Sentenza del 23/01/2017 n. 113 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Accertamento presuntivo - Studi di settore - Valenza probatoria - Scostamento minimo tra compensi o ricavi dichiarati e quelli desumibili dagli studi di settore - Rilevanza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha contestato la legittimità dell'accertamento presuntivo fondato sugli Studi di Settore, sostenendo, in particolare, che lo scostamento tra i ricavi dichiarati e quelli risultanti dall'applicazione degli Studi fosse troppo contenuto per integrare una presunzione grave, precisa e concordante. La controversia riguardava anche la possibilità per l'Amministrazione di utilizzare, a supporto dell'accertamento, ulteriori elementi indicativi della capacità contributiva, quali il tenore di vita e le spese sostenute per consumi e investimenti.
La decisione
La tesi dell'Amministrazione finanziaria è stata ritenuta fondata. È stato affermato che, in un accertamento basato sugli Studi di Settore, l'Ufficio può valorizzare anche dati ed elementi utilizzabili per una ricostruzione sintetica del reddito, tra cui il tenore di vita e le spese per consumi e investimenti. È stato inoltre ritenuto significativo, e quindi non trascurabile, uno scostamento del 7% rispetto al ricavo minimo risultante dagli Studi, ovvero del 13% rispetto al ricavo puntuale.
Norme richiamate
Studi di Settore
Gli Studi di Settore possono costituire la base dell'accertamento presuntivo, purché la ricostruzione sia valutata insieme agli ulteriori elementi del caso concreto e al contraddittorio con il contribuente.
Accertamento sintetico del reddito
Gli elementi normalmente utilizzabili per la ricostruzione sintetica del reddito, come il tenore di vita e le spese sostenute per consumi e investimenti, possono essere utilizzati anche per corroborare un accertamento fondato sugli Studi di Settore.
Massime di principio
- Uno scostamento percentualmente contenuto tra ricavi dichiarati e ricavi stimati dagli Studi di Settore non è automaticamente irrilevante: la sua gravità deve essere valutata insieme agli altri elementi disponibili.
- L'Amministrazione finanziaria può integrare il risultato degli Studi di Settore con indicatori esterni di capacità contributiva, come spese, investimenti e tenore di vita.
- In situazioni analoghe, il contribuente dovrebbe dimostrare in modo documentato le ragioni dello scostamento, evidenziando circostanze specifiche che rendano inattendibile la stima standardizzata.
- La valutazione non dipende esclusivamente dalla percentuale di scostamento, ma dalla convergenza tra il risultato dello Studio di Settore e gli ulteriori elementi presuntivi raccolti dall'Ufficio.
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