verbale d'interrogatorio reso da Valle al P.M. e altre dichiarazioni rese in istituto. La censura in Cassazione contestava la valutazione della Corte territoriale come anticipatoria del merito e l'erronea interpretazione dei limiti dell'accertamento preliminare previsto dall'art. 634 c.p.p., sostenendo che le nuove intercettazioni e le testimonianze fossero idonee a rimettere in dubbio il ruolo di "esca" attribuito a Valle.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione della Corte d'appello di Messina: pur riconoscendo la novità di alcune prove (es. dichiarazioni di Quinonez e intercettazione di D'Aquino), ha confermato che tali elementi, messi a confronto con il già acquisito materiale probatorio (arrivo coordinato delle autovetture, presenza di Valle armato con guanti, ecc.), non risultavano astrattamente idonei a ribaltare il giudicato né a dimostrare, ictu oculi, la manifesta infondatezza della richiesta di revisione. La Corte ha ricordato i criteri legali per la nozione di "prova nuova" e per lo scrutinio di ammissibilità ai sensi dell'art. 634 c.p.p., spiegando che il controllo preliminare può escludere richieste chiaramente inconferenti senza anticipare il merito, e che nel caso concreto le nuove risultanze risultavano genericamente inconferenti o non capaci di demolire il solido impianto indiziario che aveva retto la condanna.
Norme richiamate
Individua le ipotesi di revisione (tra cui la scoperta di nuove prove idonee all'assoluzione). La Corte conferma che la novità è requisito necessario ma non sufficiente: la prova nuova deve essere anche idonea a ribaltare il giudicato.
Disciplina gli effetti della revisione (proscioglimento se provato). La Corte ricorda che la verifica preliminare deve considerare se, ove accertate, le nuove prove possano condurre al proscioglimento ai sensi di tale norma.
"manifestamente infondate"
Prevede la fase preliminare di inammissibilità, compresa la declaratoria per manifesta infondatezza. La Corte precisa che in questa fase è legittimo verificare l'astratta idoneità delle nuove emergenze a sovvertire il giudicato e rigettare quelle evidentemente inconferenti senza entrare nel merito approfondito.
Regola la fase successiva (contraddittorio) nel giudizio di revisione. La Corte rammenta che i profili decisionali più approfonditi spettano alla fase di merito con pieno contraddittorio, non alla delibazione preliminare salvo i casi di manifesta infondatezza.
art. 465 e ss. cod. proc. pen.
Norme applicabili nella fase di cognizione della revisione (regole probatorie): la Corte ricorda che l'eventuale esame pieno delle prove nuove avviene nel contraddittorio seguente ad ammissione.
art. 634, comma 1 (richiami a 629, 632, 633, 641 c.p.p.)
La Corte inquadra l'ambito dell'inammissibilità (difetti di legittimazione, forme o assenza delle ipotesi di revisione) e la possibilità di dichiarare inammissibile la richiesta già respinta se priva di elementi nuovi.
Sez. U, n. 624 del 26/09/2001 (Pisano) - giurisprudenza
"la nozione di 'prova nuova' comprende anche la prova noviter cognita"
Linea interpretativa richiamata dalla Corte: la prova nuova può essere sia noviter producta sia noviter cognita (acquisita ma non valutata), purché non fosse stata dichiarata inammissibile o superflua. Tuttavia la novità da sola non basta per la revisione.
Orientamenti giurisprudenziali sul sindacato preliminare (varie sezioni)
Richiamati numerosi precedenti che precisano: il giudice di delibazione deve valutare l'astratta idoneità dei nova e può rigettare per manifesta infondatezza quando i nuovi elementi sono ictu oculi inconferenti; non è consentita un'anticipata penetrante valutazione di merito.
Massime di principio
- Per chiedere la revisione occorre che la prova sia non solo 'nuova' (noviter producta o noviter cognita) ma anche astrattamente idonea a condurre al proscioglimento: la novità è necessaria ma non sufficiente.
- Nel controllo preliminare ex art. 634 c.p.p. il giudice valuta l'astratta potenzialità delle nuove prove a sovvertire il giudicato; può dichiarare inammissibile la richiesta se le nuove emergenze risultano ictu oculi inconferenti, senza violare il divieto di anticipare il merito.
- Prove de relato o dichiarazioni rese in carcere e raccolte in forma indiretta sono intrinsecamente più fragili e, se non corroborate da altri elementi concreti, difficilmente superano la soglia di idoneità richiesta per la revisione.
- Intercettazioni o brevi affermazioni 'a discarico' di terzi possono essere rilevanti solo se sono precise, contestualizzate e confrontate con il resto del quadro probatorio; frasi generiche non sono di regola sufficienti a ribaltare il giudicato.
- La comparazione costante tra prova nuova e materiale probatorio già acquisito è essenziale: anche prove nuove formalmente rilevanti possono risultare inefficaci se il compendio probatorio originario rimane solido.
- Se si ritiene che una nuova prova sia meritevole di esame, va chiesta l'ammissione alla fase di merito: sostenere l'ammissibilità richiede dimostrare l'idoneità astratta della prova a determinare un diverso esito processuale.
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