Sentenza del 28/02/2023 n. 6061 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di avvisi di accertamento per mancata applicazione della ritenuta a titolo d'imposta (D.P.R. n. 600/1973, art. 26, comma 5) sugli interessi passivi corrisposti da R. Spa alla subholding italiana GDF Suez Energia Italia (ex Electrabel Italia). L'Amministrazione sosteneva che GDF Energia fosse mera società conduit e che il vero beneficiario effettivo fosse la lussemburghese Electrabel Invest Luxembourg (EIL), per cui R. avrebbe dovuto operare la ritenuta (aliquota convenzionale del 10% ai sensi della convenzione Italia-Lussemburgo). La contribuente contestava la ricostruzione sostanziale, invocava l'esenzione prevista dall'art. 26-quater (attuazione della direttiva 2003/49/CE, c.d. IRD) e sollevava profili di illegittimità comunitaria (libertà di stabilimento) e procedurali (art. 37-bis DPR 600/1973: contraddittorio e motivazione rafforzata).
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione della Commissione tributaria regionale che aveva ritenuto GDF Energia mera conduit e EIL beneficiario effettivo, escludendo pertanto l'esenzione ex art. 26-quater. La Cassazione ha enunciato principi di diritto: spettanza alla società contribuente della prova di essere beneficiario effettivo e applicazione di tre test (substantive business activity, dominion, business purpose) per valutare la qualità di beneficiario effettivo; le disposizioni antielusive (artt. 26 e 26-quater) non rientrano nelle prescrizioni procedurali dell'art. 37-bis (quindi l'obbligo del contraddittorio preventivo e della motivazione rafforzata non si applica automaticamente in questo contesto); non è necessario il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, la Corte nazionale ha ritenuto l'interpretazione delle norme comunitarie sufficientemente chiara. Spese di giudizio a carico della ricorrente (compenso liquidato Euro 10.000).
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 - art. 26, comma 5
disciplina della ritenuta a titolo d'imposta sugli interessi corrisposti da società residente a soggetto non residente
Applicata dall'Amministrazione quando, sul piano sostanziale, il beneficiario effettivo degli interessi è non residente: obbligo del sostituto (società pagante) di operare la ritenuta.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 - art. 26-quater
prevede l'esenzione da imposta degli interessi pagati a società residenti in altri Stati membri dell'Unione Europea e richiede partecipazione qualificata 'diretta' (comma 2, lett. b)
Esenzione possibile solo se ricorrono i requisiti formali e sostanziali indicati (tra cui la partecipazione diretta minima); tale agevolazione è di stretta interpretazione e il requisito della partecipazione diretta non può essere interpretato in senso indiretto.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 - art. 37-bis
garanzie procedurali (contraddittorio preventivo, motivazione rafforzata dell'atto)
La Corte ha chiarito che le disposizioni antielusive come art. 26 e 26-quater non sono sussumibili nelle prescrizioni endoprocedimentali di art. 37-bis; pertanto l'omessa applicazione di tali garanzie non annulla automaticamente l'accertamento fondato sul requisito del beneficiario effettivo.
Direttiva 2003/49/CE (IRD)
articoli 1, 3, 5 e definizione di 'beneficial owner' (art. 1, par. 4 nella normativa di recepimento)
Fornisce la cornice comunitaria per l'esenzione degli interessi tra società UE ma lascia spazio al controllo degli Stati membri sul requisito del 'beneficiario effettivo'; la giurisprudenza CJEU richiede un'interpretazione estesa del concetto di beneficiario effettivo per evitare abusi, ma consente agli Stati membri misure antiabuso.
Convenzione contro le doppie imposizioni Italia - Lussemburgo
art. 11, par. 2 (aliquota ridotta per interessi) e art. 24, par. 1 (meccanismi per eliminare la doppia imposizione mediante esenzione o credito)
La convenzione fissa l'aliquota convenzionale (10% menzionata dagli atti) e prevede strumenti per evitare la doppia imposizione; la Corte ha ritenuto che la possibilità di ottenere credito o accesso alle procedure amichevoli renda compatibile l'applicazione della ritenuta in Italia con la tutela contro la doppia imposizione.
Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE)
articoli relativi alla libertà di stabilimento e libera circolazione di capitali (citati: artt. 43/49 e 63)
La Corte ricorda la rilevanza dei principi UE (libera circolazione di capitali e stabilimento) ma conferma che tali libertà non impediscono l'applicazione dei requisiti sostanziali sull'identificazione del beneficiario effettivo e delle misure antiabuso previste dalla IRD e dal diritto nazionale.
Giurisprudenza CJEU e Cassazione (sentenze 'danesi' C-115/16, C-118/16, C-119/16, C-299/16; Cass. n.14756/2020; Cass. n.24297/2019 ecc.)
Corte di giustizia, sent. 26 febbraio 2019 (cause riunite) - interpretazione della nozione di 'beneficial owner' e finalità antielusiva
La giurisprudenza europea e di legittimità chiarisce che il termine 'beneficiario effettivo' va interpretato nel contesto della finalità della convenzione/direttiva, che il beneficiario effettivo è colui che riceve in qualità di beneficiario finale e che gli Stati membri possono accertare sostanza economica e bloccare abusi mediante i tre test operativi.
Massime di principio
- Spetta al soggetto percettore (contribuente) provare di essere il beneficiario effettivo degli interessi; l'Amministrazione può richiedere la prova e, se la prova manca, disconoscere l'esenzione.
- Per valutare la qualità di 'beneficiario effettivo' vanno applicati tre test autonomi e disgiunti: (i) substantive business activity test (verifica attività economica effettiva); (ii) dominion test (capacità di disporre liberamente degli interessi ricevuti); (iii) business purpose test (scopo economico reale dell'interposizione).
- Se la percipiente è una 'conduit company' (società che canalizza i flussi verso un beneficiario estero) e non dispone liberamente dei flussi, lo Stato della fonte può considerare gli interessi come pagati al beneficiario effettivo non residente e imporre le ritenute previste dalla normativa nazionale o convenzionale.
- L'approccio 'look-through' (guardare oltre la conduit verso l'effettivo beneficiario) è possibile solo se l'effettivo beneficiario è resident in UE e soddisfa pienamente i requisiti della direttiva/normativa nazionale; non può essere usato per aggirare il requisito della partecipazione diretta quando la legge lo richiede.
- Le disposizioni antielusive proprie della normativa sugli interessi/royalties (e le relative condizioni di esenzione) non sono automaticamente sottese alle garanzie procedurali dell'art. 37-bis DPR 600/1973; l'Amministrazione può operare accertamenti antielusivi senza che ciò implichi automaticamente l'applicazione di tutte le prescrizioni procedurali previste per altri tipi di accertamento.
- La possibilità di doppia imposizione giuridica o economica non impedisce di per sé all'Amministrazione di applicare la ritenuta: il rimedio contro la doppia imposizione è fornito dagli strumenti convenzionali (credito, procedure amichevoli, ecc.).
- Il requisito della partecipazione qualificata richiesto per l'esenzione (es. 25% dei diritti di voto) è di stretta interpretazione e, secondo la giurisprudenza, deve essere diretto: partecipazioni indirette non soddisfano il requisito salvo diversa disposizione normativa.
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